Il pignoramento dei beni immobili si esegue anche successivamente alla donazione in favore dei figli
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 19 maggio – 28 settembre 2009, n. 38099
(Presidente Lattanzi – Relatore Milo)
Fatto e diritto
La Corte d’Appello di Caltanissetta , con sentenza 3/6/2008, confermava la pronuncia di condanna 23/10/2007 emessa dal Tribunale di Gela nei confronti di E. P., dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 388/3° c.p., perché, dopo la notifica, in data 13/10/2001, dell’atto di pignoramento immobiliare del locale sito in via X. n. ** di Gela , aveva donato detto bene al figlio A., con atto notarile del 19/10/2001. Il Giudice distrettuale, pur rilevando che il pignoramento, promosso dal fratello Giulio Cesare dell’imputato per il recupero di un credito per prestazioni professionali, non era stato trascritto prima dell’atto di donazione dell’immobile, riteneva sussistente il reato, perché comunque si era creato un ostacolo al regolare e tempestivo espletamento della procedura esecutiva.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore , l’imputato, lamentando l’erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 388/3° c.p., sotto il profilo che la donazione dell’immobile di cui si discute era assolutamente inidonea a sottrarre il bene al pignoramento, considerato che, a norma dell’art. 2913 c.c., non poteva avere effetto in pregiudizio del creditore pignorante.
Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che assume importanza centrale quanto, in punto di fatto, accertato in sede di merito; l’atto di pignoramento immobiliare , il c.d. “libello”, risulta essere stato notificato al debitore il 13/10/2001, senza essere, però, trascritto; l’atto di donazione dell’immobile è del successivo giorno 19 e risulta essere stato tempestivamente trascritto.
Alla luce di tale realtà fattuale, devono trarsi le conclusioni in diritto che seguono.
Ai fini del pignoramento immobiliare , la trascrizione assume un’importanza determinante ...

