Decreto 3 febbraio 2006, n.141
regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3
comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di
obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e
segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori
commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e
periti commerciali.
il ministero dell’economia e delle finanze
visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 recante “ disposizioni per
l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità europee. legge
comunitaria 2002”;
visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 concernente “attuazione della direttiva
2001/97/ce del parlamento europeo e del consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività
illecite”;
visto in particolare, l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 8 comma 4 del citato decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56;
visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 recante “provvedimenti urgenti per limitare l’uso
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio” convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n°
197, e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 recante “estensione delle disposizioni in
materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “codice in materia di protezione dei
dati personali”;
visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
udito il parere del comitato antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
udito il parere del garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12
maggio 2005;
udito il parere del consiglio di stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’ adunanza del 29 agosto 2005;
2
vista la comunicazione del presidente del consiglio dei ministri, a norma dell’art 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n…. del…
adotta il seguente regolamento
capo i
definizioni e ambito di applicazione
art 1
definizioni
1. nel presente regolamento si intendono per:
a) “direttiva”: la direttiva del consiglio delle comunità europee n. 91/308/cee del 10 giugno
1991, modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio dell’unione europea n.
2001/97/ce del 4 dicembre 2001;
b) “legge antiriciclaggio”: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni
in legge 5 luglio 1991, n. 197e successive modificazioni e integrazioni;
c) “decreto”: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) “codice in materia di protezione dei dati personali”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) “uic”: l’ufficio italiano dei cambi;
f) “libero professionista”: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come
individuato all’art 2 comma 1 lett. s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004,
anche quando svolge l’attività professionale in forma societaria o associativa;
g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia
nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in
nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o
realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento,
beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture
analoghe;
h) “cliente”: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in
seguito al conferimento di un incarico.
i) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore
a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un
circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
3
l) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice
fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona
fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
m) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari
e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento
o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o
disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi valori o disponibilità finanziarie.
art 2
destinatari
1. il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività
professionale in forma individuale, associata o societaria;
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili,
nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società
di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi
professionisti.
capo ii
obblighi di identificazione e conservazione
art 3
obblighi d’identificazione
4
1. il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita
abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500.
2. l’obbligo d’identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
3. l’obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato
o non determinabile.
4. ai fini dell’obbligo d’identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società,
enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un’operazione di valore non
determinabile.
5. il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di
terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei
soggetti per conto dei quali opera. qualora il cliente operi in nome o per conto di una società,
di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l’esistenza del potere di
rappresentanza.
art 4
modalità dell’identificazione
1. l’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento
in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri
collaboratori, mediante un documento valido per l’identificazione non scaduto. sono
considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli art
1 e 35 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. la presenza ...
comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di
obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e
segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori
commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e
periti commerciali.
il ministero dell’economia e delle finanze
visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 recante “ disposizioni per
l’adeguamento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità europee. legge
comunitaria 2002”;
visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 concernente “attuazione della direttiva
2001/97/ce del parlamento europeo e del consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività
illecite”;
visto in particolare, l’articolo 3, comma 2 e l’articolo 8 comma 4 del citato decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56;
visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 recante “provvedimenti urgenti per limitare l’uso
del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio” convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n°
197, e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 recante “estensione delle disposizioni in
materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “codice in materia di protezione dei
dati personali”;
visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
udito il parere del comitato antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
udito il parere del garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12
maggio 2005;
udito il parere del consiglio di stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’ adunanza del 29 agosto 2005;
2
vista la comunicazione del presidente del consiglio dei ministri, a norma dell’art 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n…. del…
adotta il seguente regolamento
capo i
definizioni e ambito di applicazione
art 1
definizioni
1. nel presente regolamento si intendono per:
a) “direttiva”: la direttiva del consiglio delle comunità europee n. 91/308/cee del 10 giugno
1991, modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio dell’unione europea n.
2001/97/ce del 4 dicembre 2001;
b) “legge antiriciclaggio”: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni
in legge 5 luglio 1991, n. 197e successive modificazioni e integrazioni;
c) “decreto”: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) “codice in materia di protezione dei dati personali”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
e) “uic”: l’ufficio italiano dei cambi;
f) “libero professionista”: il soggetto iscritto ai relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come
individuato all’art 2 comma 1 lett. s) e t) del decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004,
anche quando svolge l’attività professionale in forma societaria o associativa;
g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia
nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in
nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o
realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento,
beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture
analoghe;
h) “cliente”: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in
seguito al conferimento di un incarico.
i) “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore
a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un
circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
3
l) “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice
fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona
fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
m) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari
e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento
o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o
disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica,
fondi valori o disponibilità finanziarie.
art 2
destinatari
1. il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività
professionale in forma individuale, associata o societaria;
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili,
nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o
all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
2. il presente regolamento, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applica altresì alle società
di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi
professionisti.
capo ii
obblighi di identificazione e conservazione
art 3
obblighi d’identificazione
4
1. il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita
abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a € 12.500.
2. l’obbligo d’identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
3. l’obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato
o non determinabile.
4. ai fini dell’obbligo d’identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società,
enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un’operazione di valore non
determinabile.
5. il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di
terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei
soggetti per conto dei quali opera. qualora il cliente operi in nome o per conto di una società,
di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l’esistenza del potere di
rappresentanza.
art 4
modalità dell’identificazione
1. l’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento
in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri
collaboratori, mediante un documento valido per l’identificazione non scaduto. sono
considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli art
1 e 35 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. la presenza ...

