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BUONA FEDE & RICICLAGGIO Con l'indagine penale si chiudono i rapporti economici

Assalire il patrimonio delle organizzazioni mafiose attraverso l’impegno delle forze Istituzionali - pubbliche e private - ovvero l’applicazione delle cogenti norme contenute nella vigente legislazione (1), costituisce il principale obiettivo per la crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese.

Attraverso il procedimento di prevenzione in vigore da circa mezzo secolo (2), (3), ovvero i successivi provvedimenti, ahimé spesso seguiti a violente stragi di mafia con decennale periodicità (settembre 1982, strage mafiosa di via Carini in Palermo in danno del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’epoca Prefetto di quella città; estate 1992, stragi di Capaci e via d’Amelio, sempre in Palermo, rispettivamente in danno degli indimenticabili magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e relative scorte), in concomitanza alla “proposta” della Misura di prevenzione, il Procuratore della Repubblica o il Questore possono richiedere il sequestro anticipato dei beni mobili e immobili intestati o nella disponibilità di fatto dell’indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose.

Analogamente, viene richiesto il sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale (ex 2° comma art. 321 del c.p.p.), dei beni riconducibili a persone indagate per il reato di cui all’articolo 416 bis del codice penale (associazione mafiosa), perché inquisiti per estorsione (art.629), sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630), usura (art.644), ricettazione (art.648), riciclaggio (art.648 bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero per traffico internazionale di stupefacenti (art.73 e seguenti del d.p.r. 9 ottobre 1990, nr.309), ove trattasi di cose cui è prevista la confisca. Ciò, evidentemente, quando si ha motivo per ritenere che tali beni, per i quali si può ragionevolmente prevedere una confisca al termine della procedura di prevenzione o del procedimento penale, possano disperdersi perché sottratti - beni mobili - o alienati - beni immobili - (4° comma dell’art. 2 bis della legge nr.575/65 e successive ...

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