SCUDO FISCALE TER: COME SI VALORIZZANO LE ATTIVITA’ DA SCUDARE
DOMANDA
Mia sorella possedeva al 31 dicembre 2008 un conto con gestione titoli vari presso una banca estera. Ipotizzando un valore di 100 mila euro a tale data, potrà “scudare”, pagando il 5% di un valore di molto inferiore (ad esempio 10 mila euro) stante che la differenza è stata e/o sarà smobilizzata e ceduta o spesa perdendone il possesso nello stesso paese estero dopo il 1° gennaio 2009, ma comunque prima dell’eventuale domanda di rimpatrio all’intermediario incaricato? Se la risposta è positiva, potrà forfetizzare quanto dovuto per il rendimento medio ottenuto dal 1° gennaio 2009 al momento della domanda pagando il 27% del tasso medio UE del periodo? In caso positivo, tale importo a forfait verrà calcolato sugli ipotetici 10 mila euro rimasti in contanti e/o titoli? Se no, come? Con lo scudo verranno sanati i 5 anni precedenti?
RISPOSTA
In premessa va evidenziato che la fase di valorizzazione delle attività finanziarie da “scudare” assume particolare importanza in quanto comporta un duplice effetto: in primo luogo, il valore indicato nella dichiarazione riservata rappresenta l’ammontare su cui si paga l’imposta del 5% e fino a concorrenza del quale opererà in futuro lo scudo, ovvero la preclusione da accertamenti tributari in relazione a tutti i periodi di imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008; in secondo luogo, il valore indicato costituisce per il contribuente il nuovo costo fiscale riconosciuto delle attività regolarizzate. Su quest’ultimo aspetto, dato che l’attuale versione dello scudo richiama le disposizioni del passato, al fine di individuare le norme applicabili si deve fare riferimento all’articolo 14, comma 5 bis, del decreto legge 350/2001. Questa disposizione prevede che, relativamente alle attività ...

