CONFISCA ALLA MAFIA: E' meglio vendere?
CASA DELLA LEGALITA – Onlus www.casadellalegalita.org - dicembre 2009 - BENI CONFISCATI DICIAMOCI LA VERITA' di Elio Veltri e Christian Abbondanza La mafia non è fattore di “ordine pubblico”. La mafia fa’ affari, si è evoluta… è divenuta la principale SPA del Paese, una delle più potenti “multinazionali” che condiziona non solo più “alcuni” territori, bensì l’economia - minandone la libera concorrenza – e la democrazia – condizionando il voto e quindi la politica -, non solo nelle regioni meridionali, bensì eleggendo a proprio domicilio, per ripulire e reinvestire i propri capitali sporchi, in nord “produttivo” del Paese così come gli altri Stati europei sino ai paesi offshore. La mafia non ha bisogno di sparare, compra, corrompe. E’ fatta sempre meno di volti “criminali” conosciuti e sempre più di colletti bianchi, reti di complicità e connivenze… di nomi e volti insospettabili di professionisti, funzionari, imprenditori e politici. La mafia non ha fatto “la Trattativa”, fa’ naturalmente “trattative” per riciclare i profitti delle attività illecite, infiltrarsi nell’economia legale, aumentare la propria consistenza in termini di ricchezza e potere. Non capire questa evoluzione significa fallire in partenza ogni azione di contrasto efficace, significa non capire che le mafie mettono in discussione la vita di ciascuno di noi. L’Economy ha pubblicato una ricerca in cui si evidenzia che nel 2003 le mafie hanno guadagnato 26 miliardi di euro per il traffico di stupefacenti, 13 miliardi con la contraffazione, 12 miliardi di euro per la prostituzione, 9 miliardi dall’usura, 8 miliardi con il contrabbando di sigarette, 5 miliardi con le estorsioni, 3 miliardi con i traffici di armi, 1 miliardo e 200 milioni per l’immigrazione clandestina e 7 miliardi 700 milioni con la gestione degli appalti. Guardando ai dati del 2003 si apprende che ciò rappresenta il 7% del PIL. E’ una “holding criminale” con un “fatturato” di 130 miliardi ed un utile di circa 70 miliardi annui, al netto degli investimenti e degli accantonamenti. Il rapporto di Confesercenti del 2008 conferma che la Mafia Spa è la più grande azienda italiana, con un fatturato che è aumentato ed ora complessivamente vale 170/180miliardi di euro all'anno. Dal mercato legale e pulito passano alle casse mafiose cifre spaventose: 250 milioni di euro al giorno, 10 milioni l’ora, 160 mila euro al minuto. Altro dato: 1.000 miliardi è il valore del patrimonio consolidato delle mafie. Questi dati, recentemente ripubblicati nel libro “Mafia Pulita” [Veltri-Laudati, ed. Longanesi], ci dimostrano l’inefficacia nella normativa italiani in materia di contrasto al riciclaggio, di aggressione all’economia criminale ed ai patrimoni delle mafie. Sembra quindi caduto drasticamente nel vuoto quanto Giovanni Falcone aveva cercato di insegnare, ovvero che per contrastare e colpire efficacemente le mafie occorre applicare a queste l’analisi economica. Oggi sono molteplici le testimonianze dirette che ci dicono che in Italia le confische sono “briciole” e che la normativa in vigore, compresa la legge Rognoni – La Torre è obsoleta. Da Antonio Laudati, Direttore generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia, a Roberto Scarpinato, DDA di Palermo, da Giovanni Fiandaca, Università di Palermo, a Roberto Alfondo della Procura Nazionale Antimafia. [in “Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il pacchetto sicurezza”, ed. Neldiritto]. Scarpinato è lapidario: “L’entrata in vigore della legge Rognoni – La Torre nel settembre del 1982 inaugura una seconda fase. Le misure di prevenzione patrimoniale introdotte dalla legge sembrano rivitalizzare l’intero settore, fornendo finalmente alla giurisdizione strumenti di intervento idonei ad incidere sul fenomeno criminale. Ma dopo i primi anni inizia una lenta fase di declino dovuta alla progressiva obsolescenza dei nuovi strumenti”, per poi aggiungere ciò che pare chi dibatte in queste settimane dimentichi colpevolmente: “Una delle caratteristiche strutturali della criminalità organizzata mafiosa è infatti quella di operare come una sorta di intellettuale collettivo, in grado di analizzare in breve tempo i propri punti deboli, di imparare dai propri errori, di apprendere le metodologie delle nuove tecniche di indagine, di apprestare le adeguate contromisure e, infine, di socializzare progressivamente all’interno dell’organizzazione il nuovo sapere, seguendo una direzione discendente che va dalla cuspide della piramide (i quadri direttivi) alla base (i quadri operativi)”. In queste settimane abbiamo assistito ad un trionfo dell’ipocrisia e della demagogia - vuoi per malafede, per opportunismo o ignoranza - sulla questione dei beni confiscati. Si sono accavallate bufale e mistificazioni senza limite. Il solito problema: le cose serie non si sentono, le verità si tacciono… ed alla fine si è reso un pessimo servizio all’azione di contrasto alle mafie. (a) la maggior parte delle Procure e dei Tribunali, a tutt’oggi, non hanno alcun gruppo specializzato per i procedimenti preventivi di sequestro. Tutto è lasciato alla “buona volontà” dei singoli magistrati. I Questori si limitano ad affrontare la questione sotto il profilo dell’Ordine pubblico e quindi non procedono con i poteri che avrebbero in materia. La Guardia di Finanza è sommersa di inchieste su reati contro la pubblica amministrazione, truffe, reati societarie e non ha abbastanza mezzi per poter agire efficacemente su scala nazionale. I Centri Operativi della DIA sono sì dotati di poteri autonomi in materia ma sono ridotti all’osso e non hanno abbastanza uomini e mezzi per poter fronteggiare un “holding mafiosa”. Scarpinato: “L’attivazione delle indagini e dei procedimenti è affidato al volontariato ed allo spontaneismo dei singoli sostituti. In taluni casi di questi uffici… si è ancora all’”anno zero” e risulta che da numerosi anni non sono state formulate richieste di misure di prevenzione patrimoniali, nonostante operino in zone caratterizzate da significative dinamiche economiche criminali”. Ad oggi l'incremento dei provvedimenti di sequestro deriva dall'applicazione di una delle fondamentali proposte avanzate nella fine degli anni Novanta dalla Commissione ministeriale guidata da Giovanni Fiandaca, in quanto finalmente si procedeva alla completa separazione delle misure patrimoniali da quelle personali. Questa separazione vede la luce solo nel 2008 con il decreto 92 dove, all'articolo 10, si ridisegna l'art. 6 bis dell'articolo 2 bis della Legge 575/65, sancendo che le “misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente”. Altro passaggio importante delle innovazioni legislative è senza dubbio l'aver “sganciato” i provvedimenti di sequestro e confisca dei patrimoni dalla “pericolosità sociale” del soggetto, in quanto la formazione illecita dei beni, immessi nel circuito economico, è di per sé pericoloso, in quanto va ad alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, mettendo in discussione alla radice l'economia di mercato. (b) solo nella Legislatura in corso si è arrivati finalmente ad una modifica efficace – attesa da anni - in materia, ovvero nel rovesciamento dell’onere della prova nei procedimenti di sequestro-confisca a seguito di condanne ed anche per quelli derivanti da misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca), ma in condizioni devastanti di cui al punto (a) e con il parallelo gli effetti devastanti di un provvedimento quale lo “scudo fiscale” che garantisce il rientro in Italia dei capitali sporchi. L’effetto sarà quello di permettere di colpire e confiscare le “briciole” di un patrimonio criminale immane. L’aumento dei sequestri (che si spera divengano presto confische) che si stanno effettuando grazie al lavoro dei reparti investigativi dello Stato e dei provvedimenti della Magistratura (non dal Governo, dal Presidente del Consiglio o Ministro di turno) è reso possibile perché - prendendo le parole di Laudati – “sono state introdotte delle semplificazioni probatorie in modo tale da attribuire all’accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato, l’appartenenza di un bene al condannato e la sproporzione del bene rispetto alle attività lecite. In tal caso spetterà alla difesa l’onere di dimostrare la legittima provenienza del bene ed in mancanza di tale dimostrazione scatterà il meccanismo della confisca obbligatoria”. Scarpinato mette anche in evidenza l’efficacia dell’utilizzo delle prove e degli indizi (grazie a collaboratori, intercettazioni, indagini di diversa natura) per applicare le misure preventive: “… la ricaduta più significativa delle risultanze probatorie acquisite nelle indagini penali si registra sul versante dell’azione di prevenzione patrimoniale nei confronti della imprenditorialità criminale, in tutte le sue più vaste declinazioni. Al riguardo va considerato che, ai sensi dell’art. 2 ter L. 575/1965, le attività economiche (eminentemente quelle imprenditoriali) possono e devono essere oggetto di sequestro e confisca, non solo quando “il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta” ma altresì “quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.”” La riforma del 2008, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, chiarisce e precisa che “L'intervento è finalizzato a consentire la confisca anche dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato..., analogamente a quanto previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale,... dell'articolo 12 sexies”. Questo anche per attuazione della decisione quadro GAI 212/2005 [link] che, proposta dal Regno di Danimarca, recita al primo articolo: “La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri”. Questo provvedimento, inoltre, non si limita a rovesciare l'onere della prova, bensì stabilisce anche che l'obbligatorietà della confisca del prodotto o del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, sia in caso di condanna, di patteggiamento ma anche la possibilità di confisca dei beni anche nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata da sentenza. La confisca quindi necessità semplicemente dello svolgimento di un procedimento che abbia come oggetto l'accertamento del reato rispetto da cui deriva il bene, anche se tale procedimento non si conclude con una condanna. (c) se vogliamo colpire al cuore i patrimoni mafiosi bisogna farlo colpendo il riciclaggio ma qui siamo indietro anni luce. Non ci sono praticamente processi, non ci sono praticamente condanne... l'unica cosa certa è l'enorme flusso di denaro sporco che si “ripulisce” nelle città del nord Italia, dell'Europa e dei paradisi fiscali. Il primo punto nodale su questo terreno è la pressoché totale assenza di segnalazioni da parte delle Banche, ma non solo. Tutti sanno che le Banche sono obbligate per legge a segnalare le operazioni sospette, e tutti sanno che le banche inviano un numero di segnalazioni che non è adeguato alla gravità della situazione. Inoltre praticamente nessuno sa (e nessuno va a metterci il naso) che dopo l'apertura in Italia di banche estere (soprattutto dall'est europeo) che permettono di aprire conti nelle loro sedi estere, direttamente dal suolo italiano, e quindi di compiere le operazioni direttamente sul “conto estero”. Ma non basta. Oltre alle Banche, secondo le normative adottate a partire dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, la Direttiva CEE 368/91 e soprattutto la Direttiva 4/2001 dell'Unione Europea (ratificata con D.Lvo 20.02.2004 n° 56), l'obbligo di segnalazione è stato imposto ad una ampia schiera degli “intermediari”, a partire dai liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai). Laudati: “A tal proposito deve essere segnalato che il 26 giugno 2001 è stata emanata una Decisione Quadro del Consiglio Europeo concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato... Il 16 ottobre 2001, in aggiunta alla Convenzione sulla mutua assistenza penale, è stato approvato un atto del Consiglio che stabilisce, a norma dell'art. 34 del Trattato dell'Unione Europea, il Protocollo della Convenzione relativa all'assistenza giuridica in materia penale tra gli Stati membri. Si tratta di un Protocollo che concerne la richiesta di informazioni sui conti bancari all'interno dell'Unione Europea e la inopponibilità del segreto bancario nell'ambito delle richieste di assistenza giudiziaria.” Scarpinato: “Nel triennio 2001-2003 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza per il reato di cui all'art. 648 ter sono state 424, quelle denunciate per il reato di cui all'art. 648 bis solo 1682. A fronte di tali denunce sino al 2006 non risultano condanne per riciclaggio finanziario... Nelle monografie dedicate dalla dottrina al tema del riciclaggio e dei reati connessi, gli studiosi lamentano che “in tema di riciclaggio sono di gran lunga più numerosi i congressi che non le condanne” sicchè non è possibile allo stato elaborare una riflessione sul bene giuridico di tali reati che si avvalga del prezioso contributo della giurisprudenza”. Ed ancora: “... le indagini di tipo meramente cartolare di cui all'art. 2 bis L 31 maggio 1965, n. 575 concepite dal legislatore del 1982 per una economia criminale statica ed essenzialmente trasparente, erano divenute in larga misura inservibili in quanto inidonee sia ad individuare beni intestati a prestanome insospettabili, sia ad identificare i capitali mafiosi occultamente investiti pro quota in società per azioni gestite da imprenditori aventi alle spalle una risalente tradizione e solida reputazione sul mercato. Le indagini bancarie condotte con metodi tradizionali, cioè mediante richieste di informazioni scritte a tutti gli istituti di credito nazionali, erano poi lentissime e consentivano di individuare i conti solo a mesi di distanza dagli arresti dei soggetti interessati, quando ormai erano stati azzerati. Tale rapida obsolescenza veniva ulteriormente aggravata anche dalla mancata attuazione dell'anagrafe centralizzata delle evidenze bancarie (banca dati informatica in grado di contenere gli elementi identificativi di ogni soggetto titolare di conto corrente o di deposito presso l'intero mondo creditizio e finanziario) che, sebbene istituita con l'art. 20 della Legge n. 413 del 1991 che ne prevedeva la regolamentazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, era destinata a restare lettera morta per più di quindici anni.” (d) l'evoluzione delle mafie non può essere ignorata e non si può combatterla come se ancora fosse una mafia “contadina”. Le riforme del 2008 e quelle introdotte con il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” hanno migliorato il quadro normativo, anche alla luce dei rilievi della Corte Costituzionale, ma non sono ancora abbastanza - vedesi soprattutto punto (a) e (c) -. La norma oggi inquadra i provvedimenti di sequestro e confisca in un ottica macrocriminale e quindi sancisce che il problema da affrontare è l'infiltrazione criminale nell'economia. Nell'ambito penale la Cassazione il 25 gennaio 2008 aveva, in merito alle misure di sequestro e confisca, chiaramente indicato che: “Essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni prevenzione patrimoniale di cui all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a fronte di influenza criminale”. Quindi oggi, sempre di più si parla di sequestri e confische di società, di quote societarie, di denaro e