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CONFISCA ALLA MAFIA: E' meglio vendere?


CASA DELLA LEGALITA – Onlus


www.casadellalegalita.org


- dicembre 2009 -


BENI CONFISCATI


DICIAMOCI LA VERITA'


di Elio Veltri e Christian Abbondanza


La mafia non è fattore di “ordine pubblico”. La mafia fa’ affari, si è evoluta… è divenuta


la principale SPA del Paese, una delle più potenti “multinazionali” che condiziona non


solo più “alcuni” territori, bensì l’economia - minandone la libera concorrenza – e la


democrazia – condizionando il voto e quindi la politica -, non solo nelle regioni


meridionali, bensì eleggendo a proprio domicilio, per ripulire e reinvestire i propri capitali


sporchi, in nord “produttivo” del Paese così come gli altri Stati europei sino ai paesi


offshore. La mafia non ha bisogno di sparare, compra, corrompe. E’ fatta sempre meno


di volti “criminali” conosciuti e sempre più di colletti bianchi, reti di complicità e


connivenze… di nomi e volti insospettabili di professionisti, funzionari, imprenditori e


politici. La mafia non ha fatto “la Trattativa”, fa’ naturalmente “trattative” per


riciclare i profitti delle attività illecite, infiltrarsi nell’economia legale, aumentare la


propria consistenza in termini di ricchezza e potere. Non capire questa evoluzione


significa fallire in partenza ogni azione di contrasto efficace, significa non capire che le


mafie mettono in discussione la vita di ciascuno di noi.


L’Economy ha pubblicato una ricerca in cui si evidenzia che nel 2003 le mafie hanno


guadagnato 26 miliardi di euro per il traffico di stupefacenti, 13 miliardi con la


contraffazione, 12 miliardi di euro per la prostituzione, 9 miliardi dall’usura, 8 miliardi


con il contrabbando di sigarette, 5 miliardi con le estorsioni, 3 miliardi con i traffici di


armi, 1 miliardo e 200 milioni per l’immigrazione clandestina e 7 miliardi 700 milioni con


la gestione degli appalti. Guardando ai dati del 2003 si apprende che ciò rappresenta il


7% del PIL. E’ una “holding criminale” con un “fatturato” di 130 miliardi ed un utile di


circa 70 miliardi annui, al netto degli investimenti e degli accantonamenti. Il rapporto di


Confesercenti del 2008 conferma che la Mafia Spa è la più grande azienda italiana, con


un fatturato che è aumentato ed ora complessivamente vale 170/180miliardi di euro


all'anno. Dal mercato legale e pulito passano alle casse mafiose cifre spaventose: 250


milioni di euro al giorno, 10 milioni l’ora, 160 mila euro al minuto. Altro dato: 1.000


miliardi è il valore del patrimonio consolidato delle mafie.


Questi dati, recentemente ripubblicati nel libro “Mafia Pulita” [Veltri-Laudati, ed.


Longanesi], ci dimostrano l’inefficacia nella normativa italiani in materia di


contrasto al riciclaggio, di aggressione all’economia criminale ed ai patrimoni


delle mafie. Sembra quindi caduto drasticamente nel vuoto quanto Giovanni Falcone


aveva cercato di insegnare, ovvero che per contrastare e colpire efficacemente le mafie


occorre applicare a queste l’analisi economica. Oggi sono molteplici le testimonianze


dirette che ci dicono che in Italia le confische sono “briciole” e che la normativa in


vigore, compresa la legge Rognoni – La Torre è obsoleta. Da Antonio Laudati, Direttore


generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia, a Roberto Scarpinato, DDA


di Palermo, da Giovanni Fiandaca, Università di Palermo, a Roberto Alfondo della


Procura Nazionale Antimafia. [in “Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il


pacchetto sicurezza”, ed. Neldiritto]. Scarpinato è lapidario: “L’entrata in vigore della


legge Rognoni – La Torre nel settembre del 1982 inaugura una seconda fase. Le


misure di prevenzione patrimoniale introdotte dalla legge sembrano rivitalizzare l’intero


settore, fornendo finalmente alla giurisdizione strumenti di intervento idonei ad incidere


sul fenomeno criminale. Ma dopo i primi anni inizia una lenta fase di declino dovuta alla


progressiva obsolescenza dei nuovi strumenti”, per poi aggiungere ciò che pare chi


dibatte in queste settimane dimentichi colpevolmente: “Una delle caratteristiche


strutturali della criminalità organizzata mafiosa è infatti quella di operare come una


sorta di intellettuale collettivo, in grado di analizzare in breve tempo i propri punti deboli,


di imparare dai propri errori, di apprendere le metodologie delle nuove tecniche di


indagine, di apprestare le adeguate contromisure e, infine, di socializzare


progressivamente all’interno dell’organizzazione il nuovo sapere, seguendo una


direzione discendente che va dalla cuspide della piramide (i quadri direttivi) alla base (i


quadri operativi)”.


In queste settimane abbiamo assistito ad un trionfo dell’ipocrisia e della


demagogia - vuoi per malafede, per opportunismo o ignoranza - sulla questione


dei beni confiscati. Si sono accavallate bufale e mistificazioni senza limite. Il solito


problema: le cose serie non si sentono, le verità si tacciono… ed alla fine si è reso un


pessimo servizio all’azione di contrasto alle mafie.


(a) la maggior parte delle Procure e dei Tribunali, a tutt’oggi, non hanno alcun gruppo


specializzato per i procedimenti preventivi di sequestro. Tutto è lasciato alla “buona


volontà” dei singoli magistrati. I Questori si limitano ad affrontare la questione sotto il


profilo dell’Ordine pubblico e quindi non procedono con i poteri che avrebbero in


materia. La Guardia di Finanza è sommersa di inchieste su reati contro la pubblica


amministrazione, truffe, reati societarie e non ha abbastanza mezzi per poter agire


efficacemente su scala nazionale. I Centri Operativi della DIA sono sì dotati di poteri


autonomi in materia ma sono ridotti all’osso e non hanno abbastanza uomini e mezzi


per poter fronteggiare un “holding mafiosa”.


Scarpinato: “L’attivazione delle indagini e dei procedimenti è affidato al volontariato ed


allo spontaneismo dei singoli sostituti. In taluni casi di questi uffici… si è ancora


all’”anno zero” e risulta che da numerosi anni non sono state formulate richieste di


misure di prevenzione patrimoniali, nonostante operino in zone caratterizzate da


significative dinamiche economiche criminali”.


Ad oggi l'incremento dei provvedimenti di sequestro deriva dall'applicazione di una delle


fondamentali proposte avanzate nella fine degli anni Novanta dalla Commissione


ministeriale guidata da Giovanni Fiandaca, in quanto finalmente si procedeva alla


completa separazione delle misure patrimoniali da quelle personali. Questa


separazione vede la luce solo nel 2008 con il decreto 92 dove, all'articolo 10, si


ridisegna l'art. 6 bis dell'articolo 2 bis della Legge 575/65, sancendo che le “misure di


prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate


disgiuntamente”. Altro passaggio importante delle innovazioni legislative è senza dubbio


l'aver “sganciato” i provvedimenti di sequestro e confisca dei patrimoni dalla


“pericolosità sociale” del soggetto, in quanto la formazione illecita dei beni, immessi nel


circuito economico, è di per sé pericoloso, in quanto va ad alterare il sistema legale di


circolazione della ricchezza, mettendo in discussione alla radice l'economia di mercato.


(b) solo nella Legislatura in corso si è arrivati finalmente ad una modifica efficace –


attesa da anni - in materia, ovvero nel rovesciamento dell’onere della prova nei


procedimenti di sequestro-confisca a seguito di condanne ed anche per quelli derivanti


da misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca), ma in condizioni


devastanti di cui al punto (a) e con il parallelo gli effetti devastanti di un provvedimento


quale lo “scudo fiscale” che garantisce il rientro in Italia dei capitali sporchi. L’effetto


sarà quello di permettere di colpire e confiscare le “briciole” di un patrimonio criminale


immane.


L’aumento dei sequestri (che si spera divengano presto confische) che si stanno


effettuando grazie al lavoro dei reparti investigativi dello Stato e dei provvedimenti della


Magistratura (non dal Governo, dal Presidente del Consiglio o Ministro di turno) è reso


possibile perché - prendendo le parole di Laudati – “sono state introdotte delle


semplificazioni probatorie in modo tale da attribuire all’accusa l’onere di dimostrare la


commissione del reato, l’appartenenza di un bene al condannato e la sproporzione del


bene rispetto alle attività lecite. In tal caso spetterà alla difesa l’onere di dimostrare la


legittima provenienza del bene ed in mancanza di tale dimostrazione scatterà il


meccanismo della confisca obbligatoria”.


Scarpinato mette anche in evidenza l’efficacia dell’utilizzo delle prove e degli indizi


(grazie a collaboratori, intercettazioni, indagini di diversa natura) per applicare le misure


preventive: “… la ricaduta più significativa delle risultanze probatorie acquisite nelle


indagini penali si registra sul versante dell’azione di prevenzione patrimoniale nei


confronti della imprenditorialità criminale, in tutte le sue più vaste declinazioni. Al


riguardo va considerato che, ai sensi dell’art. 2 ter L. 575/1965, le attività economiche


(eminentemente quelle imprenditoriali) possono e devono essere oggetto di sequestro


e confisca, non solo quando “il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o


all’attività economica svolta” ma altresì “quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha


motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il


reimpiego.””


La riforma del 2008, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione,


chiarisce e precisa che “L'intervento è finalizzato a consentire la confisca anche dei


beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per


interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato..., analogamente a quanto


previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale,... dell'articolo


12 sexies”. Questo anche per attuazione della decisione quadro GAI 212/2005 [link]


che, proposta dal Regno di Danimarca, recita al primo articolo: “La motivazione


fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico.


Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto


concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi


di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in


materia degli Stati membri”.


Questo provvedimento, inoltre, non si limita a rovesciare l'onere della prova, bensì


stabilisce anche che l'obbligatorietà della confisca del prodotto o del prezzo del reato,


nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, sia in caso di


condanna, di patteggiamento ma anche la possibilità di confisca dei beni anche nel


caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui


esistenza sia accertata da sentenza. La confisca quindi necessità semplicemente dello


svolgimento di un procedimento che abbia come oggetto l'accertamento del reato


rispetto da cui deriva il bene, anche se tale procedimento non si conclude con una


condanna.


(c) se vogliamo colpire al cuore i patrimoni mafiosi bisogna farlo colpendo il riciclaggio


ma qui siamo indietro anni luce. Non ci sono praticamente processi, non ci sono


praticamente condanne... l'unica cosa certa è l'enorme flusso di denaro sporco che si


“ripulisce” nelle città del nord Italia, dell'Europa e dei paradisi fiscali.


Il primo punto nodale su questo terreno è la pressoché totale assenza di segnalazioni


da parte delle Banche, ma non solo. Tutti sanno che le Banche sono obbligate per


legge a segnalare le operazioni sospette, e tutti sanno che le banche inviano un


numero di segnalazioni che non è adeguato alla gravità della situazione. Inoltre


praticamente nessuno sa (e nessuno va a metterci il naso) che dopo l'apertura in Italia


di banche estere (soprattutto dall'est europeo) che permettono di aprire conti nelle loro


sedi estere, direttamente dal suolo italiano, e quindi di compiere le operazioni


direttamente sul “conto estero”. Ma non basta. Oltre alle Banche, secondo le normative


adottate a partire dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, la Direttiva CEE 368/91 e


soprattutto la Direttiva 4/2001 dell'Unione Europea (ratificata con D.Lvo 20.02.2004 n°


56), l'obbligo di segnalazione è stato imposto ad una ampia schiera degli “intermediari”,


a partire dai liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai).


Laudati: “A tal proposito deve essere segnalato che il 26 giugno 2001 è stata emanata


una Decisione Quadro del Consiglio Europeo concernente il riciclaggio di denaro,


l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli


strumenti e dei proventi di reato... Il 16 ottobre 2001, in aggiunta alla Convenzione sulla


mutua assistenza penale, è stato approvato un atto del Consiglio che stabilisce, a


norma dell'art. 34 del Trattato dell'Unione Europea, il Protocollo della Convenzione


relativa all'assistenza giuridica in materia penale tra gli Stati membri. Si tratta di un


Protocollo che concerne la richiesta di informazioni sui conti bancari all'interno


dell'Unione Europea e la inopponibilità del segreto bancario nell'ambito delle richieste di


assistenza giudiziaria.”


Scarpinato: “Nel triennio 2001-2003 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza per


il reato di cui all'art. 648 ter sono state 424, quelle denunciate per il reato di cui all'art.


648 bis solo 1682. A fronte di tali denunce sino al 2006 non risultano condanne per


riciclaggio finanziario... Nelle monografie dedicate dalla dottrina al tema del riciclaggio e


dei reati connessi, gli studiosi lamentano che “in tema di riciclaggio sono di gran lunga


più numerosi i congressi che non le condanne” sicchè non è possibile allo stato


elaborare una riflessione sul bene giuridico di tali reati che si avvalga del prezioso


contributo della giurisprudenza”. Ed ancora: “... le indagini di tipo meramente cartolare


di cui all'art. 2 bis L 31 maggio 1965, n. 575 concepite dal legislatore del 1982 per una


economia criminale statica ed essenzialmente trasparente, erano divenute in larga


misura inservibili in quanto inidonee sia ad individuare beni intestati a prestanome


insospettabili, sia ad identificare i capitali mafiosi occultamente investiti pro quota in


società per azioni gestite da imprenditori aventi alle spalle una risalente tradizione e


solida reputazione sul mercato. Le indagini bancarie condotte con metodi tradizionali,


cioè mediante richieste di informazioni scritte a tutti gli istituti di credito nazionali, erano


poi lentissime e consentivano di individuare i conti solo a mesi di distanza dagli arresti


dei soggetti interessati, quando ormai erano stati azzerati. Tale rapida obsolescenza


veniva ulteriormente aggravata anche dalla mancata attuazione dell'anagrafe


centralizzata delle evidenze bancarie (banca dati informatica in grado di contenere gli


elementi identificativi di ogni soggetto titolare di conto corrente o di deposito presso


l'intero mondo creditizio e finanziario) che, sebbene istituita con l'art. 20 della Legge n.


