Lecito pubblicare la sanzione disciplinare inflitta all’avvocato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 29 settembre 2009, n. 20819
Svolgimento del processo
Nell’impugnata decisione lo svolgimento dei processo è esposto come segue.
Con atto di citazione, notificato in data 29-8-01, B.L. Conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste , la s.p.a. Editoriale F.V.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 500.000.000 a titolo di risarcimento del danno patito a cagione dei reati di cui agli artt. 323, 326, 595 e 621 c.p., commessi dalla convenuta ai suoi danni, oltre alla violazione della L. n. 675 del 1996 sulla riservatezza.
A fondamento della pretesa illustrava che in data 27-1-1999, sul quotidiano.
Il **** era apparso un articolo che riferiva degli esiti di un procedimento disciplinare a suo carico la cui decisione finale era ignota finanche all’attore che aveva ricevuto notifica del provvedimento emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste appena in data 7-4-1999. Ne desumeva la violazione del segreto tutelato dagli art 323 e 326 c.p., e l’acquisizione indebita ex art 621 c.p. Della notizia che, il responsabile della pubblicazione aveva trattato in maniera difforme al dettato del L. n 675 del 1996, art. 21.
Rimarcava il contenuto manifestamente diffamatorio della notizia divulgata che non poteva essere scriminato dal diritto di cronaca per la non veridicità del fatto rivelato in quanto egli aveva subito una sanzione disciplinare per altre vicende, ma era stato prosciolto dalle accuse mossegli da una sua famosa cliente. Concludeva chiedendo condanna della convenuta al risarcimento del danno, compreso quello alla reputazione per la diffusione nazionale e internazionale che la notizia aveva ricevuto.
Quantificava il risarcimento nella somma di mezzo miliardo di lire Con comparsa depositata in data 21-11-02 si costituiva la s.p.a. Editoriale F V.G. Contestando la domanda avversaria.
Sosteneva l’insussistenza della diffamazione perchè l’articolo, con termini continenti, si era limitato a riportare una notizia vera e cioè l’esito di un processo disciplinare a carico del B. iniziato in seguito ad una denuncia presentata da una sua cliente particolarmente famosa a livello nazionale .
Rappresentava la continenza e correttezza dei testo dell’articolo che aveva illustrato al pubblico lo stato della vicenda intercorrente fra due personaggi, molto noti, venuti in contesa fra loro stigmatizzando i vari aspetti della notizia divulgata con atteggiamento equidistante fra i due contendenti.
Richiamava la rileribilità dei reati ai soli pubblici ufficiali e non al giornalista che non aveva acquisito la notizia illecitamente, ma attraverso normali canali informativi concernenti i procedimenti a carico di un componente dell’ordine professionale.
Respingeva la tesi della non veridicità della notizia perchè il nucleo centrale della stessa era veritiero. Concludeva chiedendo reiezione della domanda con vittoria di spese.
La causa veniva istruita esclusivamente con acquisizione documentale e decisa con sentenza del Tribunale depositata in data 28-3-03.
Il primo giudice respingeva la domanda dell’attore ritenendo sussistere il diritto di cronaca legittimamente esercitato con la diffusione di una notizia che era vera perchè il professionista aveva subito una sanzione disciplinare per un procedimento iniziato in base ad una denuncia di una determinata persona .
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il B. con atto di citazione notificato in data 23-6-03.
Con motivo unico criticava il ragionamento del primo giudice che non aveva tenuto in alcun conto la valenza diffamatoria, oltre che offensiva, del fatto in veritiero che era stato comunicato al pubblico e cioè che l’avvocato B. era stato sanzionato per addebiti mossi da quella cliente, mentre il professionista era stato assolto da quelle accuse, ma, per altre vicende, aveva subito una sanzione pari a quella divulgata dal giornale. Ripresentava gli argomenti relativi agli altri reati anch’essi fonte del danno e le violazioni alla normativa sulla riservatezza per l’indebita acquisizione della notizia. Concludeva chiedendo, nel merito, totale riforma dell’impugnata sentenza con accoglimento della domanda attrice che limitava a Euro 51.645,00, ed, in via istruttoria l’acquisizione ex art. 213 c.p.c., di informazioni presso il Consiglio dell’Ordine dell’esito del procedimento contro l’avvocato B.. Si costituiva l’appellata società editrice con comparsa depositata in data 31-3-04 chiedendo il rigetto dell’appello.
Richiamava le forme di lecita pubblicità delle decisioni del consiglio dell’ordine ed corretto diritto di cronaca esercitato con continenza e imparzialità. La causa, senza istruttoria veniva decisa nell’odierna camera di consiglio sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’udienza, ex art. 352 c.p.c., di data 12-1-05”.
Con sentenza 6 – 16.4.05 la Corte, definitivamente pronunciando, cosi provvedeva:
• rigetta l’appello proposto da B.L. Avverso la sentenza n. 391/03 del Tribunale di Trieste che, per l’effetto conferma in ogni sua parte b) condanna l’appellante B.L. Alla rifusione delle spese sostenute dall’appellata società che liquida per il presente grado in complessivi L. 5.695,00 di cui Euro 127,00, per spese Euro 1.068,00, per diritti ed L. 4.500,00 per onorari (inclusi rimborsi forfettari) oltre IVA e CNA come per legge”.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione B.L. (che ha anche depositato memoria).
Ha resistito con controricorso l’EDITORIALE F.V.G. s.p.a..
Motivi della decisione
I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia “art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5 – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Omessa insufficiente contraddittoria motivazione” esponendo doglianze da riassumere come segue la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione dei più elementari principi in materia di prova ed in ...

