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SEZIONE LAVORO: Licenziamento illegittimo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Sentenza 13 gennaio - 3 marzo 2009, n. 5078


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


SEZIONE LAVORO


Composta Dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente --


Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere --


Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere --


Dott. Giuseppe NAPOLETANO - Consigliere --


Dott. CURZIO Pietro - Consigliere --


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


da 9553/2006 proposto ricorso sul:


xx TESSUTI SPA, in persona del Presidente Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato Goffredo GOBBI, Che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCHINA MARIO, Giusta mandato a margine del ricorso;


- Ricorrente --


contro RC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA31, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Maccarrone, Che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Baschenis LOREDANA, Giusta mandato a margine del controricorso;


- Controricorrente --


E contro RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa;


- Intimata --


avverso la sentenza n. 294/2005 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 29/09/2005 RGN 479/04;


udita La relazione della causa svolta Nella Pubblica udienza del 13/01/2009 dal Consigliere dott. PAOLO STILE;


Udito l'Avvocato GOBBI LUISA per delega GOBBI GOFFREDO;


Udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LO Voi che ha Concluso per il rigetto del, Francesco ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 21.10.04 la XX Spa Tessuti proponeva appello contro la sentenza n. 432/04 del Tribunale di Bergamo, Con la quale, accertata la illegittimità del licenziamento intimato uno RC nei dati **** per Superamento del Periodo del Comporto, la società era Stata condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di LavoroE al Risarcimento del danno per la perdita delle retribuzioni, nonchè al pagamento della Ulteriore somma di euro 6.876,61, un titolo di Risarcimento del danno biologico per averlo adibito uno mansioni incompatibili con la patologia era da lui contratta nel corso del rapporto di lavoro, Mentre Stata respinta la domanda di garanzia proposta Dalla società, nei Confronti della Riunione Adriatica di Securtà, per Mancanza di copertura nel Periodo Considerato.


Lamentava l'appellante l'Erronea Valutazione della condotta delle parti in Relazione agli Obblighi di correttezza e buona fede Nella esecuzione del contratto, ritenuti Dalla Stessa Violati per non Avere concesso sei giorni di ferie Al termine del Periodo di Comporto, adeguatamente non statali ESSENDO premuroso Le Esigenze e l'organizzazione aziendale e la circostanza Che la relativa richiesta era Stata avanzata con il Preavviso di Un'ora lavorativa. Censurava Inoltre la Valutazione della prova testimoniale circa l'Esistenza di un Nesso causale fra attività lavorativa e patologia contratta dal lavoratore e alla conseguente inidoneità alle mansioni di Quest'ultimo A CUI Addetto Stato dell'epoca, nonchè le conclusioni del consulente tecnico nominato, A CUI SI uniformato il Giudice di primo grado era, in Quanto tratte non da accertamenti eseguiti Effettivamente, ma dal Parere espresso da altro consulente Nell'ambito della Controversia insorta fra il lavoratore e l'Inail in ordine alla natura professionale della malattia. Quindi insisteva per il Rinnovo della CTU. Lamentava infine l'erroneo regolamento delle spese processuali.


Si costituiva l'contestando appellato, in Fatto e in diritto Gli argomenti svolti uno Sostegno della impugnazione, contrastanti con le Dichiarazioni dei testi escussi e con le ragioni della decisione esposte Nella sentenza di primo grado; Invece non si costituiva,, la Ras Assicurazioni.


Con sentenza del 15-29 settembre 2005, l'adita Corte d'appello di Brescia, ritenuto Che la richiesta, avanzata dal R. di godere delle ferie, esaudita ancorchè non corretta, era, sì da impedire il Superamento del Periodo di Comporto, rigettava il gravame, condannando la società anche al richiesto Risarcimento del danno ex articolo 2087 cc, per Avere LA STESSA, contravvenendo alle indicazioni del medico di fabbrica, mantenuto il lavoratore in mansioni per lui dannose, confermando la condanna alle spese sancita dal Primo Giudice in please della Compagnia assicurativa RAS, ingiustificatamente Chiamata in giudizio.


Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la XX Tessuti SpA con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 cpc.