413 del 1991 che ne prevedeva la regolamentazione entro sessanta giorni dall'entrata


in vigore della legge, era destinata a restare lettera morta per più di quindici anni.”


(d) l'evoluzione delle mafie non può essere ignorata e non si può combatterla come se


ancora fosse una mafia “contadina”. Le riforme del 2008 e quelle introdotte con il


cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” hanno migliorato il quadro normativo, anche alla luce


dei rilievi della Corte Costituzionale, ma non sono ancora abbastanza - vedesi


soprattutto punto (a) e (c) -. La norma oggi inquadra i provvedimenti di sequestro e


confisca in un ottica macrocriminale e quindi sancisce che il problema da affrontare è


l'infiltrazione criminale nell'economia. Nell'ambito penale la Cassazione il 25 gennaio


2008 aveva, in merito alle misure di sequestro e confisca, chiaramente indicato che:


Essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni prevenzione patrimoniale di cui


all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di


ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a fronte di


influenza criminale”. Quindi oggi, sempre di più si parla di sequestri e confische di


società, di quote societarie, di denaro e sempre meno di beni quali terreni o immobili.


L'ottica anche civile quindi non può più essere quella degli anni Ottanta o Novanta e


cercare di mascherare o ignorare questa evoluzione significa promulgare come


cosiddetta “antimafia civile” la straordinaria capacità di mimetizzazione ed


insabbiamento delle mafie, dando di fatto a queste ancora quella immagine di


organizzazione criminale del secolo scorso. Il problema centrale oggi per contrastare


efficacemente il riciclaggio e l'immissione sul mercato dei proventi illeciti non può


essere un impegno marginare o di basso profilo, anche dal punto di vista sociale. Infatti


se tutto si riduce alla “difesa” di norme ormai obsolete e di fatto inapplicate (per le


ragioni espresse nei punti precedenti) non si contribuisce ad ottenere uno “sblocco” che


permetta ai reparti preposti dello Stato ed alla Magistratura di avere nella propria


disponibilità gli strumenti necessari alle indagini e all'adozione dei provvedimenti.


D'altronde la stessa Commissione Antimafia del Parlamento – relatore Giuseppe Lumia


– ha approvato nel 2007 una relazione [link] in cui in premessa si indica chiaramente


che occorre innovare la legge Rognoni - La Torre: “Il notevole lasso di tempo intercorso


dalla emanazione della legge Rognoni - La Torre, l’esperienza maturata nella sua


applicazione, nonché gli sviluppi che hanno interessato l’intera società civile, rendono


necessario ora un momento di verifica che costituisca il preludio di modifiche ed


aggiornamenti alle norme per ridare nuovo slancio e vigore al contrasto alle mafie. È


maturo il tempo per dare una svolta positiva all’aggressione dei patrimoni ed alla


gestione dei beni confiscati. Intorno a questi obiettivi si qualifica oggi una efficace lotta


alla mafia”.


Ragionare e tenere bloccata la discussione solo sui “beni immobili” è drammaticamente


fuorviante, perché questi rappresentano ormai la minima parte della “ricchezza” mafiosa


che deve essere aggredita e quindi sequestrata e confiscata. La responsabilità dei


cosiddetti movimenti dell'antimafia su questo punto si misura non sulla difesa di una


legge obsoleta ma sulla capacità di ottenere provvedimenti utili a garantire la possibilità


di aggredire efficacemente, anche alla luce delle riforme normative avvenute, i patrimoni


illeciti. Quindi il primo punto è conquistare centralità al contrasto del riciclaggio che


permette alle organizzazioni mafiose di “capitalizzare” i profitti illeciti ed inquinare il


mercato “legale”. In questa ottica diviene necessario puntare le attenzione sui “colletti


bianchi” (pubblici amministratori, funzionari...) ed i “professionisti” (avvocati, consulenti,


commerciati, notai...) più che sui singoli capibastone, in quanto sono questi che


detengono le redini – in nome e per conto dei mafiosi – delle operazioni di riciclaggio e


di infiltrazione nell'economia legale e negli appalti pubblici.


(e) altro tassello della questione è l'intestazione fittizia dei beni che devono essere


sottoposti a sequestro e confisca. Qui, nuovamente per i ritardi e la limitatezza del


legislatore, è la Corte di Cassazione che ha dovuto portare chiarezza nella norma,


fornendo, stando alla sua interpretazione della norma e del Diritto, una netta distinzione


tra le intestazioni fittizie a terzi estranei al nucleo familiare ed interni.


Giannella, procura generale Corte di Cassazione: “... il tema della confisca di


prevenzione di beni trasferiti a terzi e, in primo luogo, dei cosiddetti trasferimenti fittizzi.


Sul punto, va, in premessa, rammentato che la Corte di legittimità ha più volte ribadito


che, al fine di disporre la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nel caso di


beni formalmente intestati ad un terzo che si assumano nella disponibilità della persona


sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad un


associazione mafiosa, non può più soccorrere (come in sede di sequestro) l'esistenza


di una serie di elementi indiziari circa la disponibilità di essi da parte del soggetto come


sopra qualificato”. In riferimento alle modifiche apportate nel 2008 dal Parlamento,


prosegue: “con la l. di conversione del 24.07.2008, n. 125 [link], laddove è ora previsto


(al tredicesimo comma del medesimo art. 2 ter) che se il tribunale accerti la fittizietà del


trasferimento o dell'intestazione a terzi dei beni confiscati, dichiari con il provvedimento


con cui adotta la misura ablativa la nullità dei relativi atti di disposizione”. Ed ancora,


Giannella: “gli stessi giudici di legittimità, in epoca anteriore alla novella del 2008,


hanno molte volte argomentato che la disponibilità di quegli stessi beni deve intendersi


presunta in capo all'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, senza


necessità di specifici accertamenti”, per concludere in merito alla riforma legislativa:


“quanto al potere, riconosciuto al giudice della prevenzione, di dichiarare la nullità


dell'atto fittizio, anche in tal caso il preteso carattere di novità della riforma si svela


assai meno dirompente di quanto potrebbe apparire ad una prima analisi. Invero,


evidente è l'intento di semplificazione che ha animato il legislatore attraverso la


previsione di un'anticipazione, fin dal momento dell'ablazione, della dichiarazione di tale


carattere fittizio dell'atto traslativo, sì da evitare l'instaurazione di successivi


procedimenti funzionali a tale scopo di accertamento e da risolvere, già al momento


della confisca, eventuali controversie con i terzi, in modo da velocizzare la destinazione


dei beni confiscati ai sensi della l. n. 109 del 1996. E tuttavia, rispetto a tale ambizioso


proposito, ancora una volta la soluzione normativa escogitata appare di modesta


portata innovativa rispetto a quando, invece, il legislatore avrebbe potuto disporre;


soluzione invece, limitata, nella consueta funzione essenzialmente ricognitiva


dell'intervento riformatore, a prendere atto di quanto già la prassi giurisprudenziale


aveva da tempo attuato.”


Dopo una panoramica della questione, passaggio irrinunciabile se si vuole fare un


ragionamento serio che non cade in semplificazioni o superficialità, adesso vediamo un


attimo nel dettaglio la questione dei beni confiscati e della Legge Rognoni – La


Torre. Da subito chiariamo una cosa: avete mai sentito qualcuno di quanti in queste


settimane hanno fatto una rincorsa ad esprimersi sul famoso emendamento alla


Finanziaria (sia tra i contrari, sia tra i favorevoli) dire quanto detto sino ad ora? No,


quindi non stupitevi se non avete sentito nemmeno quando andremo ad approfondire


adesso. In Italia tutti, compresi i grandi personaggi e le grandi organizzazioni della


cosiddetta “antimafia” civile o sociale come dir si voglia, tacciono tutto questo perché in


Italia non si dice la verità perché nessuno, pare, la voglia sentire.


(1) i beni immobili confiscati non vengono, in grandissima parte, utilizzati a fini sociali.


Nonostante siano passati anni ed anni dall'entrata in vigore il trand non cambia, anzi è


viziato da storture pesanti. Partiamo da alcuni dati ufficiali.


I primi da esaminare sono quelli della Relazione della Commissione Antimafia [link], del


2007, di cui è stato relatore Giuseppe Lumia.


La situazione fotografata ufficialmente al 31 luglio 2007, sull'applicazione della legge


109/1996 sono questi:


- totale beni sottoposti a provvedimento 29.835


(di cui beni immobili 15.967, beni mobili 6.741, titoli 7.127)


- totale beni confiscati ed assegnati: 2.377


(di cui allo Stato 490, ai Comuni 1.887).


Se guardiamo i dati aggiornati, sulla base del “Commissario straordinario per i beni


confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” [link], abbiamo questo quadro


dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009:


- totale beni immobili confiscati: 8.933;


- totale aziende confiscate: 1.185.


Quindi si legge “Su 8.933 beni immobili confiscati 5.407 (pari al 60,5%) sono stati


destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali


per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali” ed


ancora: “Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo


l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in


liquidazione”.


Un ulteriore dato utile a capire il quadro è questo: “Su 5.407 beni immobili destinati


4.738 sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti 669 sono in attesa di


consegna”.


Bene (anzi male) i dati delle relazioni ufficiali, come si può vedere parlano di beni


“destinati/consegnati” e non di beni “riutilizzati” a fini sociali. Una differenza sostanziale,


ma che viene taciuta dai grandi promotori di appelli e contro-appelli sul tema della


confisca. Quando si parla di destinazione/consegna si intende che l'Agenzia del


Demanio, che ha in carico tutti i beni una volta scattata la confisca, passa le chiavi allo


Stato piuttosto che ai Comuni dei beni confiscati, ma questo non significa affatto che i


beni vengano riutilizzati a fini sociali! Entro un anno dalla confisca il bene deve essere


destinato per legge, pena, in assenza di una destinazione reale, la nomina di un


Commissario straordinario da parte del Prefetto. Ed allora, per fini statistici e di


“efficienza” sulla carte il Demanio procede alle destinazioni, ed il fatto che restino solo


“su carta” poco importa, tanto nessuno ne parla. E non se parla nonostante che la


percentuale per il riutilizzo a fini sociali dei beni sia estremamente bassa, perché, ad


esempio la lista dei beni confiscati non viene resa pubblica dal Demanio!


Si parla di briciole, tanto che il dato diviene evidente nella stessa ultima relazione citata


del Commissario Straordinario, quando si legge: “il valore del patrimonio destinato nei


18 mesi di mandato ammonta a 230 milioni di Euro”... e come detto il valore dei beni


confiscati effettivamente riutilizzati è ancora più ridotto. Ed allora ricordiamo i dati sulla


ricchezza delle mafie? Bene si parla di mille miliardi di euro di capitale consolidato!


(2) i limiti della normativa Rognoni – La Torre sono evidenziati anche, come ricordato,


dalla stessa Commissione Antimafia. E non si comprende perché anche su questo


delicato e fondamentale tema vi debba essere l'ennesima azione di disinformazione di


massa. I dati ed i fatti (che confermano quanto detto al punto 1) sembra che non


contino nulla davanti alle campagne mediatico-politiche. Vediamo quanto scritto dalla


stessa Commissione (relatore Lumia) nel 2007: I dati provenienti dal Ministero della


Giustizia testimoniano con sufficiente chiarezza che il procedimento di confisca,


destinazione ed assegnazione giunge a dare frutti concreti su meno del 15% degli


immobili sottoposti a provvedimento”. Si evidenzia poi dove sia il problema di fondo per


il contrasto alle ricchezze mafiose che come abbiamo visto evidenzia quanto le norme


vigenti ormai siano obsolete: “Appare accresciuta, infatti, la capacità delle


organizzazioni mafiose di agire come soggetti economici sui mercati, distorcendone i


meccanismi di funzionamento, attraverso l’utilizzo delle enormi risorse economiche e


finanziarie reperite nella gestione delle molteplici attività illecite - dal traffico degli


stupefacenti al contrabbando, dalla speculazione edilizia agli appalti pubblici, al racket


ed all’usura - svolte anche oltre i confini nazionali, e spesso in sinergia con gruppi


criminali stranieri”. Un altro passaggio decisivo per capire lo stato delle cose è questo:


Un dato di estrema importanza è rappresentato dal raffronto tra la percentuale dei beni


destinati e quella dei beni ancora da destinare; in proposito, la Sicilia presenta la


situazione evidentemente più complessa, poiché circa il 65% dei beni confiscati risulta


ancora da destinare”. Ed ancora: “Dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che


l’84% dei beni assegnati è stato assegnato ai Comuni ed il resto allo Stato,


prevalentemente per finalità di ordine pubblico. Tenendo, inoltre, conto del valore


economico, la percentuale dei beni mantenuti allo Stato sale dal 16% al 28%”.