sempre meno di beni quali terreni o immobili. L'ottica anche civile quindi non può più essere quella degli anni Ottanta o Novanta e cercare di mascherare o ignorare questa evoluzione significa promulgare come cosiddetta “antimafia civile” la straordinaria capacità di mimetizzazione ed insabbiamento delle mafie, dando di fatto a queste ancora quella immagine di organizzazione criminale del secolo scorso. Il problema centrale oggi per contrastare efficacemente il riciclaggio e l'immissione sul mercato dei proventi illeciti non può essere un impegno marginare o di basso profilo, anche dal punto di vista sociale. Infatti se tutto si riduce alla “difesa” di norme ormai obsolete e di fatto inapplicate (per le ragioni espresse nei punti precedenti) non si contribuisce ad ottenere uno “sblocco” che permetta ai reparti preposti dello Stato ed alla Magistratura di avere nella propria disponibilità gli strumenti necessari alle indagini e all'adozione dei provvedimenti. D'altronde la stessa Commissione Antimafia del Parlamento – relatore Giuseppe Lumia – ha approvato nel 2007 una relazione [link] in cui in premessa si indica chiaramente che occorre innovare la legge Rognoni - La Torre: “Il notevole lasso di tempo intercorso dalla emanazione della legge Rognoni - La Torre, l’esperienza maturata nella sua applicazione, nonché gli sviluppi che hanno interessato l’intera società civile, rendono necessario ora un momento di verifica che costituisca il preludio di modifiche ed aggiornamenti alle norme per ridare nuovo slancio e vigore al contrasto alle mafie. È maturo il tempo per dare una svolta positiva all’aggressione dei patrimoni ed alla gestione dei beni confiscati. Intorno a questi obiettivi si qualifica oggi una efficace lotta alla mafia”. Ragionare e tenere bloccata la discussione solo sui “beni immobili” è drammaticamente fuorviante, perché questi rappresentano ormai la minima parte della “ricchezza” mafiosa che deve essere aggredita e quindi sequestrata e confiscata. La responsabilità dei cosiddetti movimenti dell'antimafia su questo punto si misura non sulla difesa di una legge obsoleta ma sulla capacità di ottenere provvedimenti utili a garantire la possibilità di aggredire efficacemente, anche alla luce delle riforme normative avvenute, i patrimoni illeciti. Quindi il primo punto è conquistare centralità al contrasto del riciclaggio che permette alle organizzazioni mafiose di “capitalizzare” i profitti illeciti ed inquinare il mercato “legale”. In questa ottica diviene necessario puntare le attenzione sui “colletti bianchi” (pubblici amministratori, funzionari...) ed i “professionisti” (avvocati, consulenti, commerciati, notai...) più che sui singoli capibastone, in quanto sono questi che detengono le redini – in nome e per conto dei mafiosi – delle operazioni di riciclaggio e di infiltrazione nell'economia legale e negli appalti pubblici. (e) altro tassello della questione è l'intestazione fittizia dei beni che devono essere sottoposti a sequestro e confisca. Qui, nuovamente per i ritardi e la limitatezza del legislatore, è la Corte di Cassazione che ha dovuto portare chiarezza nella norma, fornendo, stando alla sua interpretazione della norma e del Diritto, una netta distinzione tra le intestazioni fittizie a terzi estranei al nucleo familiare ed interni. Giannella, procura generale Corte di Cassazione: “... il tema della confisca di prevenzione di beni trasferiti a terzi e, in primo luogo, dei cosiddetti trasferimenti fittizzi. Sul punto, va, in premessa, rammentato che la Corte di legittimità ha più volte ribadito che, al fine di disporre la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nel caso di beni formalmente intestati ad un terzo che si assumano nella disponibilità della persona sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad un associazione mafiosa, non può più soccorrere (come in sede di sequestro) l'esistenza di una serie di elementi indiziari circa la disponibilità di essi da parte del soggetto come sopra qualificato”. In riferimento alle modifiche apportate nel 2008 dal Parlamento, prosegue: “con la l. di conversione del 24.07.2008, n. 125 [link], laddove è ora previsto (al tredicesimo comma del medesimo art. 2 ter) che se il tribunale accerti la fittizietà del trasferimento o dell'intestazione a terzi dei beni confiscati, dichiari con il provvedimento con cui adotta la misura ablativa la nullità dei relativi atti di disposizione”. Ed ancora, Giannella: “gli stessi giudici di legittimità, in epoca anteriore alla novella del 2008, hanno molte volte argomentato che la disponibilità di quegli stessi beni deve intendersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, senza necessità di specifici accertamenti”, per concludere in merito alla riforma legislativa: “quanto al potere, riconosciuto al giudice della prevenzione, di dichiarare la nullità dell'atto fittizio, anche in tal caso il preteso carattere di novità della riforma si svela assai meno dirompente di quanto potrebbe apparire ad una prima analisi. Invero, evidente è l'intento di semplificazione che ha animato il legislatore attraverso la previsione di un'anticipazione, fin dal momento dell'ablazione, della dichiarazione di tale carattere fittizio dell'atto traslativo, sì da evitare l'instaurazione di successivi procedimenti funzionali a tale scopo di accertamento e da risolvere, già al momento della confisca, eventuali controversie con i terzi, in modo da velocizzare la destinazione dei beni confiscati ai sensi della l. n. 109 del 1996. E tuttavia, rispetto a tale ambizioso proposito, ancora una volta la soluzione normativa escogitata appare di modesta portata innovativa rispetto a quando, invece, il legislatore avrebbe potuto disporre; soluzione invece, limitata, nella consueta funzione essenzialmente ricognitiva dell'intervento riformatore, a prendere atto di quanto già la prassi giurisprudenziale aveva da tempo attuato.” Dopo una panoramica della questione, passaggio irrinunciabile se si vuole fare un ragionamento serio che non cade in semplificazioni o superficialità, adesso vediamo un attimo nel dettaglio la questione dei beni confiscati e della Legge Rognoni – La Torre. Da subito chiariamo una cosa: avete mai sentito qualcuno di quanti in queste settimane hanno fatto una rincorsa ad esprimersi sul famoso emendamento alla Finanziaria (sia tra i contrari, sia tra i favorevoli) dire quanto detto sino ad ora? No, quindi non stupitevi se non avete sentito nemmeno quando andremo ad approfondire adesso. In Italia tutti, compresi i grandi personaggi e le grandi organizzazioni della cosiddetta “antimafia” civile o sociale come dir si voglia, tacciono tutto questo perché in Italia non si dice la verità perché nessuno, pare, la voglia sentire. (1) i beni immobili confiscati non vengono, in grandissima parte, utilizzati a fini sociali. Nonostante siano passati anni ed anni dall'entrata in vigore il trand non cambia, anzi è viziato da storture pesanti. Partiamo da alcuni dati ufficiali. I primi da esaminare sono quelli della Relazione della Commissione Antimafia [link], del 2007, di cui è stato relatore Giuseppe Lumia. La situazione fotografata ufficialmente al 31 luglio 2007, sull'applicazione della legge 109/1996 sono questi: - totale beni sottoposti a provvedimento 29.835 (di cui beni immobili 15.967, beni mobili 6.741, titoli 7.127) - totale beni confiscati ed assegnati: 2.377 (di cui allo Stato 490, ai Comuni 1.887). Se guardiamo i dati aggiornati, sulla base del “Commissario straordinario per i beni confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” [link], abbiamo questo quadro dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009: - totale beni immobili