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Diritto del padre lavoratore dipendente ad usufruire dei risposi giornalieri qualora la madre non possa accudire la prole

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Circolare 15.10.2009 n. 112


Riposi giornalieri del padre (art. 40 del d.lgs. 151/2001 – T.U. maternità/paternità) – Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008.



Sommario

1) Il padre lavoratore dipendente ha diritto  ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre casalinga si trovi nell’oggettiva impossibilità di accudire la prole perché impegnata in altre attività.


2) Disciplina transitoria.


L’art. 40, lett. C, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente  possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.

In attuazione della citata disposizione, l’Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto  ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma  in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.

Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 – all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente  possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Il nuovo indirizzo maturato nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. D, dell’art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente  fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.

L’interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto  a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell’ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente  può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001).

Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente  può utilizzare i riposi a partire dal ...

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