Ma nella stessa relazione della Commissione Antimafia si comprende anche che la


questione “dei beni confiscati” così come strutturata oggi vede pesanti e gravi


responsabilità dell'Agenzia del Demanio, riprendendo anche quanto espresso dalla


Corte dei Conti rispetto ai costi di gestione che gravano su tale gestione dei beni


confiscati: “Dai documenti trasmessi alla Commissione dall’Agenzia del Demanio non è


stato possibile trarre indicazioni utili in ordine ai costi della gestione dei beni confiscati


alla criminalità organizzata; tale aspetto, d’altro canto, era stato già rilevato dalla Corte


dei Conti in sede di referto redatto a seguito dell’indagine, approvata dalla Sezione


centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con delibera n. 1


del 2004 e tesa a verificare l’idoneità del sistema organizzativo e strumentale e le


capacità degli organi coinvolti nel procedimento di destinazione a fini istituzionali e


sociali dei beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto dei


tempi e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109. Di contro, è da


far rilevare che, nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione, il direttore generale


della predetta Agenzia non ha ritenuto di riferire dell’esistenza di un bando - pubblicato


sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria nel mese di aprile 2007 - relativo all’appalto di


“Prestazioni professionali di supporto all’Area dedicata alla gestione dei beni immobili


confiscati alla criminalità organizzata, per l’elaborazione e l’implementazione di un


sistema di programmazione e di monitoraggio delle prese in carico e delle destinazioni”,


per l’importo di 800.000 euro. Dal capitolato tecnico dell’appalto si rileva che il supporto


richiesto è relativo ad “elaborazione ed aggiornamento del piano di programmazione


delle attività per la presa in carico dei beni (…)”; alla “definizione delle strategie per il


superamento degli eventuali ostacoli evidenziati”; alla “individuazione (…) di


attività/progetti specifici volti ad accelerare e a rendere più efficace l’azione


dell’Agenzia, proponendo modalità operative di applicazione della normativa in vigore


per la destinazione dei beni (…)”. La Commissione intende sottolineare la gravità


dell’omissione, aggiungendo che il bando è relativo ad attività che a prima vista,


sembrerebbero rientrare nelle attività che l’Agenzia del Demanio avrebbe già dovuto


svolgere ordinariamente con proprio personale e non rivolgendo all’esterno le ricerche.


Tanto più, che al personale da reclutare è richiesto un minimo di doti di managerialità e


di conoscenza dei processi in ambito pubblico, che certamente costituiscono patrimonio


dei dirigenti di cui l’Agenzia del Demanio già dispone. Se, invece, la ricerca fosse stata


dettata dall’esigenza di acquisire figure professionali di cui l’Agenzia non dispone, ciò


confermerebbe le ragioni cui molti attribuiscono i difetti dell’attuale gestione”.


A seguito delle audizioni e dell'esame della documentazione la Commissione ha inoltre


constatato nel dettaglio “le criticità... che ostacolano la procedura di destinazione di


oltre l’80% dei beni in gestione (solo il 18% dei beni confiscati, infatti, risulta privo di


criticità), riguardano: l’occupazione (per il 30%), la presenza di gravami o procedure


esecutive (36%), l’appartenenza al patrimonio di aziende confiscate (35%), le confische


pro-quota (10%), e la pendenza di incidenti di esecuzione per la revoca della confisca


(7%)”.


(3) i beni confiscati (anche quelli immobili) vengono già alienati e venduti, anche se


nessuno pare volerlo dire, e bisogna sottolineare che per quanto concerne le “vendite”


dei beni immobili la legge attuale non prescrive alcuna limitazione o verifica.


Per i beni confiscati costituiti dalle aziende la normativa prevede esplicitamente la


vendita e dalla Relazione già citata della Commissione Antimafia si comprende la


situazione: “Per quanto concerne le aziende confiscate (al 100% o per una quota di


maggioranza), al 31 dicembre 2006 risultavano essere pari a 831... Il 28% (pari a 227


aziende) delle aziende confiscate resta ancora da destinare, mentre per le restanti 574


aziende la gestione attiva è considerata conclusa dall’Agenzia del Demanio. In


particolare, 36 di esse sono state destinate alla vendita o all’affitto; per 209 di esse è


conclusa o è in corso di conclusione la procedura di liquidazione; 137 aziende sono


pervenute in stato fallimentare; 168 sono state cancellate dal Registro delle imprese;


per 24 aziende, infine, la gestione è stata chiusa per revoca della confisca o per vendita


o cessione disposta dall’Autorità Giudiziaria. Secondo le previsioni dell’Agenzia del


Demanio, delle 227 aziende ancora da destinare, solo 38 aziende risultano attive. In


sintesi, dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che, sul totale delle aziende


confiscate, meno del 5% si trova nella condizione di rispondenza alle astratte previsioni


della legge n.109 del 1996, sì da poter essere destinate alla vendita o all’affitto.


L’attività condotta dall’Agenzia del Demanio in materia di aziende confiscate si muove


su due direttrici orientate, l’una, sulle aziende attive e, l’altra, sulle aziende in


liquidazione. Per le aziende attive, l’Agenzia si è posta l’obiettivo di procedere ad una


più celere destinazione, al fine di salvaguardarne i livelli produttivi; per le aziende in


liquidazione, invece, l’obiettivo dell’Agenzia mira al contenimento dei costi di gestione


attraverso una celere chiusura delle procedure di liquidazione” .


Quindi se per le aziende confiscate non vi è tabù ad usare la parola “vendita” per i beni


immobili non si osa pronunciarlo. Vediamo sempre un passaggio della Relazione della


Commissione Antimafia relativo ai beni immobili che secondo la Legge Rognoni – La


Torre dovrebbero andare allo Stato o assegnate per attività di finalità sociali: “per


quanto concerne i beni gravati da ipoteche o da procedimenti esecutivi (che occupano


una fetta pari al 36% degli immobili in gestione), l’Agenzia del Demanio appare


orientata alla ricerca di soluzioni di transazione, rispetto alle quali è necessario


osservare la mancanza di una esplicita previsione di legge che autorizzi la cessione di


una parte degli immobili a titolo di transazione, oltre alla mancanza di un apposito


Fondo a cui accedere nel caso in cui si pervenga alla definizione di un accordo di


transazione”. Vogliamo tradurre cosa significa questo passaggio? Vogliamo svelare ciò


che sempre più spesso mortifica il lavoro degli agenti dei reparti investigativi dello stato


che operano con fatica per arrivare ai sequestri ed alle confische? Ecco qui: la legge


che tanto si acclama perché, si afferma (mentendo), non permette la vendita dei beni


immobili confiscati, in realtà ha un buco enorme che permette non solo la vendita ma


anche l'assenza di ogni verifica e controllo! Infatti mentre sembra che il Legislatore


faccia finta di nulla pur sapendo, e la cosiddetta antimafia sociale e civile si spella le


mani per qualche briciola riconsegnata alla collettività tacendo i fatti, le mafie, che


sanno fare gli affari – visto che vivono per questo -, si sono adeguate. Sui beni acquisiti


con il denaro sporco poggiano garanzie ed ipoteche per avere dalle Banche mutui e


prestiti. La Legge non prevede alcuna responsabilità di rischio per le Banche, così


quando scatta il sequestro e la confisca ne lo Stato, ne il Demanio, ne i Comuni


riscattano quei beni, le Banche non cedono sino ad ottenere con il passare del tempo


l'acquisizione di tali beni che poi vengono prontamente venduti all'asta! Chiaro? Avete


mai sentito i soloni dell'Antimafia dirlo? Assolutamente no, così come si sottrae, ad un


elementare dovere di chiarezza, tutto il sistema dell'informazione televisiva e non. Tutto


questo non si dice, e mentre su questo si tace, le vendite avvengono senza alcun


controllo ed allora sì che il mafioso di cui la Banca è stata complice (quanto meno per


non aver segnalato i movimenti sospetti di riciclaggio, come previsto dalla legge e della


Direttiva Ue) può riprenderselo come vuole il bene che con fatica lo Stato gli aveva


confiscato! Nell'ultimo anno vi è stato senza dubbio qualche sforzo in più in questo


ambito per “riscattare” alcuni dei beni ipotecati, ma risulta chiaramente improponibile


che lo Stato debba “pagare” per avere la disponibilità di un bene confiscato. Ma questo


aspetto “economico” lo approfondiamo al punto (5).


(4) chi decide chi può avere un bene confiscato in uso sociale se solo pochi eletti


possono “sapere” quali beni vi sono? Qui si inserisce un altro aspetto centrale della


questione. Un punto su cui tutti sanno ma nessuno parla. Tutto parte da un fatto: la


Legge Rognoni – La Torre stabilisce che i beni immobili destinati a finalità sociali


debbano essere assegnati per realizzare attività di utilità sociale. Quindi vediamo come


funziona:


- il quadro di quali beni immobili confiscati sia disponibile per essere destinato e


assegnato lo ha l'Agenzia del Demanio;


- i Comuni hanno il quadro nel momento in cui il Demanio, in accordo con il Comune ed


il Prefetto (che ha il compito di controllo su tutto l'iter), procede nel consegnare il bene


confiscato al Comune sulla base di una destinazione sociale già definita.


Chiara oltre alla norma è sempre la relazione del 2007 sui beni confiscati della


Commissione Antimafia: “Nel caso in cui il bene confiscato sia costituito semplicemente


da un bene immobile, esso può, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2-undecies della


legge n. 575 del 1965:


a. essere mantenuto al patrimonio dello Stato per fini di giustizia, di ordine pubblico e di


protezione civile, sempre che non si debba procedere alla vendita del bene per il


risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;


b. essere trasferito al patrimonio del Comune ove l’immobile si trova, per finalità


istituzionali e sociali. In questo caso, il comune può:


- amministrare direttamente il bene (sempre con le medesime finalità);


- assegnare il bene in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni di


volontariato, etc.”


Vi è un piccolo particolare: la lista dei beni confiscati il Demanio non la rende pubblica.


Nemmeno se un'associazione di volontariato, un gruppo di associazioni ed


organizzazioni, un onlus, richiedono formalmente al Demanio di averne copia ci


riescono; ricevono una raccomandata dell'Agenzia del Demanio che ufficialmente


dichiara che tale lista è non è pubblica. Nulla serve sottolineare che le confische siano


effettuate con ordinanze pubbliche da parte dell'Autorità Giudiziaria, quella lista è


impossibile da recuperare. Ed allora come fa una realtà sociale o un gruppo di realtà


che vorrebbero promuovere un progetto di utilità sociale in un bene confiscato a


richiederlo? Semplice: non possono! O si è a conoscenza diretta dell'esistenza di un


bene confiscato e per vie traverse si riesce ad ottenere la documentazione sullo stesso


si può procedere per presentare un progetto di attività sociali e presentarlo richiedendo


l'assegnazione del bene confiscato in questione. Ma vi sono pressoché possibilità quasi


certe che se non si è nella “cerchia” degli amici degli amministratori la richiesta non solo


non verrà accolta, ma solitamente non riceve nemmeno riscontro. Nulla vale spesso


richiedere alle Autorità... il silenzio su questo campo è devastante.


Ed è quindi così che in Italia vi è una sorta di “monopolio” sull'uso sociale dei beni


confiscati. Quello di poche associazioni “istituzionalizzate” che svolgono un opera


meritoria me non risolutiva del problema. Le uniche realtà che per i propri rapporti con


pezzi delle Istituzioni e della politica riesce ad avere assegnati i beni. Ed è così che, ad


esempio, nascondo negozi che sono costantemente in perdita economica (altro che


promozione di esperienze virtuose), piuttosto che realtà dove, ad esempio, vengono


assunti amici e parenti del dirigente di partito o sindacato... Ed è sempre in questo


quadro “bloccato” che magari nascono cooperative su terreni confiscati, prendiamo il


caso di quelli sottratti alla famiglia Riina, dove si coltiva grano che poi sarà macinato


previo pagamento del servizio nel Mulino della famiglia Riina. Chiaro?


Poi abbiamo beni confiscati che vengono assegnati come “sedi di associazioni” che


spesso con tale destinazione non hanno alcuna ricaduta sul territorio in termini di


“bonifica”. Ed ancora: beni che vengono destinati dal Demanio al Comune e quindi


assegnati ad una o più realtà e poi restano chiusi per anni con effetto devastante del


messaggio trasmesso alla comunità, che continuerà a vedere che il boss mafioso che


ha subito il sequestro continua ad avere una sorta di “controllo” tale da bloccare il


riutilizzo.


E' questo lo spirito e l'efficacia della Legge Rognoni – La Torre? Crediamo di no, ma è


in questo quadro che diviene più chiaro che la mobilitazione contro la “vendita” dei beni


non è altro che la difesa di una situazione disastrosa che però garantisce una sorta di


monopolio nella gestione dei pochi (come abbiamo visto) beni confiscati assegnati


effettivamente.


(5) tutto questo non solo non produce i risultati di ricaduta auspicati dalla Rognoni – La


Torre ma ha costi pesanti. Infatti, oltre a quanto visto ai punti precedenti, occorre


considerare che per promuovere il recupero dei beni confiscati, in un sistema di fatto di


“monopolio” e per realtà “amiche” della politica, in una logica chiaramente clientelare,


tranne alcune rare eccezioni, servono fondi ed i fondi chi ce li mette? Lo Stato che in


cambio ottiene dalla rete di chi detiene il “monopolio” dell'uso sociale dei beni confiscati


dei proficui spot su circoscritte realtà, che riattivano “briciole”, per dire che si è fatto e


che si fa.


Vediamo qualche dato, preso dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per i


Beni Confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:


- le risorse stanziate dalla Regione Lombardia sono:


per l’anno 2009 euro 2.150.000,00


per l’anno 2010 euro 1.850.000,00


Per ogni anno è previsto che il fondo venga utilizzato nella misura del 50% per la


estinzione delle ipoteche e il restante 50% per gli interventi di adeguamento.


- le risorse stanziate dalla Regione Lazio sono:


per l'anno 2009 euro 2.300.000,00


per l'anno 2010 euro 4.600.000,00


- le risorse stanziate per la Regione Calabria tra FAS Calabria 2007-2013, POR


Calabria e PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 1.800.000,00


per l'anno 2010 euro 31.281.965,27


- le risorse stanziate per la Regione Campania tra FAS Campania 2007-2013, POR


Campania e PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 3.576.405,00


per l'anno 2010 euro 23.493.833,84


- le risorse stanziate per la Regione Puglia tra FAS Puglia 2007-2013, POR Puglia e


PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 750.000,00


per l'anno 2010 euro 27.849.275,13


- le risorse stanziate per la Regione Sicilia tra FAS Sicilia 2007-2013, POR Sicilia e


PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 10.647.605,04


per l'anno 2010 euro 142.398.687,96


Oltre a questi occorre considerare che vi sono i finanziamenti degli Enti Locali per le


sistemazioni strutturali e per sostenere attività in perdita, che spesso non sono di “utilità


sociale” ma prettamente “auto-referenti” e clientelari. Questo sistema di fatto, alla fine


soffoca le realtà effettivamente utili socialmente e le obbliga di fatto ad entrare nel


circuito del soggetto “monopolista” che non a caso difende strenuamente questo tipo di


norma.


