SCUDO FISCALE: LIQUIDITA’ INTESTATE AI FIGLI
DOMANDA
Un imprenditore, nel 2009, ha intestato ai figli parte delle proprie disponibilità liquide, possedute in Svizzera al 31 dicembre 2008 in violazione agli obblighi sul monitoraggio. E’ possibile “scudare” tali somme in capo al padre?
RISPOSTA
Il presupposto per il rimpatrio (la regolarizzazione, infatti, non è possibile) è il possesso delle attività estere al 31 dicembre 2008, con successivo rimpatrio delle medesime attività. Nel caso di specie, quindi, né i figli (che non possedevano le attività al 31 dicembre 2008), né il padre (che non le possiede poi alla data di emersione), potranno presentare la dichiarazione riservata.
Diverso sarebbe se i figli, pur formalmente intestatari delle attività finanziarie, avessero operato esclusivamente in virtù di un rapporto di mera intestazione fiduciaria, eseguendo le diposizioni del fiduciante, o avessero concesso al padre un’ampia delega per compiere atti di amministrazione – ordinaria e straordinaria – senza obbligo di resa dei conti, qualificandosi come soggetti meramente interposti. Analogamente, il padre potrebbe essere ammesso al rimpatrio qualora il trasferimento ai figli fosse avvenuto in virtù di un atto di donazione (di valore non modico) perfezionato senza i rigorosi requisiti di forma imposti dal codice civile. Si tratterebbe, infatti, di un atto improduttivo di effetti tra le parti (fatta salva l’ipotesi in cui la liberalità fosse stata perfezionata in ragione di atti – diversi dalla donazione – legittimi ed efficaci, qualificabili come liberalità indiretta).
DAL SOLE 24 ORE DEL 23 OTTOBRE 2009

