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VICENDA "GREEN PARK CLUB": Notifica ricorso - Manifesta inammissibilità

SENTENZA N. 321

ANNO 2009


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), periodo introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, promosso con ordinanza depositata il 9 febbraio 2009 dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, nel giudizio vertente tra l'Associazione Green Park Club e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Bari, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo.


Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio d'appello promosso dall'Associazione Green Park Club con atto notificato mediante consegna diretta all'Agenzia delle entrate, ufficio di Bari, in data 6 luglio 2007, la Commissione tributaria regionale della Puglia, con ordinanza depositata il 9 febbraio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale gi udiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata».

2. - Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la predetta Associazione aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, con distinti ricorsi, alcuni avvisi di irrogazione di sanzioni emessi nei suoi confronti dall'Agenzia delle entrate per l'asserita violazione della normativa dell'IRPEF, con riferimento agli anni dal 1992 al 1994; b) l'adíta Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 176/08/2006, aveva riunito i ricorsi e li aveva dichiarati inammissibili per la mancata indicazione di motivi specifici; c) l'Associazione aveva appellato detta sentenza, ma, pur avendo notificato l'atto di gravame mediante consegna diretta, non aveva adempiuto il prescritto obbligo di depositare nella segreteria della Commissione tributaria provinciale una copia dell'appello proposto; c) la Commissione tributaria regionale della Puglia, investita dell'appello, aveva rinviato la trattazione della controversia in attesa della deci sione della Corte costituzionale su identiche questioni sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con ordinanza r.o. n. 793 del 2007; d) in relazione a dette questioni, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 199 del 2008, aveva restituito gli atti al rimettente giudice tributario di Caltanissetta per una nuova valutazione della rilevanza, alla luce della sopravvenuta sentenza della stessa Corte n. 130 del 2008 in tema di giurisdizione tributaria ed in considerazione del fatto che la controversia trattata nel giudizio principale non aveva natura tributaria.

3. - Il giudice rimettente premette altresí, in punto di diritto, che: a) poiché le suddette questioni di costituzionalità sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia non sono state decise dalla Corte costituzionale, è necessario sottoporle nuovamente all'esame di tale Corte, con riferimento al caso di specie; b) in particolare, la decisione sul merito dell'appello proposto dalla Associazione postula una valutazione preliminare in ordine all'ammissibilità di detto appello; c) a tal fine, deve essere applicata la disposizione censurata, la quale, a pena di inammissibilità, impone all'appellante, qualora il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, di depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata; d) tale disposizione, entrata in vigore in data 3 dicembre 2005, costituisce una «norma di natura processuale l a cui efficacia nel tempo è regolata dal principio tempus regit actum con la conseguenza che la stessa è immediatamente efficace per tutti gli appelli proposti a partire dalla data indicata» e, quindi, anche per il giudizio principale, nel quale l'appello è stato notificato per consegna diretta il 6 luglio 2007.

4. - Poste tali premesse, il giudice a quo identifica la ratio della disposizione censurata nel soddisfacimento dell'esigenza di informare la segreteria del giudice di prime cure dell'esistenza di una «circostanza ostativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado»; e ciò «al pari di quanto previsto nel caso di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario» dall'art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in forza del quale l'ufficiale giudiziario deve dare immediato avviso scritto della notificazione dell'impugnazione al cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Con specifico riferimento a tale ratio, il medesimo giudice passa, poi, ad esporre le sue censure alla normativa denunciata.

4.1. - In primo luogo, secondo la Commissione rimettente, «merita censura [.] la previsione di un radicale ed insanabile effetto preclusivo dell'impugnazione collegato ad un'attività avente funzione di notizia», perché tale attività è «estranea alla struttura del giudizio di gravame nonché superflua rispetto alla ratio ispiratrice» della disposizione medesima. Infatti, ad avviso del giudice a quo, l'art. 53, terzo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 - nel prevedere che «Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo» - già soddisfa detta esigenza di notizia e quindi rende priva di giustificazione la sanzione di inammissibilità prevista dalla disposizione censurata, nel caso di mancato deposito di copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria ch e ha pronunciato la sentenza impugnata.

4.2. -In secondo luogo, sempre per il giudice a quo, «l'inammissibilità è sanzione processuale concettualmente correlata ad un effetto decadenziale collegato al mancato rispetto di un termine essenziale mentre, la norma de qua non indica alcun termine perentorio entro il quale deve essere curato l'adempimento», con conseguente ulteriore motivo di irragionevolezza della disposizione denunciata.

4.3. - In terzo luogo, lo stesso giudice a quo afferma che, nel caso di notificazione effettuata con il mezzo della posta, l'onere del deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata è a carico dell'agente postale. Da tale affermazione il giudice rimettente fa derivare altri due profili di censura della norma denunciata. Questa, da un lato, sarebbe irragionevole, perché prevede un effetto decadenziale che incombe sull'appellante «in dipendenza di un'attività posta in essere da un terzo» (cioè dall'agente postale); dall'altro comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario (i quali non hanno l'onere di depositare copia dell'appello nella segreteria del giudice di primo grado) e coloro che si avvalgono del servizio postale (i quali - secondo la lettura della disposizione impugn ata data dal rimettente - incorrono, invece, nella sanzione dell'inammissibilità dell'appello, nel caso in cui l'agente postale non abbia adempiuto l'onere di tale deposito).

5. - Quanto alla rilevanza, la Commissione tributaria regionale afferma che, per effetto della disposizione censurata, l'appello di cui al giudizio principale - non notificato per il tramite dell'ufficiale giudiziario e non seguíto dal deposito di una sua copia nella segreteria del giudice di primo grado - dovrebbe essere dichiarato inammissibile, lasciando l'appellante «privo di tutela».

6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale ed ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondate le sollevate questioni.

6.1. - Secondo la difesa erariale, le questioni poste con riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. sono ...
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