Inoltre si sono evidenziate pesanti e diffuse problematiche per la disinvoltura con cui


Demanio e Comuni spesso hanno seguito i beni a proprio carico, rispetto alle spese


correnti. Infatti, quando si è in presenza di appartamenti, si è verificata la totale assenza


da parte di Demanio o Comune delle spese di amministrazione e di eventuali interventi


straordinari, causando un danno consistente a carico dei condomini che così hanno


avuto un effetto totalmente negativo a seguito della confisca, altro che ricaduta positiva


per la comunità”.


Questi finanziamenti sono solo una parte, infatti se poi allarghiamo il discorso ai beni


confiscati consistenti in terreni, dobbiamo aggiungere i contributi pubblici che vengono


stanziati come contributo per allevanti o agricoltura. Per capire di ciò che parliamo, visto


che non lo abbiamo ancora affrontato, ecco un quadro della questione “Terreni


confiscati” così come riportato dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per


l'anno 2009: “Una prima attività dell’Ufficio, condotta a seguito della sottoscrizione del


citato protocollo, si è concretizzata con la comunicazione all’Agenzia per le Erogazioni


in Agricoltura degli elenchi identificativi dei terreni definitivamente confiscati nell’anno


2008 e nell’anno 2009 (fino al mese di aprile) al fine di portare in evidenza la qualità


catastale degli stessi terreni e l’esistenza di beneficiari di aiuti in agricoltura su tali beni.


Dallo scambio di informazioni tra l’Ufficio e l’AGEA è emerso che oltre il 91% dei terreni


definitivamente confiscati nel citato periodo di riferimento si trova in Sicilia, Calabria e


Puglia, con una superficie totale pari a 4.317.917 mq.


Di questa superficie, oltre la metà ha una natura catastale dedicata ai pascoli. Mentre


per il 18% a seminativi. Il restante 25% ha una qualità catastale destinata a vigneti,


uliveti o altro.


Inoltre è emerso che, su taluni terreni, sono presenti cooperative sociali che


percepiscono aiuti in agricoltura a testimonianza di una conduzione attiva dei citati


terreni confiscati.”


Come per i beni immobili, quindi, anche sull'aspetto dei terreni confiscati il discorso non


cambia: quelli che vengono riutilizzati sono “briciole”, più utili agli spot che ad attuare


pienamente lo spirito della Legge Rognoni-La Torre... a fronte anche di un consistente


investimento di denaro pubblico. Inoltre non si può tralasciare il costo passivo che


comporta l'impossibilità di vendita dei beni non immobili che non vengono utilizzati.


Alcuni esempi. Le imbarcazioni ed auto che vengono sequestrate e poi confiscate che


fine fanno? In piccolissima parte vengono utilizzate da reparti dello Stato e nella grande


maggioranza dei casi finiscono in magazzini e capannoni per cui lo Stato deve pagare


affitto e custodia. E quando si sequestrano, come recentemente avvenuto a Bari,


centinaia di cavalli? Anche qui, se non si possono vendere lo Stato deve investire per


mantenerli e curarli in qualche posto. Anche in questo ambito, quindi, non vi è quindi


utilità sociale, bensì un costo che grava sulla collettività e che invece, con la vendita di


tali beni, potrebbe divenire risorsa.


In conclusione


A questo punto prima di tirare le somme riteniamo indispensabile considerare tre punti


essenziali:


- i reparti investigativi e operativi, a partire dalla DIA, hanno subito negli anni continui e


pesantissimi tagli alle risorse ed ai mezzi a disposizione, compromettendo


pesantemente il potenziale che la preparazione e la determinazione delle diverse


squadre hanno saputo dimostrare;


- presso le Procure, i Tribunali e le Prefetture (che con le riforme 2008 e 2009


assumono un ruolo centrale nella gestione delle confische) hanno sempre meno risorse


a disposizione e per quanto riguarda Procure e Tribunali, come abbiamo visto, non


hanno spesso uffici specializzati alle misure di prevenzione patrimoniale;


- il sistema di tutela dei testimoni di giustizia, così come i sostegni ai familiari delle


vittime, ha risorse irrisorie a disposizione. Ciò se per i familiari delle vittime potrebbe


essere risolto con un aumento delle risorse destinate al sostegno, per i testimoni di


giustizia rappresenta la necessità di costruire un sistema di protezione e


mimetizzazione efficace, capace di garantire il pieno reinserimento sociale dei nuclei


familiari coinvolti in quello che oggi è un “girone infernale”.


Questa situazione, sintetizzata in questi tre punti, allo “stato dei fatti”, mina alla radice


l'efficacia dell'azione di contrasto alle mafie. Perché se è vero che è necessario


aggredire il patrimonio delle mafie, ovvero la forza reale su cui basa la sua forza di


infiltrazione e condizionamento la nuova mafia (non più quella contadina!), occorre


rispondere ai rilievi che abbiamo nei diversi punti affrontato (a partire dalla questione del


contrasto al riciclaggio!) ed occorre mettere nelle condizioni i reparti investigativi e


operativi dello Stato così come la Magistratura di indagare ed agire; occorre che i


cittadini che denunciano sappiano che possono fidarsi dello Stato e quindi possano


contribuire facendo la propria parte denunciando le organizzazioni mafiose, e le vittime


devono sentire che non sono sole e isolate. Il resto sono chiacchiere, sono solo parole,


spot e demagogia pura e semplice.


Ecco che quindi occorre smetterla di considerare la mafia come un ALIBI. Non si può


fare questo perché arriva la mafia, non si può fare quello perché arriva la mafia e così


via... sono le motivazioni che stiamo continuamente sentendo e che non fanno altro che


rafforzare la capacità di infiltrazione e condizionamento delle mafie stesse. Se è


necessario un intervento, un opera la si deve fare, impedendo ogni possibile


infiltrazione. Se si rinuncia alla normalità ed alla necessità per paura della mafia lo Stato


ha già perso! Ed allora, ad esempio, per concludere, veniamo alla questione della


discussione scatenatasi in queste settimane sull'ipotesi di vendita dei beni confiscati.


I beni confiscati si possono vendere! Già avviene (e chi oggi urla lo tace) ed avviene


senza regolamentazione e controlli. Se è vero che il rischio è quello che i “prestanome”


possano acquistare i beni confiscati che vanno all'asta (cosa che già può avvenire), si


stabiliscono quindi delle norme che prevedano lo scattare di un annullamento della


vendita nel momento in cui i soggetti preposti (DIA e Tribunali) attestino con consistenti


indizi che il bene confiscato acquistato da tizio è in realtà in uso o nella disponibilità di


tale mafioso o sodalizio criminale, e con la pena aggiuntiva di perdita di quanto pagato


per l'acquisto e l'eventuale confisca degli altri beni del “prestanome”. E' così difficile? E'


meglio mantenere una situazione ingestibile in cui grande parte dei beni confiscati alle


mafie vengono lasciati ad uno stato di abbandono (spesso in uso agli stessi mafiosi o


familiari a cui sono stati confiscati)? E' meglio far credere come vera una realtà che è


falsata senza considerare che questo stato di cose è devastante proprio in quei territori


dove i beni sono stati confiscati ed i boss “dimostrano” che nessuno osa utilizzare quei


beni? Si stabilisca, annualmente, sulla base di progetti specifici di effettiva utilità sociale


(e non come sedi di tizio o caio), quanti beni confiscati servono a fini sociali, così come


quanti ne occorrono per i reparti di Pubblica Sicurezza o Servizi alla persona, si


trattengano al patrimonio dello Stato questi e si vendano gli altri. Finiamola di prenderci


in giro: l'antimafia è una cosa seria... e non può essere piegati dagli interessi


opportunistici, clientelari e politici! Non si può pensare a delle "briciole", su cui si


investono centinaia di milioni i euro all'anno per mantenerli, e non dare le risorse ed i


mezzi ai reparti investigativi ed operativi (a partire dalla DIA e del GICO) ed alle DDA


per effettuare un efficace azione su larga scala di aggressione al patrimonio delle mafie


ed ai "professionisti" che ne tutelano gli interessi.


Ed ancora: chi parla e monta campagne contro la vendita perché sarebbe un favore alle


mafie, mente deliberatamente o ignora le norme e la realtà. Infatti nel Pacchetto


Sicurezza [link], approvato nell'estate 2009, l'articolo 8 bis, comma 4, recita: “Quando


risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la


destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il


controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca


dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il


relativo provvedimento. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati


o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità


dei relativi atti di disposizione”. Questa norma già permette di impedire che i beni


venduti possano ricadere in mano ai mafiosi. Se vogliamo essere seri quindi, anziché


urlare “vendita uguale regalo a Cosa Nostra”, vediamo di pretendere che la norma


garantisca massima operatività e rapidità di intervento. Per questo basta un


emendamento integrativo: in coda, dopo "disposizione", aggiungere “e il giudice


procede ad una nuova confisca direttamente saltando il sequestro". Con una norma


così la mafia non ci proverebbe più e lo Stato dimostra di essere solido e serio!


Inoltre la legislazione italiana prevede anche una “banca dati” con i nominativi dei


soggetti che sono sottoposti a controlli. Si tratta di quella prevista dal 1° comma


dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dove nel primo periodo, dopo le parole


«appositi registri» sono state inserite le seguenti: “anche informatici” e dopo il primo


periodo sono inseriti i seguenti: "Nei registri viene curata l’immediata annotazione


nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli


accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.


Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa


antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica


competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da


presentare al tribunale competente". Ebbene, tale “registro” può fornire già indicazione


dei soggetti che, unitamente ai condannati per 416 bis o reati connessi (compreso il


favoreggiamento ed il concorso esterno) e per corruzione, così come quanti sono


sottoposti a rinvio a giudizio per i medesimi reati o misure di sorvegliato speciale od


hanno già subito sequestri in corso e confische, sono, in via preliminare, come i


componenti dei loro nuclei familiari, esclusi dalle aste di vendita dei beni confiscati.


Di parole e di slogan nella lotta alla mafia non c'è bisogno, serve serietà. Se vogliamo


fare, quindi, una cosa seria in termini di norme Antimafia, si riparta dal lavoro fatto dalla


Commissione Fiandaca che ha operato dal 1999 al 2001. Questa aveva indicato


possibile strada, e non si tratta di inventare niente, bensì di applicare, ad esempio,


proprio quelle intuizioni di Giovanni Falcone che in Italia si ricordano solo nei convegni


e nelle parate dell'Antimafia. Si richiedeva di arrivare prima di tutto al tanto “richiamato”


(da tutti ma mai attuato da nessuno in Parlamento) Testo Unico delle norme antimafia.


Fiandaca: “La prima esigenza di fondo da soddisfare, da tempo avvertita, è quella di


realizzare finalmente una sistemazione e riunificazione normativa – secondo il modello


del testo unico – delle numerosi disposizioni (a cominciare da quelle relative alle misure


di prevenzione) disseminate in una pluralità di testi eterogenei, e ciò anche allo scopo


di facilitarne la consultazione e l'applicazione normativa da parte dei vari operatori


giuridici”. In allora veniva già espressa l'esigenza di “sganciare” le misure di


prevenzione patrimoniale (sequestro-confisca) dalle misure personali.... (e per vedere


dei passi avanti in questa direzione abbiamo dovuto aspettare quasi un decennio!).


Ma la Commissione Fiandaca propose anche di “rivedere la disciplina processuale


vigente precisamente nel senso di concentrare in un unico giudice processuale tutte le


decisioni in materia di sequestro e confisca: giudice specializzato individuato nel


tribunale di prevenzione, previa creazione di nuove forme di collegamento stabile tra


quest'ultimo e il giudice penale”. Inoltre si puntava al cuore dell'inquinamento


dell'economia legale e dell'infiltrazione negli appalti e nelle forniture, attraverso una


centralità dell'azione preventiva sulle Società. Fiandaca: “la Commissione si è


preoccupata di ipotizzare nuove strategie preventive che si aggiungono, in un orizzonte


di intervento più ampio e moderno, al sequestro e alla confisca dei beni patrimoniali...


cioè strategie incentrate su nuovi strumenti di controllo volti a recidere i legami tra


attività di impresa e organizzazioni mafiose. Più precisamente, questa innovativa


prospettiva di fondo si è tradotta nella proposta di dar vita a nuove misure applicabili


direttamente alle società, ove queste rientrino in alcune tipologie normativamente


previste di condizionamento mafioso o di contiguità strumentale a scopi di vantaggio.


L'obiettivo principale perseguito con queste inedite misure, applicabili – come vedremo


– secondo una linea di gradualità crescente, è ben lungi dall'essere repressivointerdittivo:


al contrario, lo scopo ottimale da raggiungere è quello di riuscire a sottrarre


le imprese al condizionamento criminale, in modo da consentire loro di recuperare


modalità di funzionamento coerenti con le regole del libero mercato. Le tipologie di


collegamento, che si è proposto di fare oggetto di previsione normativa espressa, sono


le seguenti: a) società che da un'associazione di tipo mafioso o da suoi membri siano


finanziate, in tutto o in parte; b) siano controllate, anche per il tramite di soggetti


fiduciari o interposte persone; c) siano amministrate, anche indirettamente o di fatto; d)


svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione di un'associazione


mafiosa; e) svolgano un'attività economica prevalentemente volte ad agevolare, anche


indirettamente, l'attività di una associazione criminale; f) siano direttamente o


indirettamente sottoposte alle condizioni di intimidazione e assoggettamento previste


dall'art. 416 bis c.p. Correlativamente, il progetto di riforma prevede che il tribunale


scelga, secondo criteri di proporzione e di idoneità, la misura o le misure dirette a


contrastare nel caso concreto le manifestazioni di pericolosità della gestione societaria.