confiscati: 8.933; - totale aziende confiscate: 1.185. Quindi si legge “Su 8.933 beni immobili confiscati 5.407 (pari al 60,5%) sono stati destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali” ed ancora: “Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione”. Un ulteriore dato utile a capire il quadro è questo: “Su 5.407 beni immobili destinati 4.738 sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti 669 sono in attesa di consegna”. Bene (anzi male) i dati delle relazioni ufficiali, come si può vedere parlano di beni “destinati/consegnati” e non di beni “riutilizzati” a fini sociali. Una differenza sostanziale, ma che viene taciuta dai grandi promotori di appelli e contro-appelli sul tema della confisca. Quando si parla di destinazione/consegna si intende che l'Agenzia del Demanio, che ha in carico tutti i beni una volta scattata la confisca, passa le chiavi allo Stato piuttosto che ai Comuni dei beni confiscati, ma questo non significa affatto che i beni vengano riutilizzati a fini sociali! Entro un anno dalla confisca il bene deve essere destinato per legge, pena, in assenza di una destinazione reale, la nomina di un Commissario straordinario da parte del Prefetto. Ed allora, per fini statistici e di “efficienza” sulla carte il Demanio procede alle destinazioni, ed il fatto che restino solo “su carta” poco importa, tanto nessuno ne parla. E non se parla nonostante che la percentuale per il riutilizzo a fini sociali dei beni sia estremamente bassa, perché, ad esempio la lista dei beni confiscati non viene resa pubblica dal Demanio! Si parla di briciole, tanto che il dato diviene evidente nella stessa ultima relazione citata del Commissario Straordinario, quando si legge: “il valore del patrimonio destinato nei 18 mesi di mandato ammonta a 230 milioni di Euro”... e come detto il valore dei beni confiscati effettivamente riutilizzati è ancora più ridotto. Ed allora ricordiamo i dati sulla ricchezza delle mafie? Bene si parla di mille miliardi di euro di capitale consolidato! (2) i limiti della normativa Rognoni – La Torre sono evidenziati anche, come ricordato, dalla stessa Commissione Antimafia. E non si comprende perché anche su questo delicato e fondamentale tema vi debba essere l'ennesima azione di disinformazione di massa. I dati ed i fatti (che confermano quanto detto al punto 1) sembra che non contino nulla davanti alle campagne mediatico-politiche. Vediamo quanto scritto dalla stessa Commissione (relatore Lumia) nel 2007: “I dati provenienti dal Ministero della Giustizia testimoniano con sufficiente chiarezza che il procedimento di confisca, destinazione ed assegnazione giunge a dare frutti concreti su meno del 15% degli immobili sottoposti a provvedimento”. Si evidenzia poi dove sia il problema di fondo per il contrasto alle ricchezze mafiose che come abbiamo visto evidenzia quanto le norme vigenti ormai siano obsolete: “Appare accresciuta, infatti, la capacità delle organizzazioni mafiose di agire come soggetti economici sui mercati, distorcendone i meccanismi di funzionamento, attraverso l’utilizzo delle enormi risorse economiche e finanziarie reperite nella gestione delle molteplici attività illecite - dal traffico degli stupefacenti al contrabbando, dalla speculazione edilizia agli appalti pubblici, al racket ed all’usura - svolte anche oltre i confini nazionali, e spesso in sinergia con gruppi criminali stranieri”. Un altro passaggio decisivo per capire lo stato delle cose è questo: “Un dato di estrema importanza è rappresentato dal raffronto tra la percentuale dei beni destinati e quella dei beni ancora da destinare; in proposito, la Sicilia presenta la situazione evidentemente più complessa, poiché circa il 65% dei beni confiscati risulta ancora da destinare”. Ed ancora: “Dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che l’84% dei beni assegnati è stato assegnato ai Comuni ed il resto allo Stato, prevalentemente per finalità di ordine pubblico. Tenendo, inoltre, conto del valore economico, la percentuale dei beni mantenuti allo Stato sale dal 16% al 28%”. Ma nella stessa relazione della Commissione Antimafia si comprende anche che la questione “dei beni confiscati” così come strutturata oggi vede pesanti e gravi responsabilità dell'Agenzia del Demanio, riprendendo anche quanto espresso dalla Corte dei Conti rispetto ai costi di gestione che gravano su tale gestione dei beni confiscati: “Dai documenti trasmessi alla Commissione dall’Agenzia del Demanio non è stato possibile trarre indicazioni utili in ordine ai costi della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; tale aspetto, d’altro canto, era stato già rilevato dalla Corte dei Conti in sede di referto redatto a seguito dell’indagine, approvata dalla Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con delibera n. 1 del 2004 e tesa a verificare l’idoneità del sistema organizzativo e strumentale e le capacità degli organi coinvolti nel procedimento di destinazione a fini istituzionali e sociali dei beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109. Di contro, è da far rilevare che, nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione, il direttore generale della predetta Agenzia non ha ritenuto di riferire dell’esistenza di un bando - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria nel mese di aprile 2007 - relativo all’appalto di “Prestazioni professionali di supporto all’Area dedicata alla gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, per l’elaborazione e l’implementazione di un sistema di programmazione e di monitoraggio delle prese in carico e delle destinazioni”, per l’importo di 800.000 euro. Dal capitolato tecnico dell’appalto si rileva che il supporto richiesto è relativo ad “elaborazione ed aggiornamento del piano di programmazione delle attività per la presa in carico dei beni (…)”; alla “definizione delle strategie per il superamento degli eventuali ostacoli evidenziati”; alla “individuazione (…) di attività/progetti specifici volti ad accelerare e a rendere più efficace l’azione dell’Agenzia, proponendo modalità operative di applicazione della normativa in vigore per la destinazione dei beni (…)”. La Commissione intende sottolineare la gravità dell’omissione, aggiungendo che il bando è relativo ad attività che a prima vista, sembrerebbero rientrare nelle attività che l’Agenzia del Demanio avrebbe già dovuto svolgere ordinariamente con proprio personale e non rivolgendo all’esterno le ricerche. Tanto più, che al personale da reclutare è richiesto un minimo di doti di managerialità e di conoscenza dei processi in ambito pubblico, che certamente costituiscono patrimonio dei dirigenti di cui l’Agenzia del Demanio già dispone. Se, invece, la ricerca fosse stata dettata dall’esigenza di acquisire figure professionali di cui l’Agenzia non dispone, ciò confermerebbe le ragioni cui molti attribuiscono i difetti dell’attuale gestione”. A seguito delle audizioni e dell'esame della documentazione la Commissione ha inoltre constatato nel dettaglio “le criticità... che ostacolano la procedura di destinazione di oltre l’80% dei beni in gestione (solo il 18% dei beni confiscati, infatti, risulta privo di criticità), riguardano: l’occupazione (per il 30%), la presenza di gravami o procedure esecutive (36%), l’appartenenza al patrimonio di aziende confiscate (35%), le confische pro-quota (10%), e la pendenza di incidenti di esecuzione per la revoca della confisca (7%)”. (3) i beni confiscati (anche quelli immobili) vengono già alienati e venduti, anche se nessuno pare volerlo dire, e bisogna sottolineare che per quanto concerne le “vendite” dei beni immobili la legge attuale non prescrive alcuna limitazione o verifica. Per