Resiste R.C. con controricorso, Mentre la RAS - Riunione Adriatica di Securtà SpA non si è Costituita.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo motivo di ricorso la soc. xx Tessuti, DELL'ARTICOLO Violazione segnalando 112 cpc e degli articoli 2109 e 2110 cc, nonchè OMESSA, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene Che la decisione della Corte di merito SAREBBE ingiusta ed immotivata sotto quattro Distinti Profili: UNO Innanzitutto), perchè non potevasi annullare il licenziamento per Superamento del Periodo di Comporto in difetto di una espressa domanda preliminare Rispetto al provvedimento con il Quale il datore di Lavorosi era determinato Riguardo ad una precedente domanda di ferie; b) in secondo luogo, perchè non sussisteva un diritto del lavoratore assente per malattia ad Essere collocato in ferie per impedire Il Decorso del Comporto (ne sussisteva un Obbligo del datore di lavoro di accogliere la domanda formulata in tal senso), c) in terzo luogo, perchè nel sindacare la Determinazione del datore di lavoro Rispetto a una richiesta di ferie (e nel vagliarne la corrispondenza uno buona fede) SI SAREBBE, da un lato, frainteso Il significato degli Accordi contrattuali e, dall'altro lato, non si SAREBBE Tenuto conto di Effettivamente Quanto avvenuto; d) in quarto luogo, perchè, ai sensi del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, il Comporto SAREBBE comunque maturato Nonostante le ferie e sulla base della malattia denunciata dallo stesso lavoratore.


Il motivo, pur valutato Nelle sue diverse articolazioni, è infondato.


Invero, premesso Che, del tutto correttamente, il Giudice d'appello, nel Valutare la Legittimità o meno dell'atto espulsivo, unico atto oggetto di impugnativa, non ha ritenuto - pur se in maniera implicita - Che onere gravasse sul lavoratore anche l ' di impugnare i rifiuti opposti Dalla Società alle richieste di aspettativa e di ferie, J (JU DEVE osservarsi che - secondo il condivisibile orientamento di questa al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell'assenza con la richiesta di - delle fruizione Corte già maturazione ferie, al fine di sospendere il Decorso del Comporto, non ESSENDO la pregressa denunzia di malattia atto unilateralmente irrevocabile e non ESSENDO ravvisabile-neppure uno seguito delle pronunzie della Corte Costituzionale 616/87 e 297/90 - una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia; In tali casi Non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto UNO ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al Loro pieno Godimento - non potendo operare, uno PROBABILE causa della perdita del posto di Lavoro conseguente al Superamento del Comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del Loro spostamento della malattia al Termine - perchè così si renderebbe impossibile la effettiva fruizione delle ferie.


Spetta poi al datore di Lavoro, Cui è riservato il Generalmente diritto di scelta del tempo delle ferie, di dimostrare - ove SIA Stato investito di tale richiesta - di Aver Tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del RILEVANTE E Fondamentale interesse del lavoratore Evitare di annunci in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del Periodo di Comporto (Cass. 19 novembre 1998 n. 11691).


Muovendo da Principi Tali, la Corte d'appello ha valutato la decisione dell'azienda sulla richiesta di ferie ed ha ritenuto il rifiuto della stessa contraria agli Obblighi di correttezza e buona fede, traendo conforto, A favore di tale convinzione, da quanto rimarcato in proposito dal Giudice di primo grado. Questo, infatti - ha precisato la Corte di merito - pur escludendo che, in base agli Accordi sindacali, l'appellato avesse diritto AD UN Periodo di aspettativa non retribuita da Aggiungere al Periodo di Comporto, Aveva osservato Che il CCNL Industrie Tessili all'articolo 30, raccomandando alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino al massimo previsto del tempo "anche per altre SITUAZIONI di altre malattie e Alle medesime condizioni "una esplicitava Valutazione dei contrapporti interessi delle parti, peraltro in Conformità alla Giurisprudenza di Legittimità, Nella Quale l 'interesse alla conservazione del posto di Lavoro, Quale mezzo di soddisfacimento delle Esigenze PRIMARIE di vita del lavoratore e sua famiglia, ha Quanto meno la medesima Importanza, se non maggiore Importanza, degli altri possibili interessi del datore di lavoro a Poter Contare ad una determinata scadenza e per il futuro sulla Prestazione del dipendente.


La società sostiene Che la Corte d'appello abbia erroneamente preteso di desumere da una Disposizione contrattuale, riguardante, peraltro l'aspettativa e non anche le ferie, la Volontà delle parti di osare prevalenza all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto Rispetto all ' Interesse del datore di Contare sulla Prestazione lavorativa; l'erroneità risulterebbe ulteriormente evidente in Quanto - sempre ad avviso della società - il Giudice avrebbe Fatto assurgere uno criterio ermeneutico degli Obblighi contrattuali una mera "raccomandazione".


Che osserva il Collegio, contrariamente uno Quanto Opinato Dalla ricorrente - la Corte territoriale Più che valorizzare il citato articolo 30 CCNL al fine di affermare ...

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