Le nuove misure societarie escogitate, di applicabilità graduale e finalizzate all'obiettivo


(ove possibile) di disinquinare l'attività di impresa, sono precisamente: controllo


giudiziario (comporta un controllo della società dall'esterno); amministrazione


giudiziaria (implica un controllo della società dall'interno); messa in liquidazione e


conseguente scioglimento della società (misura estrema applicabile ove, all'esito


dell'amministrazione giudiziaria, si accerti che l'impresa non sia nelle condizioni di


funzionare secondo una normale logica di mercato”.


Ma il passaggio essenziale per un'azione efficace di gestione delle misure patrimoniali


(sequestro e confisca) e dei beni così come delle risorse e delle aziende è quella


realizzata negli Stati Uniti (dove l'insegnamento di Giovanni Falcone non è stato


ignorato!).


Negli Usa esiste un'Agenzia federale, la Marshals Service, che si occupa dei sequestri


e delle confische, ma anche dei sistemi di protezione. Non un carrozzone all'italiana


come qualcuno propone, bensì una struttura che nell'interesse della comunità (ed


anche dei contribuenti). Lì vendono beni ogni giorno e non è pensabile che una mafioso


o criminale tenti di ricomprarseli. Se ci prova se la passa male! Come si ricorda in


“Mafia Pulita” [Veltri e Laudati, ed. Longanesi]: “Appena l'Fbi scopre un bene illegale


informa il gran Giurì e fornisce le prove, se la risposta è positiva prima blocca il bene (lo


sequestra) e poi lo confisca... I beni confiscati vengono venduti da operatori esterni in


maniera differenziata: azioni e titoli su Internet; automobili, barche, gioielli nelle aste


private; immobili a società specializzate, mentre le imprese vengono affidate a esperti


del settore, com'è accaduto con il casinò di Las Vegas, gestito per otto anni e poi


venduto, solo in parte, per 40 milioni di dollari. I privati che comprano non conoscono la


provenienza illecita dei beni”. Questo sistema dell'Agenzia americana di fatto si


autofinanzia: i costi di servizio, come gli incentivi al personale, sono coperti dalle entrate


derivanti dalla vendita dei beni confiscati.


Questo sistema, applicato in Italia, permetterebbe di garantire le risorse che oggi


mancano ai reparti investigativi e operativi come la DIA ed il Gico, ed alla Magistratura,


per potenziare l'azione di contrasto ed aggressione al patrimonio criminale. Inoltre


quota parte dei beni confiscati potrà certamente essere utilizzata per fini sociali, ma


esclusivamente nella dimensione corrispondente alle richieste reali effettuate sulla base


di progetti di utilità sociale seri, corrispondenti alle esigenze sociali (e non del soggetto


che le richiese!) e quindi efficaci. Questo permette di liberare risorse e non disperderle


per mantenere un patrimonio di beni inutilizzati o utilizzati per fini dalla ricaduta ristretta


quando non nulla. Se la gestione dei beni confiscati in Italia fosse affidata ad un


Agenzia sul modello americano, i beni confiscati non sarebbero abbandonati, non


potrebbero tornare in mano ai mafiosi, non graverebbero sulla spesa pubblica, e non


permetterebbero costruzione di posizioni “monopoliste” nella loro gestione, garantendo


al contempo entrate nelle casse dello Stato utili a potenziare i fondi per le attività


investigative e repressive delle mafie e della criminalità finanziaria, nonché a rendere


utilizzati per reali fini sociali rispondenti ai bisogno sociali (e non delle associazioni in


quanto tali) il numero di beni effettivamente necessario.


E' sconvolgente come proposta? In Italia pare di sì, ma noi continuiamo a basarci sui


fatti!


 




 




 


 


 



 



 



 



 



 



 


 



 



 



 




 



 


 



 



 



 



 


 



 



 



 



 


 


 


 


 



 



 


 



 



 



 



 



 



 


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


 


 


 



 



 


 


 



 



 



 



 


 



 



 



 



 



 



 



 



 


 



 



 


 



 



 



 



 


 



 



 


 



 



 


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




CASA DELLA LEGALITA – Onlus



www.casadellalegalita.org



- dicembre 2009 -



BENI CONFISCATI


DICIAMOCI LA VERITA'



di Elio Veltri e Christian Abbondanza



La mafia non è fattore di “ordine pubblico”. La mafia fa’ affari, si è evoluta… è divenuta


la principale SPA del Paese, una delle più potenti “multinazionali” che condiziona non


solo più “alcuni” territori, bensì l’economia - minandone la libera concorrenza – e la


democrazia – condizionando il voto e quindi la politica -, non solo nelle regioni


meridionali, bensì eleggendo a proprio domicilio, per ripulire e reinvestire i propri capitali


sporchi, in nord “produttivo” del Paese così come gli altri Stati europei sino ai paesi


offshore. La mafia non ha bisogno di sparare, compra, corrompe. E’ fatta sempre meno


di volti “criminali” conosciuti e sempre più di colletti bianchi, reti di complicità e


connivenze… di nomi e volti insospettabili di professionisti, funzionari, imprenditori e



politici.



 


La mafia non ha fatto “la Trattativa”, fa’ naturalmente “trattative” per

riciclare i profitti delle attività illecite, infiltrarsi nell’economia legale, aumentare la



propria consistenza in termini di ricchezza e potere



 


. Non capire questa evoluzione

significa fallire in partenza ogni azione di contrasto efficace, significa non capire che le


mafie mettono in discussione la vita di ciascuno di noi.



L’



 


Economy

ha pubblicato una ricerca in cui si evidenzia che nel 2003 le mafie hanno

guadagnato 26 miliardi di euro per il traffico di stupefacenti, 13 miliardi con la


contraffazione, 12 miliardi di euro per la prostituzione, 9 miliardi dall’usura, 8 miliardi


con il contrabbando di sigarette, 5 miliardi con le estorsioni, 3 miliardi con i traffici di


armi, 1 miliardo e 200 milioni per l’immigrazione clandestina e 7 miliardi 700 milioni con



la gestione degli appalti. Guardando ai dati del 2003 si apprende che ciò



 


rappresenta il

7% del PIL



 


. E’ una “holding criminale” con un “fatturato” di 130 miliardi ed un utile di

circa 70 miliardi annui, al netto degli investimenti e degli accantonamenti. Il rapporto di




Confesercenti



 


del 2008 conferma che la Mafia Spa è la più grande azienda italiana, con

un fatturato che è aumentato ed ora complessivamente vale 170/180miliardi di euro


all'anno. Dal mercato legale e pulito passano alle casse mafiose cifre spaventose: 250



milioni di euro al giorno, 10 milioni l’ora, 160 mila euro al minuto. Altro dato:



 


1.000

miliardi è il valore del patrimonio consolidato delle mafie



 


.

Questi dati, recentemente ripubblicati nel libro “



 


Mafia Pulita”

[Veltri-Laudati, ed.

Longanesi], ci dimostrano l’



 


inefficacia nella normativa italiani in materia di

contrasto al riciclaggio, di aggressione all’economia criminale ed ai patrimoni



delle mafie



 


. Sembra quindi caduto drasticamente nel vuoto quanto Giovanni Falcone

aveva cercato di insegnare, ovvero che per contrastare e colpire efficacemente le mafie


occorre applicare a queste l’analisi economica. Oggi sono molteplici le testimonianze


dirette che ci dicono che in Italia le confische sono “briciole” e che la normativa in


vigore, compresa la legge Rognoni – La Torre è obsoleta. Da Antonio Laudati, Direttore


generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia, a Roberto Scarpinato, DDA


di Palermo, da Giovanni Fiandaca, Università di Palermo, a Roberto Alfondo della



Procura Nazionale Antimafia. [in “



 


Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il

pacchetto sicurezza”



 


, ed. Neldiritto]. Scarpinato è lapidario

: “L’entrata in vigore della

legge Rognoni – La Torre nel settembre del 1982 inaugura una seconda fase. Le


misure di prevenzione patrimoniale introdotte dalla legge sembrano rivitalizzare l’intero


settore, fornendo finalmente alla giurisdizione strumenti di intervento idonei ad incidere


sul fenomeno criminale. Ma dopo i primi anni inizia una lenta fase di declino dovuta alla



progressiva obsolescenza dei nuovi strumenti”



 


, per poi aggiungere ciò che pare chi

dibatte in queste settimane dimentichi colpevolmente: “



 


Una delle caratteristiche

strutturali della criminalità organizzata mafiosa è infatti quella di operare come una


sorta di intellettuale collettivo, in grado di analizzare in breve tempo i propri punti deboli,


di imparare dai propri errori, di apprendere le metodologie delle nuove tecniche di


indagine, di apprestare le adeguate contromisure e, infine, di socializzare


progressivamente all’interno dell’organizzazione il nuovo sapere, seguendo una


direzione discendente che va dalla cuspide della piramide (i quadri direttivi) alla base (i


quadri operativi)”.



In queste settimane abbiamo assistito ad un trionfo dell’ipocrisia e della


demagogia - vuoi per malafede, per opportunismo o ignoranza - sulla questione



dei beni confiscati.



 


Si sono accavallate bufale e mistificazioni senza limite. Il solito

problema: le cose serie non si sentono, le verità si tacciono… ed alla fine si è reso un


pessimo servizio all’azione di contrasto alle mafie.




(a)



 


la maggior parte delle Procure e dei Tribunali, a tutt’oggi, non hanno alcun gruppo

specializzato per i procedimenti preventivi di sequestro. Tutto è lasciato alla “buona


volontà” dei singoli magistrati. I Questori si limitano ad affrontare la questione sotto il


profilo dell’Ordine pubblico e quindi non procedono con i poteri che avrebbero in


materia. La Guardia di Finanza è sommersa di inchieste su reati contro la pubblica


amministrazione, truffe, reati societarie e non ha abbastanza mezzi per poter agire


efficacemente su scala nazionale. I Centri Operativi della DIA sono sì dotati di poteri


autonomi in materia ma sono ridotti all’osso e non hanno abbastanza uomini e mezzi


per poter fronteggiare un “holding mafiosa”.



Scarpinato: “



 


L’attivazione delle indagini e dei procedimenti è affidato al volontariato ed

allo spontaneismo dei singoli sostituti. In taluni casi di questi uffici… si è ancora


all’”anno zero” e risulta che da numerosi anni non sono state formulate richieste di


misure di prevenzione patrimoniali, nonostante operino in zone caratterizzate da


significative dinamiche economiche criminali”.



Ad oggi l'incremento dei provvedimenti di sequestro deriva dall'applicazione di una delle


fondamentali proposte avanzate nella fine degli anni Novanta dalla Commissione


ministeriale guidata da Giovanni Fiandaca, in quanto finalmente si procedeva alla


completa separazione delle misure patrimoniali da quelle personali. Questa


separazione vede la luce solo nel 2008 con il decreto 92 dove, all'articolo 10, si



ridisegna l'art. 6 bis dell'articolo 2 bis della Legge 575/65, sancendo che le “



 


misure di

prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate



disgiuntamente”



 


. Altro passaggio importante delle innovazioni legislative è senza dubbio

l'aver “sganciato” i provvedimenti di sequestro e confisca dei patrimoni dalla


“pericolosità sociale” del soggetto, in quanto la formazione illecita dei beni, immessi nel


circuito economico, è di per sé pericoloso, in quanto va ad alterare il sistema legale di


circolazione della ricchezza, mettendo in discussione alla radice l'economia di mercato.




(b)



 


solo nella Legislatura in corso si è arrivati finalmente ad una modifica efficace –

attesa da anni - in materia, ovvero nel rovesciamento dell’onere della prova nei


procedimenti di sequestro-confisca a seguito di condanne ed anche per quelli derivanti


da misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca), ma in condizioni


devastanti di cui al punto (a) e con il parallelo gli effetti devastanti di un provvedimento


quale lo “scudo fiscale” che garantisce il rientro in Italia dei capitali sporchi. L’effetto


sarà quello di permettere di colpire e confiscare le “briciole” di un patrimonio criminale


immane.


L’aumento dei sequestri (che si spera divengano presto confische) che si stanno


effettuando grazie al lavoro dei reparti investigativi dello Stato e dei provvedimenti della


Magistratura (non dal Governo, dal Presidente del Consiglio o Ministro di turno) è reso



possibile perché - prendendo le parole di Laudati – “



 


sono state introdotte delle

semplificazioni probatorie in modo tale da attribuire all’accusa l’onere di dimostrare la


commissione del reato, l’appartenenza di un bene al condannato e la sproporzione del


bene rispetto alle attività lecite. In tal caso spetterà alla difesa l’onere di dimostrare la


legittima provenienza del bene ed in mancanza di tale dimostrazione scatterà il


meccanismo della confisca obbligatoria”.



Scarpinato mette anche in evidenza l’efficacia dell’utilizzo delle prove e degli indizi


(grazie a collaboratori, intercettazioni, indagini di diversa natura) per applicare le misure



preventive: “…



 


la ricaduta più significativa delle risultanze probatorie acquisite nelle

indagini penali si registra sul versante dell’azione di prevenzione patrimoniale nei


confronti della imprenditorialità criminale, in tutte le sue più vaste declinazioni. Al


riguardo va considerato che, ai sensi dell’art. 2 ter L. 575/1965, le attività economiche


(eminentemente quelle imprenditoriali) possono e devono essere oggetto di sequestro


e confisca, non solo quando “il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o


all’attività economica svolta” ma altresì “quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha


motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il


reimpiego.””



La riforma del 2008, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione,


chiarisce e precisa che “L'intervento è finalizzato a consentire la confisca anche dei


beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per


interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato..., analogamente a quanto


previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale,... dell'articolo



12 sexies”. Questo anche per attuazione della decisione quadro GAI 212/2005 [



 


link

]

che, proposta dal Regno di Danimarca, recita al primo articolo: “



 


La motivazione

fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico.


Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto


concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi


di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in


materia degli Stati membri”.