i beni confiscati costituiti dalle aziende la normativa prevede esplicitamente la vendita e dalla Relazione già citata della Commissione Antimafia si comprende la situazione: “Per quanto concerne le aziende confiscate (al 100% o per una quota di maggioranza), al 31 dicembre 2006 risultavano essere pari a 831... Il 28% (pari a 227 aziende) delle aziende confiscate resta ancora da destinare, mentre per le restanti 574 aziende la gestione attiva è considerata conclusa dall’Agenzia del Demanio. In particolare, 36 di esse sono state destinate alla vendita o all’affitto; per 209 di esse è conclusa o è in corso di conclusione la procedura di liquidazione; 137 aziende sono pervenute in stato fallimentare; 168 sono state cancellate dal Registro delle imprese; per 24 aziende, infine, la gestione è stata chiusa per revoca della confisca o per vendita o cessione disposta dall’Autorità Giudiziaria. Secondo le previsioni dell’Agenzia del Demanio, delle 227 aziende ancora da destinare, solo 38 aziende risultano attive. In sintesi, dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che, sul totale delle aziende confiscate, meno del 5% si trova nella condizione di rispondenza alle astratte previsioni della legge n.109 del 1996, sì da poter essere destinate alla vendita o all’affitto. L’attività condotta dall’Agenzia del Demanio in materia di aziende confiscate si muove su due direttrici orientate, l’una, sulle aziende attive e, l’altra, sulle aziende in liquidazione. Per le aziende attive, l’Agenzia si è posta l’obiettivo di procedere ad una più celere destinazione, al fine di salvaguardarne i livelli produttivi; per le aziende in liquidazione, invece, l’obiettivo dell’Agenzia mira al contenimento dei costi di gestione attraverso una celere chiusura delle procedure di liquidazione” . Quindi se per le aziende confiscate non vi è tabù ad usare la parola “vendita” per i beni immobili non si osa pronunciarlo. Vediamo sempre un passaggio della Relazione della Commissione Antimafia relativo ai beni immobili che secondo la Legge Rognoni – La Torre dovrebbero andare allo Stato o assegnate per attività di finalità sociali: “per quanto concerne i beni gravati da ipoteche o da procedimenti esecutivi (che occupano una fetta pari al 36% degli immobili in gestione), l’Agenzia del Demanio appare orientata alla ricerca di soluzioni di transazione, rispetto alle quali è necessario osservare la mancanza di una esplicita previsione di legge che autorizzi la cessione di una parte degli immobili a titolo di transazione, oltre alla mancanza di un apposito Fondo a cui accedere nel caso in cui si pervenga alla definizione di un accordo di transazione”. Vogliamo tradurre cosa significa questo passaggio? Vogliamo svelare ciò che sempre più spesso mortifica il lavoro degli agenti dei reparti investigativi dello stato che operano con fatica per arrivare ai sequestri ed alle confische? Ecco qui: la legge che tanto si acclama perché, si afferma (mentendo), non permette la vendita dei beni immobili confiscati, in realtà ha un buco enorme che permette non solo la vendita ma anche l'assenza di ogni verifica e controllo! Infatti mentre sembra che il Legislatore faccia finta di nulla pur sapendo, e la cosiddetta antimafia sociale e civile si spella le mani per qualche briciola riconsegnata alla collettività tacendo i fatti, le mafie, che sanno fare gli affari – visto che vivono per questo -, si sono adeguate. Sui beni acquisiti con il denaro sporco poggiano garanzie ed ipoteche per avere dalle Banche mutui e prestiti. La Legge non prevede alcuna responsabilità di rischio per le Banche, così quando scatta il sequestro e la confisca ne lo Stato, ne il Demanio, ne i Comuni riscattano quei beni, le Banche non cedono sino ad ottenere con il passare del tempo l'acquisizione di tali beni che poi vengono prontamente venduti all'asta! Chiaro? Avete mai sentito i soloni dell'Antimafia dirlo? Assolutamente no, così come si sottrae, ad un elementare dovere di chiarezza, tutto il sistema dell'informazione televisiva e non. Tutto questo non si dice, e mentre su questo si tace, le vendite avvengono senza alcun controllo ed allora sì che il mafioso di cui la Banca è stata complice (quanto meno per non aver segnalato i movimenti sospetti di riciclaggio, come previsto dalla legge e della Direttiva Ue) può riprenderselo come vuole il bene che con fatica lo Stato gli aveva confiscato! Nell'ultimo anno vi è stato senza dubbio qualche sforzo in più in questo ambito per “riscattare” alcuni dei beni ipotecati, ma risulta chiaramente improponibile che lo Stato debba “pagare” per avere la disponibilità di un bene confiscato. Ma questo aspetto “economico” lo approfondiamo al punto (5). (4) chi decide chi può avere un bene confiscato in uso sociale se solo pochi eletti possono “sapere” quali beni vi sono? Qui si inserisce un altro aspetto centrale della questione. Un punto su cui tutti sanno ma nessuno parla. Tutto parte da un fatto: la Legge Rognoni – La Torre stabilisce che i beni immobili destinati a finalità sociali debbano essere assegnati per realizzare attività di utilità sociale. Quindi vediamo come funziona: - il quadro di quali beni immobili confiscati sia disponibile per essere destinato e assegnato lo ha l'Agenzia del Demanio; - i Comuni hanno il quadro nel momento in cui il Demanio, in accordo con il Comune ed il Prefetto (che ha il compito di controllo su tutto l'iter), procede nel consegnare il bene confiscato al Comune sulla base di una destinazione sociale già definita. Chiara oltre alla norma è sempre la relazione del 2007 sui beni confiscati della Commissione Antimafia: “Nel caso in cui il bene confiscato sia costituito semplicemente da un bene immobile, esso può, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965: a. essere mantenuto al patrimonio dello Stato per fini di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, sempre che non si debba procedere alla vendita del bene per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b. essere trasferito al patrimonio del Comune ove l’immobile si trova, per finalità istituzionali e sociali. In questo caso, il comune può: - amministrare direttamente il bene (sempre con le medesime finalità); - assegnare il bene in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni di volontariato, etc.” Vi è un piccolo particolare: la lista dei beni confiscati il Demanio non la rende pubblica. Nemmeno se un'associazione di volontariato, un gruppo di associazioni ed organizzazioni, un onlus, richiedono formalmente al Demanio di averne copia ci riescono; ricevono una raccomandata dell'Agenzia del Demanio che ufficialmente dichiara che tale lista è non è pubblica. Nulla serve sottolineare che le confische siano effettuate con ordinanze pubbliche da parte dell'Autorità Giudiziaria, quella lista è impossibile da recuperare. Ed allora come fa una realtà sociale o un gruppo di realtà che vorrebbero promuovere un progetto di utilità sociale in un bene confiscato a richiederlo? Semplice: non possono! O si è a conoscenza diretta dell'esistenza di un bene confiscato e per vie traverse si riesce ad ottenere la documentazione sullo stesso si può procedere per presentare un progetto di attività sociali e presentarlo richiedendo l'assegnazione del bene confiscato in questione. Ma vi sono pressoché possibilità quasi certe che se non si è nella “cerchia” degli amici degli amministratori la richiesta non solo non verrà accolta, ma solitamente non riceve nemmeno riscontro. Nulla vale spesso richiedere alle Autorità... il silenzio su questo campo è devastante. Ed è quindi così che in Italia vi è una sorta di “monopolio” sull'uso sociale dei beni confiscati. Quello di poche associazioni “istituzionalizzate” che svolgono un opera meritoria me non risolutiva del problema. Le uniche realtà che per i propri rapporti con pezzi delle Istituzioni e della politica riesce ad avere assegnati i beni. Ed è così che, ad esempio, nascondo negozi che sono costantemente in perdita economica (altro che promozione di esperienze virtuose), piuttosto che realtà dove, ad esempio, vengono assunti amici e parenti del dirigente di partito o sindacato... Ed è sempre in questo quadro “bloccato” che magari nascono cooperative su terreni confiscati, prendiamo il caso di quelli sottratti alla famiglia Riina, dove si coltiva grano che poi sarà macinato previo pagamento del servizio nel Mulino della famiglia Riina. Chiaro? Poi abbiamo beni confiscati che vengono assegnati come “sedi di associazioni” che spesso con tale destinazione non hanno alcuna ricaduta sul territorio in termini di “bonifica”. Ed ancora: beni che vengono destinati dal Demanio al Comune e quindi assegnati ad una o più realtà e poi restano chiusi per anni con effetto devastante del messaggio trasmesso alla comunità, che continuerà a vedere che il boss mafioso che ha subito il sequestro continua ad avere una sorta di “controllo” tale da bloccare il riutilizzo. E' questo lo spirito e l'efficacia della Legge Rognoni – La Torre? Crediamo di no, ma è in questo quadro che diviene più chiaro che la mobilitazione contro la “vendita” dei beni non è altro che la difesa di una situazione disastrosa che però garantisce una sorta di monopolio nella gestione dei pochi (come abbiamo visto) beni confiscati assegnati effettivamente. (5) tutto questo non solo non produce i risultati di ricaduta auspicati dalla Rognoni – La Torre ma ha costi pesanti. Infatti, oltre a quanto visto ai punti precedenti, occorre considerare che per promuovere il recupero dei beni confiscati, in un sistema di fatto di “monopolio” e per realtà “amiche” della politica, in una logica chiaramente clientelare, tranne alcune rare eccezioni, servono fondi ed i fondi chi ce li mette? Lo Stato che in cambio ottiene dalla rete di chi detiene il “monopolio” dell'uso sociale dei beni confiscati dei proficui spot su circoscritte realtà, che riattivano “briciole”, per dire che si è fatto e che si fa. Vediamo qualche dato, preso dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per i Beni Confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: - le risorse stanziate dalla Regione Lombardia sono: per l’anno 2009 euro 2.150.000,00 per l’anno 2010 euro 1.850.000,00 Per ogni anno è previsto che il fondo venga utilizzato nella misura del 50% per la estinzione delle ipoteche e il restante 50% per gli interventi di adeguamento. - le risorse stanziate dalla Regione Lazio sono: per l'anno 2009 euro 2.300.000,00 per l'anno 2010 euro 4.600.000,00 - le risorse stanziate per la Regione Calabria tra FAS Calabria 2007-2013, POR Calabria e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 1.800.000,00 per l'anno 2010 euro 31.281.965,27 - le risorse stanziate per la Regione Campania tra FAS Campania 2007-2013, POR Campania e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 3.576.405,00 per l'anno 2010 euro 23.493.833,84 - le risorse stanziate per la Regione Puglia tra FAS Puglia 2007-2013, POR Puglia e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 750.000,00 per l'anno 2010 euro 27.849.275,13 - le risorse stanziate per la Regione Sicilia tra FAS Sicilia 2007-2013, POR Sicilia e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 10.647.605,04 per l'anno 2010 euro 142.398.687,96 Oltre a questi occorre considerare che vi sono i finanziamenti degli Enti Locali per le sistemazioni strutturali e per sostenere attività in perdita, che spesso non sono di “utilità sociale” ma prettamente “auto-referenti” e clientelari. Questo sistema di fatto, alla fine soffoca le realtà effettivamente utili socialmente e le obbliga di fatto ad entrare nel circuito del soggetto “monopolista” che non a caso difende strenuamente questo tipo di norma. Inoltre si sono evidenziate pesanti e diffuse problematiche per la disinvoltura con cui Demanio e Comuni spesso hanno seguito i beni a proprio carico, rispetto alle spese correnti. Infatti, quando si è in presenza di appartamenti, si è verificata la totale assenza da parte di Demanio o Comune delle spese di amministrazione e di eventuali interventi straordinari, causando un danno consistente a carico dei condomini che così hanno avuto un effetto totalmente negativo a seguito della confisca, altro che ricaduta positiva per la comunità”. Questi finanziamenti sono solo una parte, infatti se poi allarghiamo il discorso ai beni confiscati consistenti in terreni, dobbiamo aggiungere i contributi pubblici che vengono stanziati come contributo per allevanti o agricoltura. Per capire di ciò che parliamo, visto che non lo abbiamo ancora affrontato, ecco un quadro della questione “Terreni confiscati” così come riportato dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per l'anno 2009: “Una prima attività dell’Ufficio, condotta a seguito della sottoscrizione del citato protocollo, si è concretizzata con la comunicazione all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura degli elenchi identificativi dei terreni definitivamente confiscati nell’anno 2008 e nell’anno 2009 (fino al mese di aprile) al fine di portare in evidenza la qualità catastale degli stessi terreni e l’esistenza di beneficiari di aiuti in agricoltura su tali beni. Dallo scambio di informazioni tra l’Ufficio e l’AGEA è emerso che oltre il 91% dei terreni definitivamente confiscati nel citato periodo di riferimento si trova in Sicilia, Calabria e Puglia, con una superficie totale pari a 4.317.917 mq. Di questa superficie, oltre la metà ha una natura catastale dedicata ai pascoli. Mentre per il 18% a seminativi. Il restante 25% ha una qualità catastale destinata a vigneti, uliveti o altro. Inoltre è emerso che, su taluni terreni, sono presenti cooperative sociali che percepiscono aiuti in agricoltura a testimonianza di una conduzione attiva dei citati terreni confiscati.” Come per i beni immobili, quindi, anche sull'aspetto dei terreni confiscati il discorso non cambia: quelli che vengono riutilizzati sono “briciole”, più utili agli spot che ad attuare pienamente lo spirito della Legge Rognoni-La Torre... a fronte anche di un consistente investimento di denaro pubblico. Inoltre non si può tralasciare il costo passivo che comporta l'impossibilità di vendita dei beni non immobili che non vengono utilizzati. Alcuni esempi. Le imbarcazioni ed auto che vengono sequestrate e poi confiscate che fine fanno? In piccolissima parte vengono utilizzate da reparti dello Stato e nella grande maggioranza dei casi finiscono in magazzini e capannoni per cui lo Stato deve pagare affitto e custodia. E quando si sequestrano, come recentemente avvenuto a Bari, centinaia di cavalli? Anche qui, se non si possono vendere lo Stato deve investire per mantenerli e curarli in qualche posto. Anche in questo ambito, quindi, non vi è quindi utilità sociale, bensì un costo che grava sulla collettività e che invece, con la vendita di tali beni, potrebbe divenire risorsa. In conclusione A questo punto prima di tirare le somme riteniamo indispensabile considerare tre punti essenziali: - i reparti investigativi e operativi, a partire dalla DIA, hanno subito negli anni continui e pesantissimi tagli alle risorse ed ai mezzi a disposizione, compromettendo pesantemente il potenziale che la preparazione e la determinazione delle diverse squadre hanno saputo dimostrare; - presso le Procure, i Tribunali e le Prefetture (che con le riforme 2008 e 2009 assumono un ruolo centrale nella gestione delle confische) hanno