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L’avvocato iscritto all’estero non deve comunicare il reddito professionale alla Cassa

L’avvocato di un paese dell’Unione europea iscritto all’albo del paese di provenienza, nonché alla relativa cassa previdenziale estera, è esonerato dal comunicare alla cassa (italiana) il reddito professionale percepito nel Belpaese.

A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24784 del 25 novembre 2009, ha accolto il quarto motivo del ricorso di un legale tedesco, iscritto all’ordine a alla Cassa in Germania, al quale la C.N.P.A.F. aveva chiesto, fra l’altro, la comunicazione del reddito percepito in Italia.

In particolare, hanno motivato la decisione i giudici della sezione lavoro, “l'art. 17 della legge n. 576 del 1980 (che prevede che "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori, nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui ...
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