Questo provvedimento, inoltre, non si limita a rovesciare l'onere della prova, bensì


stabilisce anche che l'obbligatorietà della confisca del prodotto o del prezzo del reato,


nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, sia in caso di


condanna, di patteggiamento ma anche la possibilità di confisca dei beni anche nel


caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui


esistenza sia accertata da sentenza. La confisca quindi necessità semplicemente dello


svolgimento di un procedimento che abbia come oggetto l'accertamento del reato


rispetto da cui deriva il bene, anche se tale procedimento non si conclude con una


condanna.



(c)



 


se vogliamo colpire al cuore i patrimoni mafiosi bisogna farlo colpendo il riciclaggio

ma qui siamo indietro anni luce. Non ci sono praticamente processi, non ci sono


praticamente condanne... l'unica cosa certa è l'enorme flusso di denaro sporco che si


“ripulisce” nelle città del nord Italia, dell'Europa e dei paradisi fiscali.


Il primo punto nodale su questo terreno è la pressoché totale assenza di segnalazioni


da parte delle Banche, ma non solo. Tutti sanno che le Banche sono obbligate per


legge a segnalare le operazioni sospette, e tutti sanno che le banche inviano un


numero di segnalazioni che non è adeguato alla gravità della situazione. Inoltre


praticamente nessuno sa (e nessuno va a metterci il naso) che dopo l'apertura in Italia


di banche estere (soprattutto dall'est europeo) che permettono di aprire conti nelle loro


sedi estere, direttamente dal suolo italiano, e quindi di compiere le operazioni


direttamente sul “conto estero”. Ma non basta. Oltre alle Banche, secondo le normative


adottate a partire dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, la Direttiva CEE 368/91 e


soprattutto la Direttiva 4/2001 dell'Unione Europea (ratificata con D.Lvo 20.02.2004 n°


56), l'obbligo di segnalazione è stato imposto ad una ampia schiera degli “intermediari”,


a partire dai liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai).



Laudati: “



 


A tal proposito deve essere segnalato che il 26 giugno 2001 è stata emanata

una Decisione Quadro del Consiglio Europeo concernente il riciclaggio di denaro,


l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli


strumenti e dei proventi di reato... Il 16 ottobre 2001, in aggiunta alla Convenzione sulla


mutua assistenza penale, è stato approvato un atto del Consiglio che stabilisce, a


norma dell'art. 34 del Trattato dell'Unione Europea, il Protocollo della Convenzione


relativa all'assistenza giuridica in materia penale tra gli Stati membri. Si tratta di un


Protocollo che concerne la richiesta di informazioni sui conti bancari all'interno


dell'Unione Europea e la inopponibilità del segreto bancario nell'ambito delle richieste di


assistenza giudiziaria.”



Scarpinato: “



 


Nel triennio 2001-2003 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza per

il reato di cui all'art. 648 ter sono state 424, quelle denunciate per il reato di cui all'art.


648 bis solo 1682. A fronte di tali denunce sino al 2006 non risultano condanne per


riciclaggio finanziario... Nelle monografie dedicate dalla dottrina al tema del riciclaggio e


dei reati connessi, gli studiosi lamentano che “in tema di riciclaggio sono di gran lunga


più numerosi i congressi che non le condanne” sicchè non è possibile allo stato


elaborare una riflessione sul bene giuridico di tali reati che si avvalga del prezioso



contributo della giurisprudenza”.



 


Ed ancora: “

... le indagini di tipo meramente cartolare

di cui all'art. 2 bis L 31 maggio 1965, n. 575 concepite dal legislatore del 1982 per una


economia criminale statica ed essenzialmente trasparente, erano divenute in larga


misura inservibili in quanto inidonee sia ad individuare beni intestati a prestanome


insospettabili, sia ad identificare i capitali mafiosi occultamente investiti pro quota in


società per azioni gestite da imprenditori aventi alle spalle una risalente tradizione e


solida reputazione sul mercato. Le indagini bancarie condotte con metodi tradizionali,


cioè mediante richieste di informazioni scritte a tutti gli istituti di credito nazionali, erano


poi lentissime e consentivano di individuare i conti solo a mesi di distanza dagli arresti


dei soggetti interessati, quando ormai erano stati azzerati. Tale rapida obsolescenza


veniva ulteriormente aggravata anche dalla mancata attuazione dell'anagrafe


centralizzata delle evidenze bancarie (banca dati informatica in grado di contenere gli


elementi identificativi di ogni soggetto titolare di conto corrente o di deposito presso


l'intero mondo creditizio e finanziario) che, sebbene istituita con l'art. 20 della Legge n.


413 del 1991 che ne prevedeva la regolamentazione entro sessanta giorni dall'entrata


in vigore della legge, era destinata a restare lettera morta per più di quindici anni.”



(d)



 


l'evoluzione delle mafie non può essere ignorata e non si può combatterla come se

ancora fosse una mafia “contadina”. Le riforme del 2008 e quelle introdotte con il


cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” hanno migliorato il quadro normativo, anche alla luce


dei rilievi della Corte Costituzionale, ma non sono ancora abbastanza - vedesi


soprattutto punto (a) e (c) -. La norma oggi inquadra i provvedimenti di sequestro e


confisca in un ottica macrocriminale e quindi sancisce che il problema da affrontare è


l'infiltrazione criminale nell'economia. Nell'ambito penale la Cassazione il 25 gennaio


2008 aveva, in merito alle misure di sequestro e confisca, chiaramente indicato che:





 


Essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni prevenzione patrimoniale di cui

all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di


ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a fronte di



influenza criminale”



 


. Quindi oggi, sempre di più si parla di sequestri e confische di

società, di quote societarie, di denaro e sempre meno di beni quali terreni o immobili.


L'ottica anche civile quindi non può più essere quella degli anni Ottanta o Novanta e


cercare di mascherare o ignorare questa evoluzione significa promulgare come


cosiddetta “antimafia civile” la straordinaria capacità di mimetizzazione ed


insabbiamento delle mafie, dando di fatto a queste ancora quella immagine di


organizzazione criminale del secolo scorso. Il problema centrale oggi per contrastare


efficacemente il riciclaggio e l'immissione sul mercato dei proventi illeciti non può


essere un impegno marginare o di basso profilo, anche dal punto di vista sociale. Infatti


se tutto si riduce alla “difesa” di norme ormai obsolete e di fatto inapplicate (per le


ragioni espresse nei punti precedenti) non si contribuisce ad ottenere uno “sblocco” che


permetta ai reparti preposti dello Stato ed alla Magistratura di avere nella propria


disponibilità gli strumenti necessari alle indagini e all'adozione dei provvedimenti.


D'altronde la stessa Commissione Antimafia del Parlamento – relatore Giuseppe Lumia



– ha approvato nel 2007 una relazione [



 


link

] in cui in premessa si indica chiaramente

che occorre innovare la legge Rognoni - La Torre: “



 


Il notevole lasso di tempo intercorso

dalla emanazione della legge Rognoni - La Torre, l’esperienza maturata nella sua


applicazione, nonché gli sviluppi che hanno interessato l’intera società civile, rendono


necessario ora un momento di verifica che costituisca il preludio di modifiche ed


aggiornamenti alle norme per ridare nuovo slancio e vigore al contrasto alle mafie. È


maturo il tempo per dare una svolta positiva all’aggressione dei patrimoni ed alla


gestione dei beni confiscati. Intorno a questi obiettivi si qualifica oggi una efficace lotta



alla mafia”



 


.

Ragionare e tenere bloccata la discussione solo sui “beni immobili” è drammaticamente


fuorviante, perché questi rappresentano ormai la minima parte della “ricchezza” mafiosa


che deve essere aggredita e quindi sequestrata e confiscata. La responsabilità dei


cosiddetti movimenti dell'antimafia su questo punto si misura non sulla difesa di una


legge obsoleta ma sulla capacità di ottenere provvedimenti utili a garantire la possibilità


di aggredire efficacemente, anche alla luce delle riforme normative avvenute, i patrimoni


illeciti. Quindi il primo punto è conquistare centralità al contrasto del riciclaggio che


permette alle organizzazioni mafiose di “capitalizzare” i profitti illeciti ed inquinare il


mercato “legale”. In questa ottica diviene necessario puntare le attenzione sui “colletti


bianchi” (pubblici amministratori, funzionari...) ed i “professionisti” (avvocati, consulenti,


commerciati, notai...) più che sui singoli capibastone, in quanto sono questi che


detengono le redini – in nome e per conto dei mafiosi – delle operazioni di riciclaggio e


di infiltrazione nell'economia legale e negli appalti pubblici.




(e)



 


altro tassello della questione è l'intestazione fittizia dei beni che devono essere

sottoposti a sequestro e confisca. Qui, nuovamente per i ritardi e la limitatezza del


legislatore, è la Corte di Cassazione che ha dovuto portare chiarezza nella norma,


fornendo, stando alla sua interpretazione della norma e del Diritto, una netta distinzione


tra le intestazioni fittizie a terzi estranei al nucleo familiare ed interni.



Giannella, procura generale Corte di Cassazione: “



 


... il tema della confisca di

prevenzione di beni trasferiti a terzi e, in primo luogo, dei cosiddetti trasferimenti fittizzi.


Sul punto, va, in premessa, rammentato che la Corte di legittimità ha più volte ribadito


che, al fine di disporre la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nel caso di


beni formalmente intestati ad un terzo che si assumano nella disponibilità della persona


sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad un


associazione mafiosa, non può più soccorrere (come in sede di sequestro) l'esistenza


di una serie di elementi indiziari circa la disponibilità di essi da parte del soggetto come



sopra qualificato”.



 


In riferimento alle modifiche apportate nel 2008 dal Parlamento,

prosegue: “



 


con la l. di conversione del 24.07.2008, n. 125 [link], laddove è ora previsto

(al tredicesimo comma del medesimo art. 2 ter) che se il tribunale accerti la fittizietà del


trasferimento o dell'intestazione a terzi dei beni confiscati, dichiari con il provvedimento



con cui adotta la misura ablativa la nullità dei relativi atti di disposizione”.



 


Ed ancora,

Giannella:



 


“gli stessi giudici di legittimità, in epoca anteriore alla novella del 2008,

hanno molte volte argomentato che la disponibilità di quegli stessi beni deve intendersi


presunta in capo all'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, senza



necessità di specifici accertamenti”,



 


per concludere in merito alla riforma legislativa:



“quanto al potere, riconosciuto al giudice della prevenzione, di dichiarare la nullità


dell'atto fittizio, anche in tal caso il preteso carattere di novità della riforma si svela


assai meno dirompente di quanto potrebbe apparire ad una prima analisi. Invero,


evidente è l'intento di semplificazione che ha animato il legislatore attraverso la


previsione di un'anticipazione, fin dal momento dell'ablazione, della dichiarazione di tale


carattere fittizio dell'atto traslativo, sì da evitare l'instaurazione di successivi


procedimenti funzionali a tale scopo di accertamento e da risolvere, già al momento


della confisca, eventuali controversie con i terzi, in modo da velocizzare la destinazione


dei beni confiscati ai sensi della l. n. 109 del 1996. E tuttavia, rispetto a tale ambizioso


proposito, ancora una volta la soluzione normativa escogitata appare di modesta


portata innovativa rispetto a quando, invece, il legislatore avrebbe potuto disporre;


soluzione invece, limitata, nella consueta funzione essenzialmente ricognitiva


dell'intervento riformatore, a prendere atto di quanto già la prassi giurisprudenziale


aveva da tempo attuato.”



Dopo una panoramica della questione, passaggio irrinunciabile se si vuole fare un



ragionamento serio che non cade in semplificazioni o superficialità, adesso



 


vediamo un

attimo nel dettaglio la questione dei beni confiscati e della Legge Rognoni – La



Torre



 


. Da subito chiariamo una cosa: avete mai sentito qualcuno di quanti in queste

settimane hanno fatto una rincorsa ad esprimersi sul famoso emendamento alla


Finanziaria (sia tra i contrari, sia tra i favorevoli) dire quanto detto sino ad ora? No,


quindi non stupitevi se non avete sentito nemmeno quando andremo ad approfondire


adesso. In Italia tutti, compresi i grandi personaggi e le grandi organizzazioni della


cosiddetta “antimafia” civile o sociale come dir si voglia, tacciono tutto questo perché in


Italia non si dice la verità perché nessuno, pare, la voglia sentire.




(1)



 


i beni immobili confiscati non vengono, in grandissima parte, utilizzati a fini sociali.

Nonostante siano passati anni ed anni dall'entrata in vigore il trand non cambia, anzi è


viziato da storture pesanti. Partiamo da alcuni dati ufficiali.



I primi da esaminare sono quelli della Relazione della Commissione Antimafia [



 


link

], del

2007, di cui è stato relatore Giuseppe Lumia.




La situazione fotografata ufficialmente al 31 luglio 2007, sull'applicazione della legge


109/1996 sono questi:


- totale beni sottoposti a provvedimento 29.835


(di cui beni immobili 15.967, beni mobili 6.741, titoli 7.127)


- totale beni confiscati ed assegnati: 2.377


(di cui allo Stato 490, ai Comuni 1.887).



Se guardiamo i dati aggiornati, sulla base del “Commissario straordinario per i beni



confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” [



 


link

], abbiamo questo quadro

dal



 


1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009:

- totale beni immobili confiscati: 8.933;


- totale aziende confiscate: 1.185.



Quindi si legge “



 


Su 8.933 beni immobili confiscati 5.407 (pari al 60,5%) sono stati

destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali



per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali”



 


ed

ancora: “



 


Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo

l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in


liquidazione”.



Un ulteriore dato utile a capire il quadro è questo: “



 


Su 5.407 beni immobili destinati

4.738 sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti 669 sono in attesa di


consegna”.