sempre meno risorse a disposizione e per quanto riguarda Procure e Tribunali, come abbiamo visto, non hanno spesso uffici specializzati alle misure di prevenzione patrimoniale; - il sistema di tutela dei testimoni di giustizia, così come i sostegni ai familiari delle vittime, ha risorse irrisorie a disposizione. Ciò se per i familiari delle vittime potrebbe essere risolto con un aumento delle risorse destinate al sostegno, per i testimoni di giustizia rappresenta la necessità di costruire un sistema di protezione e mimetizzazione efficace, capace di garantire il pieno reinserimento sociale dei nuclei familiari coinvolti in quello che oggi è un “girone infernale”. Questa situazione, sintetizzata in questi tre punti, allo “stato dei fatti”, mina alla radice l'efficacia dell'azione di contrasto alle mafie. Perché se è vero che è necessario aggredire il patrimonio delle mafie, ovvero la forza reale su cui basa la sua forza di infiltrazione e condizionamento la nuova mafia (non più quella contadina!), occorre rispondere ai rilievi che abbiamo nei diversi punti affrontato (a partire dalla questione del contrasto al riciclaggio!) ed occorre mettere nelle condizioni i reparti investigativi e operativi dello Stato così come la Magistratura di indagare ed agire; occorre che i cittadini che denunciano sappiano che possono fidarsi dello Stato e quindi possano contribuire facendo la propria parte denunciando le organizzazioni mafiose, e le vittime devono sentire che non sono sole e isolate. Il resto sono chiacchiere, sono solo parole, spot e demagogia pura e semplice. Ecco che quindi occorre smetterla di considerare la mafia come un ALIBI. Non si può fare questo perché arriva la mafia, non si può fare quello perché arriva la mafia e così via... sono le motivazioni che stiamo continuamente sentendo e che non fanno altro che rafforzare la capacità di infiltrazione e condizionamento delle mafie stesse. Se è necessario un intervento, un opera la si deve fare, impedendo ogni possibile infiltrazione. Se si rinuncia alla normalità ed alla necessità per paura della mafia lo Stato ha già perso! Ed allora, ad esempio, per concludere, veniamo alla questione della discussione scatenatasi in queste settimane sull'ipotesi di vendita dei beni confiscati. I beni confiscati si possono vendere! Già avviene (e chi oggi urla lo tace) ed avviene senza regolamentazione e controlli. Se è vero che il rischio è quello che i “prestanome” possano acquistare i beni confiscati che vanno all'asta (cosa che già può avvenire), si stabiliscono quindi delle norme che prevedano lo scattare di un annullamento della vendita nel momento in cui i soggetti preposti (DIA e Tribunali) attestino con consistenti indizi che il bene confiscato acquistato da tizio è in realtà in uso o nella disponibilità di tale mafioso o sodalizio criminale, e con la pena aggiuntiva di perdita di quanto pagato per l'acquisto e l'eventuale confisca degli altri beni del “prestanome”. E' così difficile? E' meglio mantenere una situazione ingestibile in cui grande parte dei beni confiscati alle mafie vengono lasciati ad uno stato di abbandono (spesso in uso agli stessi mafiosi o familiari a cui sono stati confiscati)? E' meglio far credere come vera una realtà che è falsata senza considerare che questo stato di cose è devastante proprio in quei territori dove i beni sono stati confiscati ed i boss “dimostrano” che nessuno osa utilizzare quei beni? Si stabilisca, annualmente, sulla base di progetti specifici di effettiva utilità sociale (e non come sedi di tizio o caio), quanti beni confiscati servono a fini sociali, così come quanti ne occorrono per i reparti di Pubblica Sicurezza o Servizi alla persona, si trattengano al patrimonio dello Stato questi e si vendano gli altri. Finiamola di prenderci in giro: l'antimafia è una cosa seria... e non può essere piegati dagli interessi opportunistici, clientelari e politici! Non si può pensare a delle "briciole", su cui si investono centinaia di milioni i euro all'anno per mantenerli, e non dare le risorse ed i mezzi ai reparti investigativi ed operativi (a partire dalla DIA e del GICO) ed alle DDA per effettuare un efficace azione su larga scala di aggressione al patrimonio delle mafie ed ai "professionisti" che ne tutelano gli interessi. Ed ancora: chi parla e monta campagne contro la vendita perché sarebbe un favore alle mafie, mente deliberatamente o ignora le norme e la realtà. Infatti nel Pacchetto Sicurezza [link], approvato nell'estate 2009, l'articolo 8 bis, comma 4, recita: “Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione”. Questa norma già permette di impedire che i beni venduti possano ricadere in mano ai mafiosi. Se vogliamo essere seri quindi, anziché urlare “vendita uguale regalo a Cosa Nostra”, vediamo di pretendere che la norma garantisca massima operatività e rapidità di intervento. Per questo basta un emendamento integrativo: in coda, dopo "disposizione", aggiungere “e il giudice procede ad una nuova confisca direttamente saltando il sequestro". Con una norma così la mafia non ci proverebbe più e lo Stato dimostra di essere solido e serio! Inoltre la legislazione italiana prevede anche una “banca dati” con i nominativi dei soggetti che sono sottoposti a controlli. Si tratta di quella prevista dal 1° comma dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dove nel primo periodo, dopo le parole «appositi registri» sono state inserite le seguenti: “anche informatici” e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente". Ebbene, tale “registro” può fornire già indicazione dei soggetti che, unitamente ai condannati per 416 bis o reati connessi (compreso il favoreggiamento ed il concorso esterno) e per corruzione, così come quanti sono sottoposti a rinvio a giudizio per i medesimi reati o misure di sorvegliato speciale od hanno già subito sequestri in corso e confische, sono, in via preliminare, come i componenti dei loro nuclei familiari, esclusi dalle aste di vendita dei beni confiscati. Di parole e di slogan nella lotta alla mafia non c'è bisogno, serve serietà. Se vogliamo fare, quindi, una cosa seria in termini di norme Antimafia, si riparta dal lavoro fatto dalla Commissione Fiandaca che ha operato dal 1999 al 2001. Questa aveva indicato possibile strada, e non si tratta di inventare niente, bensì di applicare, ad esempio, proprio quelle intuizioni di Giovanni Falcone che in Italia si ricordano solo nei convegni e nelle parate dell'Antimafia. Si richiedeva di arrivare prima di tutto al tanto “richiamato” (da tutti ma mai attuato da nessuno in Parlamento) Testo Unico delle norme antimafia. Fiandaca: “La prima esigenza di fondo da soddisfare, da tempo avvertita, è quella di realizzare finalmente una sistemazione e riunificazione normativa – secondo il modello del testo unico – delle numerosi disposizioni (a cominciare da quelle relative alle misure di prevenzione) disseminate in una pluralità di testi eterogenei, e ciò anche allo scopo di facilitarne la consultazione e l'applicazione normativa da parte dei vari operatori giuridici”. In allora veniva già espressa l'esigenza di “sganciare” le misure di prevenzione patrimoniale (sequestro-confisca) dalle misure personali.... (e per vedere dei passi avanti in questa direzione abbiamo dovuto aspettare quasi un decennio!). Ma la Commissione Fiandaca propose anche di “rivedere la disciplina processuale vigente precisamente nel senso di concentrare in un unico giudice processuale tutte le decisioni in materia di sequestro e confisca: giudice specializzato individuato nel tribunale di prevenzione, previa creazione di nuove forme di collegamento stabile tra quest'ultimo e il giudice penale”. Inoltre si puntava