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TRASPORTO AL SEGUITO NELLO SCUDO FISCALE TER: Norme sul monitoraggio fiscale

DOMANDA

Ho un certo capitale presso un’amica in Austria. Vorrei effettuare il rimpatrio con trasporto al seguito per poter fruire dello scudo fiscale.

Non avendo alcuna dichiarazione di istituto bancario, dal momento che in Austria non ho conti correnti e tantomeno cassette di sicurezza, vorrei sapere come comportarmi per non avere problemi. Tra Italia e Austria non esiste più la dogana e non so come fare la dichiarazione che, mi sembra di aver capito, è necessaria e obbligatoria in questo caso. Possibilmente non vorrei usare neanche gli strumenti telematici.

Chiedo quali sono le tempistiche rispetto al rientro fisico, i moduli, i modi, gli importi massimi/minimi e i soggetti che devo utilizzare sia in Austria che, in particolar modo, in Italia.

RISPOSTA

Il rimpatrio del denaro o delle altre attività finanziarie può essere realizzato dal contribuente anche attraverso il trasporto al seguito.

In questo caso, si applica l’ordinaria disciplina in materia di monitoraggio fiscale (articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 195/2008). Quest’ultima prevede l’obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all’agenzia delle Dogane l’operazione di trasporto al seguito del contante di importo pari o superiore a 10 mila euro. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell’attraversamento della frontiera o consegnata in forma ...

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