Bene (anzi male) i dati delle relazioni ufficiali, come si può vedere parlano di beni


“destinati/consegnati” e non di beni “riutilizzati” a fini sociali. Una differenza sostanziale,


ma che viene taciuta dai grandi promotori di appelli e contro-appelli sul tema della


confisca. Quando si parla di destinazione/consegna si intende che l'Agenzia del


Demanio, che ha in carico tutti i beni una volta scattata la confisca, passa le chiavi allo


Stato piuttosto che ai Comuni dei beni confiscati, ma questo non significa affatto che i


beni vengano riutilizzati a fini sociali! Entro un anno dalla confisca il bene deve essere


destinato per legge, pena, in assenza di una destinazione reale, la nomina di un


Commissario straordinario da parte del Prefetto. Ed allora, per fini statistici e di


“efficienza” sulla carte il Demanio procede alle destinazioni, ed il fatto che restino solo


“su carta” poco importa, tanto nessuno ne parla. E non se parla nonostante che la


percentuale per il riutilizzo a fini sociali dei beni sia estremamente bassa, perché, ad


esempio la lista dei beni confiscati non viene resa pubblica dal Demanio!


Si parla di briciole, tanto che il dato diviene evidente nella stessa ultima relazione citata



del Commissario Straordinario, quando si legge: “



 


il valore del patrimonio destinato nei

18 mesi di mandato ammonta a 230 milioni di Euro”.



 


.. e come detto il valore dei beni

confiscati effettivamente riutilizzati è ancora più ridotto. Ed allora ricordiamo i dati sulla


ricchezza delle mafie? Bene si parla di mille miliardi di euro di capitale consolidato!




(2)



 


i limiti della normativa Rognoni – La Torre sono evidenziati anche, come ricordato,

dalla stessa Commissione Antimafia



 


.

E non si comprende perché anche su questo

delicato e fondamentale tema vi debba essere l'ennesima azione di disinformazione di


massa. I dati ed i fatti (che confermano quanto detto al punto 1) sembra che non


contino nulla davanti alle campagne mediatico-politiche. Vediamo quanto scritto dalla



stessa Commissione (relatore Lumia) nel 2007:



 



I dati provenienti dal Ministero della

Giustizia testimoniano con sufficiente chiarezza che il procedimento di confisca,


destinazione ed assegnazione giunge a dare frutti concreti su meno del 15% degli



immobili sottoposti a provvedimento”.



 


Si evidenzia poi dove sia il problema di fondo per

il contrasto alle ricchezze mafiose che come abbiamo visto evidenzia quanto le norme



vigenti ormai siano obsolete: “



 


Appare accresciuta, infatti, la capacità delle

organizzazioni mafiose di agire come soggetti economici sui mercati, distorcendone i


meccanismi di funzionamento, attraverso l’utilizzo delle enormi risorse economiche e


finanziarie reperite nella gestione delle molteplici attività illecite - dal traffico degli


stupefacenti al contrabbando, dalla speculazione edilizia agli appalti pubblici, al racket


ed all’usura - svolte anche oltre i confini nazionali, e spesso in sinergia con gruppi



criminali stranieri”.



 


Un altro passaggio decisivo per capire lo stato delle cose è questo:



 


Un dato di estrema importanza è rappresentato dal raffronto tra la percentuale dei beni

destinati e quella dei beni ancora da destinare; in proposito, la Sicilia presenta la


situazione evidentemente più complessa, poiché circa il 65% dei beni confiscati risulta



ancora da destinare”



 


. Ed ancora: “

Dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che

l’84% dei beni assegnati è stato assegnato ai Comuni ed il resto allo Stato,


prevalentemente per finalità di ordine pubblico. Tenendo, inoltre, conto del valore


economico, la percentuale dei beni mantenuti allo Stato sale dal 16% al 28%”.



Ma nella stessa relazione della Commissione Antimafia si comprende anche che la


questione “dei beni confiscati” così come strutturata oggi vede pesanti e gravi


responsabilità dell'Agenzia del Demanio, riprendendo anche quanto espresso dalla


Corte dei Conti rispetto ai costi di gestione che gravano su tale gestione dei beni



confiscati: “



 


Dai documenti trasmessi alla Commissione dall’Agenzia del Demanio non è

stato possibile trarre indicazioni utili in ordine ai costi della gestione dei beni confiscati


alla criminalità organizzata; tale aspetto, d’altro canto, era stato già rilevato dalla Corte


dei Conti in sede di referto redatto a seguito dell’indagine, approvata dalla Sezione


centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con delibera n. 1


del 2004 e tesa a verificare l’idoneità del sistema organizzativo e strumentale e le


capacità degli organi coinvolti nel procedimento di destinazione a fini istituzionali e


sociali dei beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto dei


tempi e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109. Di contro, è da


far rilevare che, nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione, il direttore generale


della predetta Agenzia non ha ritenuto di riferire dell’esistenza di un bando - pubblicato


sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria nel mese di aprile 2007 - relativo all’appalto di


“Prestazioni professionali di supporto all’Area dedicata alla gestione dei beni immobili


confiscati alla criminalità organizzata, per l’elaborazione e l’implementazione di un


sistema di programmazione e di monitoraggio delle prese in carico e delle destinazioni”,


per l’importo di 800.000 euro. Dal capitolato tecnico dell’appalto si rileva che il supporto


richiesto è relativo ad “elaborazione ed aggiornamento del piano di programmazione


delle attività per la presa in carico dei beni (…)”; alla “definizione delle strategie per il


superamento degli eventuali ostacoli evidenziati”; alla “individuazione (…) di


attività/progetti specifici volti ad accelerare e a rendere più efficace l’azione


dell’Agenzia, proponendo modalità operative di applicazione della normativa in vigore


per la destinazione dei beni (…)”. La Commissione intende sottolineare la gravità


dell’omissione, aggiungendo che il bando è relativo ad attività che a prima vista,


sembrerebbero rientrare nelle attività che l’Agenzia del Demanio avrebbe già dovuto


svolgere ordinariamente con proprio personale e non rivolgendo all’esterno le ricerche.


Tanto più, che al personale da reclutare è richiesto un minimo di doti di managerialità e


di conoscenza dei processi in ambito pubblico, che certamente costituiscono patrimonio


dei dirigenti di cui l’Agenzia del Demanio già dispone. Se, invece, la ricerca fosse stata


dettata dall’esigenza di acquisire figure professionali di cui l’Agenzia non dispone, ciò



confermerebbe le ragioni cui molti attribuiscono i difetti dell’attuale gestione”



 


.

A seguito delle audizioni e dell'esame della documentazione la Commissione ha inoltre



constatato nel dettaglio “



 


le criticità... che ostacolano la procedura di destinazione di

oltre l’80% dei beni in gestione (solo il 18% dei beni confiscati, infatti, risulta privo di


criticità), riguardano: l’occupazione (per il 30%), la presenza di gravami o procedure


esecutive (36%), l’appartenenza al patrimonio di aziende confiscate (35%), le confische


pro-quota (10%), e la pendenza di incidenti di esecuzione per la revoca della confisca


(7%)”.



(3)



 


i beni confiscati (anche quelli immobili) vengono già alienati e venduti, anche se

nessuno pare volerlo dire, e bisogna sottolineare che per quanto concerne le “vendite”


dei beni immobili la legge attuale non prescrive alcuna limitazione o verifica.


Per i beni confiscati costituiti dalle aziende la normativa prevede esplicitamente la


vendita e dalla Relazione già citata della Commissione Antimafia si comprende la



situazione: “



 


Per quanto concerne le aziende confiscate (al 100% o per una quota di

maggioranza), al 31 dicembre 2006 risultavano essere pari a 831... Il 28% (pari a 227


aziende) delle aziende confiscate resta ancora da destinare, mentre per le restanti 574


aziende la gestione attiva è considerata conclusa dall’Agenzia del Demanio. In


particolare, 36 di esse sono state destinate alla vendita o all’affitto; per 209 di esse è


conclusa o è in corso di conclusione la procedura di liquidazione; 137 aziende sono


pervenute in stato fallimentare; 168 sono state cancellate dal Registro delle imprese;


per 24 aziende, infine, la gestione è stata chiusa per revoca della confisca o per vendita


o cessione disposta dall’Autorità Giudiziaria. Secondo le previsioni dell’Agenzia del


Demanio, delle 227 aziende ancora da destinare, solo 38 aziende risultano attive. In


sintesi, dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che, sul totale delle aziende


confiscate, meno del 5% si trova nella condizione di rispondenza alle astratte previsioni


della legge n.109 del 1996, sì da poter essere destinate alla vendita o all’affitto.


L’attività condotta dall’Agenzia del Demanio in materia di aziende confiscate si muove


su due direttrici orientate, l’una, sulle aziende attive e, l’altra, sulle aziende in


liquidazione. Per le aziende attive, l’Agenzia si è posta l’obiettivo di procedere ad una


più celere destinazione, al fine di salvaguardarne i livelli produttivi; per le aziende in


liquidazione, invece, l’obiettivo dell’Agenzia mira al contenimento dei costi di gestione


attraverso una celere chiusura delle procedure di liquidazione” .



Quindi se per le aziende confiscate non vi è tabù ad usare la parola “vendita” per i beni


immobili non si osa pronunciarlo. Vediamo sempre un passaggio della Relazione della


Commissione Antimafia relativo ai beni immobili che secondo la Legge Rognoni – La



Torre dovrebbero andare allo Stato o assegnate per attività di finalità sociali: “



 


per

quanto concerne i beni gravati da ipoteche o da procedimenti esecutivi (che occupano


una fetta pari al 36% degli immobili in gestione), l’Agenzia del Demanio appare


orientata alla ricerca di soluzioni di transazione, rispetto alle quali è necessario


osservare la mancanza di una esplicita previsione di legge che autorizzi la cessione di


una parte degli immobili a titolo di transazione, oltre alla mancanza di un apposito


Fondo a cui accedere nel caso in cui si pervenga alla definizione di un accordo di



transazione”.



 


Vogliamo tradurre cosa significa questo passaggio? Vogliamo svelare ciò

che sempre più spesso mortifica il lavoro degli agenti dei reparti investigativi dello stato


che operano con fatica per arrivare ai sequestri ed alle confische? Ecco qui: la legge


che tanto si acclama perché, si afferma (mentendo), non permette la vendita dei beni


immobili confiscati, in realtà ha un buco enorme che permette non solo la vendita ma


anche l'assenza di ogni verifica e controllo! Infatti mentre sembra che il Legislatore


faccia finta di nulla pur sapendo, e la cosiddetta antimafia sociale e civile si spella le


mani per qualche briciola riconsegnata alla collettività tacendo i fatti, le mafie, che


sanno fare gli affari – visto che vivono per questo -, si sono adeguate. Sui beni acquisiti


con il denaro sporco poggiano garanzie ed ipoteche per avere dalle Banche mutui e


prestiti. La Legge non prevede alcuna responsabilità di rischio per le Banche, così


quando scatta il sequestro e la confisca ne lo Stato, ne il Demanio, ne i Comuni


riscattano quei beni, le Banche non cedono sino ad ottenere con il passare del tempo


l'acquisizione di tali beni che poi vengono prontamente venduti all'asta! Chiaro? Avete


mai sentito i soloni dell'Antimafia dirlo? Assolutamente no, così come si sottrae, ad un


elementare dovere di chiarezza, tutto il sistema dell'informazione televisiva e non. Tutto


questo non si dice, e mentre su questo si tace, le vendite avvengono senza alcun


controllo ed allora sì che il mafioso di cui la Banca è stata complice (quanto meno per


non aver segnalato i movimenti sospetti di riciclaggio, come previsto dalla legge e della


Direttiva Ue) può riprenderselo come vuole il bene che con fatica lo Stato gli aveva


confiscato! Nell'ultimo anno vi è stato senza dubbio qualche sforzo in più in questo


ambito per “riscattare” alcuni dei beni ipotecati, ma risulta chiaramente improponibile


che lo Stato debba “pagare” per avere la disponibilità di un bene confiscato. Ma questo


aspetto “economico” lo approfondiamo al punto (5).




(4)



 


chi decide chi può avere un bene confiscato in uso sociale se solo pochi eletti

possono “sapere” quali beni vi sono? Qui si inserisce un altro aspetto centrale della


questione. Un punto su cui tutti sanno ma nessuno parla. Tutto parte da un fatto: la


Legge Rognoni – La Torre stabilisce che i beni immobili destinati a finalità sociali


debbano essere assegnati per realizzare attività di utilità sociale. Quindi vediamo come


funziona:


- il quadro di quali beni immobili confiscati sia disponibile per essere destinato e


assegnato lo ha l'Agenzia del Demanio;


- i Comuni hanno il quadro nel momento in cui il Demanio, in accordo con il Comune ed


il Prefetto (che ha il compito di controllo su tutto l'iter), procede nel consegnare il bene


confiscato al Comune sulla base di una destinazione sociale già definita.


Chiara oltre alla norma è sempre la relazione del 2007 sui beni confiscati della



Commissione Antimafia:



 


“Nel caso in cui il bene confiscato sia costituito semplicemente

da un bene immobile, esso può, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2-undecies della


legge n. 575 del 1965:


a. essere mantenuto al patrimonio dello Stato per fini di giustizia, di ordine pubblico e di


protezione civile, sempre che non si debba procedere alla vendita del bene per il


risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;


b. essere trasferito al patrimonio del Comune ove l’immobile si trova, per finalità


istituzionali e sociali. In questo caso, il comune può:


- amministrare direttamente il bene (sempre con le medesime finalità);


- assegnare il bene in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni di


volontariato, etc.”



Vi è un piccolo particolare: la lista dei beni confiscati il Demanio non la rende pubblica.


Nemmeno se un'associazione di volontariato, un gruppo di associazioni ed


organizzazioni, un onlus, richiedono formalmente al Demanio di averne copia ci


riescono; ricevono una raccomandata dell'Agenzia del Demanio che ufficialmente


dichiara che tale lista è non è pubblica. Nulla serve sottolineare che le confische siano


effettuate con ordinanze pubbliche da parte dell'Autorità Giudiziaria, quella lista è


impossibile da recuperare. Ed allora come fa una realtà sociale o un gruppo di realtà


che vorrebbero promuovere un progetto di utilità sociale in un bene confiscato a


richiederlo? Semplice: non possono! O si è a conoscenza diretta dell'esistenza di un


bene confiscato e per vie traverse si riesce ad ottenere la documentazione sullo stesso


si può procedere per presentare un progetto di attività sociali e presentarlo richiedendo


l'assegnazione del bene confiscato in questione. Ma vi sono pressoché possibilità quasi


certe che se non si è nella “cerchia” degli amici degli amministratori la richiesta non solo


non verrà accolta, ma solitamente non riceve nemmeno riscontro. Nulla vale spesso


richiedere alle Autorità... il silenzio su questo campo è devastante.


