PECULATO - DANNO ERARIALE: Uso dell'autovettura per usi estranei all'attività di servizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti magistrati:
Giancarlo GUASPARRI Presidente
Carlo GRECO Consigliere relatore
Leonardo VENTURINI Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
(Numero 497/2009)
sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.57687/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti del Dr. V. G., rappresentato e difeso dall’Avv.Nunzio RAIMONDI di Catanzaro , legale patrocinante elettivamente domiciliato in Firenze presso la Segre-teria di questa Corte,
Visto l'atto di citazione del Sostituto Procuratore Generale Nicola BONTEMPO datato 22 dicembre 2008;
Udite, nella pubblica udienza del 27 maggio 2009, la relazione del consigliere Carlo GRE-CO, le difese dell’Avv.Nunzio RAIMONDI e le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola BONTEMPO
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione del 22 dicembre 2008 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il dr. V. G. per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della complessiva somma di €. 26.900,00 (o di quella diversa ritenuta congrua dal Col-legio) oltre a rivalutazione monetaria fino alla data della condanna, interessi legali da tale data al soddisfo e spese di giudizio.
Detto importo, secondo la tesi di parte attrice, costituirebbe danno erariale sotto il profilo di danno patrimoniale in senso stretto (€. 1.900,00) e di danno all’immagine (€.25.000,00) patito dalla suddetta Amministrazione statale.
I fatti storici, in parte contestati dalla parte convenuta, indicano che con sentenza del 16 giu-gno 2008 la Corte di Appello di Firenze, II Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza n.358 datata 11 aprile 2007 del Tribunale di Livorno ha dichiarato il convenuto colpevole dei reati a lui ascritti di cui capi A) ed E) dell’imputazione (ciò in conferma della sentenza di prime cure) ed F) (ciò in parziale riforma della sentenza di prime cure e in accoglimento dell’appello del PM) ed ha condannato il medesimo alla pena di mesi nove di reclusione confermando nel resto la sentenza im-pugnata (ivi incluso l’irrogata sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno).
I capi di imputazione per i quali il G. è stato riconosciuto colpevole risultano così formulati nella richiesta di rinvio a giudizio emessa il 06 maggio 2004 dal Procuratore della Repubblica di Livorno:
“…dei reati di cui agli artt.81 cpv, 110, 314 1 e 2 co. C.p. perché … si appropriava[no] delle auto-vetture del Ministero dell’Interno assegnate alla Questura di Livorno ed in uso alla Prefettura di Livorno e delle prestazioni lavorative del personale della Polizia di Stato preposto alla guida delle stesse … utilizzando autovetture e personale per scopi estranei ai compiti di istituto ed in molteplici occasioni fuori dal territorio provinciale di propria competenza, in particolare:
a) il G. disponendo o comunque consentendo che persona estranea all’amministrazione (la moglie) fosse abitualmente trasportata con l’autovettura Lancia K tg BD313CA e l’autovettura Alfa Romeo 166 tg BP379KG risultando effettuati tra l’altro viaggi a Montecatini terme (provincia di Pistoia) nei seguenti giorni: 11.1.2002, 12.1.2002, 03.02.2002, 09.03.2003, 18.5.2002, 22.05.2002, 11.06.2002, 14.06.2002, 17.06.2002, 21.06.2002, 24.06.2002, 27.06.2002, 17.07.2002, 21.07.2002, 09.10.2002, 05.12.2002, 23.12.2002., 11.01.2003, 18.01.2003, 23.05.2003, 08.06.2003, 21.06.2003, 25.09.2003;
- omissis –
e) il G. disponendo o comunque consentendo l’utilizzo dell’autovettura di servizio in dotazione alla Viceprefettura dell’Isola d’Elba e dell’autista A. C. per l’abituale accompagnamento di persone estranee all’amministrazione (tra cui la moglie e la cognata, che veniva accompagnata in tre occa-sioni da e per la stazione ferroviaria di Follonica) e per scopi estranei al servizio;
f) il G. disponendo o comunque consentendo l’impiego di personale in servizio presso l’UTG di Livorno – in particolare dell’addetto alla manutenzione C. Nicola – per lavori di rimessaggio del proprio natante, e così procurando inoltre intenzionalmente con tali condotte, in violazione delle norme sopra citate nella loro qualità di pubblici ufficiali e nello svolgimento delle loro funzioni, a sé ed ad altri un illegittimo vantaggio patrimoniale con danno per la pubblica amministrazione.”.
A fronte di quanto sopra la Procura regionale ha emesso l’invito a fornire deduzioni previsto dall’art. 5, comma 1° del Decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n.19, ritualmente notificato in data 6 agosto 2008.
In particolare, secondo la Procura attrice, attraverso le descritte condotte - per le quali è con-danna – il dr.V. G. avrebbe cagionato all’Amministrazione dell’Interno un danno erariale, di cui de-ve essere chiamato a rispondere a titolo di dolo (non necessariamente coincidente con l’illiceità pe-nale del fatto) o comunque, nella denegata ipotesi si voglia prescindere o venga meno la responsabi-lità penale, di colpa grave, nei seguenti importi così quantificati dalla Procura:
“a) €.1.900,00 per le danno stricto sensu patrimoniale, relativo (€.300,00) alle spese per l’indebito uso della vettura di servizio (carburante, pedaggi, etc.) nonché (€.1.600,00) all’indebito utilizzo delle energie lavorative del dipendente C. Nicola in mansioni esulanti da quelle di servizio per 10-15 mattinate (dunque circa 2/3 dell’energie lavorative remunerate al lordo in un mese per un orario settimanale di 36 ore settimanali).
b) €.25.000,00 per i danni di immagine conseguenti al disdoro sopportato dall’Amministrazio-ne a seguito della conoscenza da parte del pubblico dei cittadini e delle imprese (v. notizie di stampa) delle condotte ascritte al G. nonché del procedimento penale a suo carico e delle intervenute condanne.”
Nel termine assegnato dalla Procura in detto invito, il dr.V. G. veniva sentito in audizione il 27 ottobre 2008 ed in tale sede depositava memorie e documentazione a sostegno delle proprie tesi difensive.
Valutate non esaustive le argomentazioni di cui sopra è stata formalizzata la presente azione di responsabilità mediante rituale notifica dell’atto di citazione.
Al riguardo il convenuto si é costituito in giudizio depositando memorie difensive (sostan-zialmente analoghe a quelle depositate in sede di audizione) ed ulteriore produzione documentale in data 30 aprile 2009.
In via preliminare è stata ipotizzata l’opportunità di sospendere il presente giudizio in quanto “i fatti oggetto di contestazione risultano perfettamente identici, nella loro fondante impalcatura, a quelli che hanno, dapprima, connotato le investigazioni del P.M.……”.
Nel merito sono state mosse censure in ordine alla:
1) prescrizione dell’azione.
Nella fattispecie, non essendovi stato occultamento doloso, il dies a quo prescrizionale decorrerebbe dalla commissione del fatto per cui tutti gli episodi, ad eccezione di quello riconducibile al 25 set-tembre 2003, si sarebbero consumati anteriormente al quinquiennio di legge decorrente dalla notifica dell’invito a dedurre avvenuta il 6 agosto 2008.
2) infondatezza dell’azione.
La tesi accusatoria si fonderebbe sul “dictum giurisdizionale penale” che allo stato non risulterebbe nemmeno coperto da giudicato per cui in questa sede dovrebbero valere, secondo la parte convenu-ta, le stesse argomentazioni svolte nel ricorso per ...