Ed è quindi così che in Italia vi è una sorta di “monopolio” sull'uso sociale dei beni


confiscati. Quello di poche associazioni “istituzionalizzate” che svolgono un opera


meritoria me non risolutiva del problema. Le uniche realtà che per i propri rapporti con


pezzi delle Istituzioni e della politica riesce ad avere assegnati i beni. Ed è così che, ad


esempio, nascondo negozi che sono costantemente in perdita economica (altro che


promozione di esperienze virtuose), piuttosto che realtà dove, ad esempio, vengono


assunti amici e parenti del dirigente di partito o sindacato... Ed è sempre in questo


quadro “bloccato” che magari nascono cooperative su terreni confiscati, prendiamo il


caso di quelli sottratti alla famiglia Riina, dove si coltiva grano che poi sarà macinato


previo pagamento del servizio nel Mulino della famiglia Riina. Chiaro?


Poi abbiamo beni confiscati che vengono assegnati come “sedi di associazioni” che


spesso con tale destinazione non hanno alcuna ricaduta sul territorio in termini di


“bonifica”. Ed ancora: beni che vengono destinati dal Demanio al Comune e quindi


assegnati ad una o più realtà e poi restano chiusi per anni con effetto devastante del


messaggio trasmesso alla comunità, che continuerà a vedere che il boss mafioso che


ha subito il sequestro continua ad avere una sorta di “controllo” tale da bloccare il


riutilizzo.


E' questo lo spirito e l'efficacia della Legge Rognoni – La Torre? Crediamo di no, ma è


in questo quadro che diviene più chiaro che la mobilitazione contro la “vendita” dei beni


non è altro che la difesa di una situazione disastrosa che però garantisce una sorta di


monopolio nella gestione dei pochi (come abbiamo visto) beni confiscati assegnati


effettivamente.



(5)



 


tutto questo non solo non produce i risultati di ricaduta auspicati dalla Rognoni – La

Torre ma ha costi pesanti



 


.

Infatti, oltre a quanto visto ai punti precedenti, occorre

considerare che per promuovere il recupero dei beni confiscati, in un sistema di fatto di


“monopolio” e per realtà “amiche” della politica, in una logica chiaramente clientelare,


tranne alcune rare eccezioni, servono fondi ed i fondi chi ce li mette? Lo Stato che in


cambio ottiene dalla rete di chi detiene il “monopolio” dell'uso sociale dei beni confiscati


dei proficui spot su circoscritte realtà, che riattivano “briciole”, per dire che si è fatto e


che si fa.


Vediamo qualche dato, preso dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per i


Beni Confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:


- le risorse stanziate dalla Regione Lombardia sono:


per l’anno 2009 euro 2.150.000,00


per l’anno 2010 euro 1.850.000,00


Per ogni anno è previsto che il fondo venga utilizzato nella misura del 50% per la


estinzione delle ipoteche e il restante 50% per gli interventi di adeguamento.




-



 


le risorse stanziate dalla Regione Lazio sono:

per l'anno 2009 euro 2.300.000,00


per l'anno 2010 euro 4.600.000,00


- le risorse stanziate per la Regione Calabria tra FAS Calabria 2007-2013, POR


Calabria e PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 1.800.000,00


per l'anno 2010 euro 31.281.965,27


- le risorse stanziate per la Regione Campania tra FAS Campania 2007-2013, POR


Campania e PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 3.576.405,00


per l'anno 2010 euro 23.493.833,84


- le risorse stanziate per la Regione Puglia tra FAS Puglia 2007-2013, POR Puglia e


PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 750.000,00


per l'anno 2010 euro 27.849.275,13


- le risorse stanziate per la Regione Sicilia tra FAS Sicilia 2007-2013, POR Sicilia e


PON Sicurezza sono:


per l'anno 2009 euro 10.647.605,04


per l'anno 2010 euro 142.398.687,96


Oltre a questi occorre considerare che vi sono i finanziamenti degli Enti Locali per le


sistemazioni strutturali e per sostenere attività in perdita, che spesso non sono di “utilità


sociale” ma prettamente “auto-referenti” e clientelari. Questo sistema di fatto, alla fine


soffoca le realtà effettivamente utili socialmente e le obbliga di fatto ad entrare nel


circuito del soggetto “monopolista” che non a caso difende strenuamente questo tipo di


norma.


Inoltre si sono evidenziate pesanti e diffuse problematiche per la disinvoltura con cui


Demanio e Comuni spesso hanno seguito i beni a proprio carico, rispetto alle spese


correnti. Infatti, quando si è in presenza di appartamenti, si è verificata la totale assenza


da parte di Demanio o Comune delle spese di amministrazione e di eventuali interventi


straordinari, causando un danno consistente a carico dei condomini che così hanno


avuto un effetto totalmente negativo a seguito della confisca, altro che ricaduta positiva


per la comunità”.


Questi finanziamenti sono solo una parte, infatti se poi allarghiamo il discorso ai beni


confiscati consistenti in terreni, dobbiamo aggiungere i contributi pubblici che vengono


stanziati come contributo per allevanti o agricoltura. Per capire di ciò che parliamo, visto


che non lo abbiamo ancora affrontato, ecco un quadro della questione “Terreni


confiscati” così come riportato dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per



l'anno 2009: “



 


Una prima attività dell’Ufficio, condotta a seguito della sottoscrizione del

citato protocollo, si è concretizzata con la comunicazione all’Agenzia per le Erogazioni


in Agricoltura degli elenchi identificativi dei terreni definitivamente confiscati nell’anno


2008 e nell’anno 2009 (fino al mese di aprile) al fine di portare in evidenza la qualità


catastale degli stessi terreni e l’esistenza di beneficiari di aiuti in agricoltura su tali beni.


Dallo scambio di informazioni tra l’Ufficio e l’AGEA è emerso che oltre il 91% dei terreni


definitivamente confiscati nel citato periodo di riferimento si trova in Sicilia, Calabria e


Puglia, con una superficie totale pari a 4.317.917 mq.


Di questa superficie, oltre la metà ha una natura catastale dedicata ai pascoli. Mentre


per il 18% a seminativi. Il restante 25% ha una qualità catastale destinata a vigneti,


uliveti o altro.


Inoltre è emerso che, su taluni terreni, sono presenti cooperative sociali che


percepiscono aiuti in agricoltura a testimonianza di una conduzione attiva dei citati


terreni confiscati.”



Come per i beni immobili, quindi, anche sull'aspetto dei terreni confiscati il discorso non


cambia: quelli che vengono riutilizzati sono “briciole”, più utili agli spot che ad attuare


pienamente lo spirito della Legge Rognoni-La Torre... a fronte anche di un consistente


investimento di denaro pubblico. Inoltre non si può tralasciare il costo passivo che


comporta l'impossibilità di vendita dei beni non immobili che non vengono utilizzati.


Alcuni esempi. Le imbarcazioni ed auto che vengono sequestrate e poi confiscate che


fine fanno? In piccolissima parte vengono utilizzate da reparti dello Stato e nella grande


maggioranza dei casi finiscono in magazzini e capannoni per cui lo Stato deve pagare


affitto e custodia. E quando si sequestrano, come recentemente avvenuto a Bari,


centinaia di cavalli? Anche qui, se non si possono vendere lo Stato deve investire per


mantenerli e curarli in qualche posto. Anche in questo ambito, quindi, non vi è quindi


utilità sociale, bensì un costo che grava sulla collettività e che invece, con la vendita di


tali beni, potrebbe divenire risorsa.



In conclusione



A questo punto prima di tirare le somme riteniamo indispensabile considerare tre punti


essenziali:


- i reparti investigativi e operativi, a partire dalla DIA, hanno subito negli anni continui e


pesantissimi tagli alle risorse ed ai mezzi a disposizione, compromettendo


pesantemente il potenziale che la preparazione e la determinazione delle diverse


squadre hanno saputo dimostrare;


- presso le Procure, i Tribunali e le Prefetture (che con le riforme 2008 e 2009


assumono un ruolo centrale nella gestione delle confische) hanno sempre meno risorse


a disposizione e per quanto riguarda Procure e Tribunali, come abbiamo visto, non


hanno spesso uffici specializzati alle misure di prevenzione patrimoniale;


- il sistema di tutela dei testimoni di giustizia, così come i sostegni ai familiari delle


vittime, ha risorse irrisorie a disposizione. Ciò se per i familiari delle vittime potrebbe


essere risolto con un aumento delle risorse destinate al sostegno, per i testimoni di


giustizia rappresenta la necessità di costruire un sistema di protezione e


mimetizzazione efficace, capace di garantire il pieno reinserimento sociale dei nuclei


familiari coinvolti in quello che oggi è un “girone infernale”.


Questa situazione, sintetizzata in questi tre punti, allo “stato dei fatti”, mina alla radice


l'efficacia dell'azione di contrasto alle mafie. Perché se è vero che è necessario


aggredire il patrimonio delle mafie, ovvero la forza reale su cui basa la sua forza di


infiltrazione e condizionamento la nuova mafia (non più quella contadina!), occorre


rispondere ai rilievi che abbiamo nei diversi punti affrontato (a partire dalla questione del


contrasto al riciclaggio!) ed occorre mettere nelle condizioni i reparti investigativi e


operativi dello Stato così come la Magistratura di indagare ed agire; occorre che i


cittadini che denunciano sappiano che possono fidarsi dello Stato e quindi possano


contribuire facendo la propria parte denunciando le organizzazioni mafiose, e le vittime


devono sentire che non sono sole e isolate. Il resto sono chiacchiere, sono solo parole,


spot e demagogia pura e semplice.


Ecco che quindi occorre smetterla di considerare la mafia come un ALIBI. Non si può


fare questo perché arriva la mafia, non si può fare quello perché arriva la mafia e così


via... sono le motivazioni che stiamo continuamente sentendo e che non fanno altro che


rafforzare la capacità di infiltrazione e condizionamento delle mafie stesse. Se è


necessario un intervento, un opera la si deve fare, impedendo ogni possibile


infiltrazione. Se si rinuncia alla normalità ed alla necessità per paura della mafia lo Stato


ha già perso! Ed allora, ad esempio, per concludere, veniamo alla questione della


discussione scatenatasi in queste settimane sull'ipotesi di vendita dei beni confiscati.


I beni confiscati si possono vendere! Già avviene (e chi oggi urla lo tace) ed avviene


senza regolamentazione e controlli. Se è vero che il rischio è quello che i “prestanome”


possano acquistare i beni confiscati che vanno all'asta (cosa che già può avvenire), si


stabiliscono quindi delle norme che prevedano lo scattare di un annullamento della


vendita nel momento in cui i soggetti preposti (DIA e Tribunali) attestino con consistenti


indizi che il bene confiscato acquistato da tizio è in realtà in uso o nella disponibilità di


tale mafioso o sodalizio criminale, e con la pena aggiuntiva di perdita di quanto pagato


per l'acquisto e l'eventuale confisca degli altri beni del “prestanome”. E' così difficile? E'


meglio mantenere una situazione ingestibile in cui grande parte dei beni confiscati alle


mafie vengono lasciati ad uno stato di abbandono (spesso in uso agli stessi mafiosi o


familiari a cui sono stati confiscati)? E' meglio far credere come vera una realtà che è


falsata senza considerare che questo stato di cose è devastante proprio in quei territori


dove i beni sono stati confiscati ed i boss “dimostrano” che nessuno osa utilizzare quei


beni? Si stabilisca, annualmente, sulla base di progetti specifici di effettiva utilità sociale


(e non come sedi di tizio o caio), quanti beni confiscati servono a fini sociali, così come


quanti ne occorrono per i reparti di Pubblica Sicurezza o Servizi alla persona, si


trattengano al patrimonio dello Stato questi e si vendano gli altri. Finiamola di prenderci


in giro: l'antimafia è una cosa seria... e non può essere piegati dagli interessi


opportunistici, clientelari e politici! Non si può pensare a delle "briciole", su cui si


investono centinaia di milioni i euro all'anno per mantenerli, e non dare le risorse ed i


mezzi ai reparti investigativi ed operativi (a partire dalla DIA e del GICO) ed alle DDA


per effettuare un efficace azione su larga scala di aggressione al patrimonio delle mafie


ed ai "professionisti" che ne tutelano gli interessi.


Ed ancora: chi parla e monta campagne contro la vendita perché sarebbe un favore alle


mafie, mente deliberatamente o ignora le norme e la realtà. Infatti nel Pacchetto



Sicurezza [



 


link], approvato nell'estate 2009, l'articolo 8 bis, comma 4, recita: “

Quando

risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la


destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il


controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca


dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il


relativo provvedimento. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati


o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità



dei relativi atti di disposizione”



 


. Questa norma già permette di impedire che i beni

venduti possano ricadere in mano ai mafiosi. Se vogliamo essere seri quindi, anziché


urlare “vendita uguale regalo a Cosa Nostra”, vediamo di pretendere che la norma


garantisca massima operatività e rapidità di intervento. Per questo basta un



emendamento integrativo: in coda, dopo "disposizione", aggiungere



 


“e il giudice

procede ad una nuova confisca direttamente saltando il sequestro".



 


Con una norma

così la mafia non ci proverebbe più e lo Stato dimostra di essere solido e serio!


Inoltre la legislazione italiana prevede anche una “banca dati” con i nominativi dei


soggetti che sono sottoposti a controlli. Si tratta di quella prevista dal 1° comma


dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dove nel primo periodo, dopo le parole


«appositi registri» sono state inserite le seguenti: “anche informatici” e dopo il primo



periodo sono inseriti i seguenti: "



 


Nei registri viene curata l’immediata annotazione

nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli


accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.


Il quest