al cuore dell'inquinamento dell'economia legale e dell'infiltrazione negli appalti e nelle forniture, attraverso una centralità dell'azione preventiva sulle Società. Fiandaca: “la Commissione si è preoccupata di ipotizzare nuove strategie preventive che si aggiungono, in un orizzonte di intervento più ampio e moderno, al sequestro e alla confisca dei beni patrimoniali... cioè strategie incentrate su nuovi strumenti di controllo volti a recidere i legami tra attività di impresa e organizzazioni mafiose. Più precisamente, questa innovativa prospettiva di fondo si è tradotta nella proposta di dar vita a nuove misure applicabili direttamente alle società, ove queste rientrino in alcune tipologie normativamente previste di condizionamento mafioso o di contiguità strumentale a scopi di vantaggio. L'obiettivo principale perseguito con queste inedite misure, applicabili – come vedremo – secondo una linea di gradualità crescente, è ben lungi dall'essere repressivointerdittivo: al contrario, lo scopo ottimale da raggiungere è quello di riuscire a sottrarre le imprese al condizionamento criminale, in modo da consentire loro di recuperare modalità di funzionamento coerenti con le regole del libero mercato. Le tipologie di collegamento, che si è proposto di fare oggetto di previsione normativa espressa, sono le seguenti: a) società che da un'associazione di tipo mafioso o da suoi membri siano finanziate, in tutto o in parte; b) siano controllate, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone; c) siano amministrate, anche indirettamente o di fatto; d) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione di un'associazione mafiosa; e) svolgano un'attività economica prevalentemente volte ad agevolare, anche indirettamente, l'attività di una associazione criminale; f) siano direttamente o indirettamente sottoposte alle condizioni di intimidazione e assoggettamento previste dall'art. 416 bis c.p. Correlativamente, il progetto di riforma prevede che il tribunale scelga, secondo criteri di proporzione e di idoneità, la misura o le misure dirette a contrastare nel caso concreto le manifestazioni di pericolosità della gestione societaria. Le nuove misure societarie escogitate, di applicabilità graduale e finalizzate all'obiettivo (ove possibile) di disinquinare l'attività di impresa, sono precisamente: controllo giudiziario (comporta un controllo della società dall'esterno); amministrazione giudiziaria (implica un controllo della società dall'interno); messa in liquidazione e conseguente scioglimento della società (misura estrema applicabile ove, all'esito dell'amministrazione giudiziaria, si accerti che l'impresa non sia nelle condizioni di funzionare secondo una normale logica di mercato”. Ma il passaggio essenziale per un'azione efficace di gestione delle misure patrimoniali (sequestro e confisca) e dei beni così come delle risorse e delle aziende è quella realizzata negli Stati Uniti (dove l'insegnamento di Giovanni Falcone non è stato ignorato!). Negli Usa esiste un'Agenzia federale, la Marshals Service, che si occupa dei sequestri e delle confische, ma anche dei sistemi di protezione. Non un carrozzone all'italiana come qualcuno propone, bensì una struttura che nell'interesse della comunità (ed anche dei contribuenti). Lì vendono beni ogni giorno e non è pensabile che una mafioso o criminale tenti di ricomprarseli. Se ci prova se la passa male! Come si ricorda in “Mafia Pulita” [Veltri e Laudati, ed. Longanesi]: “Appena l'Fbi scopre un bene illegale informa il gran Giurì e fornisce le prove, se la risposta è positiva prima blocca il bene (lo sequestra) e poi lo confisca... I beni confiscati vengono venduti da operatori esterni in maniera differenziata: azioni e titoli su Internet; automobili, barche, gioielli nelle aste private; immobili a società specializzate, mentre le imprese vengono affidate a esperti del settore, com'è accaduto con il casinò di Las Vegas, gestito per otto anni e poi venduto, solo in parte, per 40 milioni di dollari. I privati che comprano non conoscono la provenienza illecita dei beni”. Questo sistema dell'Agenzia americana di fatto si autofinanzia: i costi di servizio, come gli incentivi al personale, sono coperti dalle entrate derivanti dalla vendita dei beni confiscati. Questo sistema, applicato in Italia, permetterebbe di garantire le risorse che oggi mancano ai reparti investigativi e operativi come la DIA ed il Gico, ed alla Magistratura, per potenziare l'azione di contrasto ed aggressione al patrimonio criminale. Inoltre quota parte dei beni confiscati potrà certamente essere utilizzata per fini sociali, ma esclusivamente nella dimensione corrispondente alle richieste reali effettuate sulla base di progetti di utilità sociale seri, corrispondenti alle esigenze sociali (e non del soggetto che le richiese!) e quindi efficaci. Questo permette di liberare risorse e non disperderle per mantenere un patrimonio di beni inutilizzati o utilizzati per fini dalla ricaduta ristretta quando non nulla. Se la gestione dei beni confiscati in Italia fosse affidata ad un Agenzia sul modello americano, i beni confiscati non sarebbero abbandonati, non potrebbero tornare in mano ai mafiosi, non graverebbero sulla spesa pubblica, e non permetterebbero costruzione di posizioni “monopoliste” nella loro gestione, garantendo al contempo entrate nelle casse dello Stato utili a potenziare i fondi per le attività investigative e repressive delle mafie e della criminalità finanziaria, nonché a rendere utilizzati per reali fini sociali rispondenti ai bisogno sociali (e non delle associazioni in quanto tali) il numero di beni effettivamente necessario. E' sconvolgente come proposta? In Italia pare di sì, ma noi continuiamo a basarci sui fatti!
CASA DELLA LEGALITA – Onlus www.casadellalegalita.org - dicembre 2009 - BENI CONFISCATI DICIAMOCI LA VERITA' di Elio Veltri e Christian Abbondanza La mafia non è fattore di “ordine pubblico”. La mafia fa’ affari, si è evoluta… è divenuta la principale SPA del Paese, una delle più potenti “multinazionali” che condiziona non solo più “alcuni” territori, bensì l’economia - minandone la libera concorrenza – e la democrazia – condizionando il voto e quindi la politica -, non solo nelle regioni meridionali, bensì eleggendo a proprio domicilio, per ripulire e reinvestire i propri capitali sporchi, in nord “produttivo” del Paese così come gli altri Stati europei sino ai paesi offshore. La mafia non ha bisogno di sparare, compra, corrompe. E’ fatta sempre meno di volti “criminali” conosciuti e sempre più di colletti bianchi, reti di complicità e connivenze… di nomi e volti insospettabili di professionisti, funzionari, imprenditori e politici. La mafia non ha fatto “la Trattativa”, fa’ naturalmente “trattative” per riciclare i profitti delle attività illecite, infiltrarsi nell’economia legale, aumentare la propria consistenza in termini di ricchezza e potere . Non capire questa evoluzione significa fallire in partenza ogni azione di contrasto efficace, significa non capire che le mafie mettono in discussione la vita di ciascuno di noi. L’ ha pubblicato una ricerca in cui si evidenzia che nel 2003 le mafie hanno guadagnato 26 miliardi di euro per il traffico di stupefacenti, 13 miliardi con la contraffazione, 12 miliardi di euro per la prostituzione, 9 miliardi dall’usura, 8 miliardi con il contrabbando di sigarette, 5 miliardi con le estorsioni, 3 miliardi con i traffici di armi, 1 miliardo e 200 milioni per l’immigrazione clandestina e 7 miliardi 700 milioni con la gestione degli appalti. Guardando ai dati del 2003 si apprende che ciò rappresenta il 7% del PIL . E’ una “holding criminale” con un “fatturato” di 130 miliardi ed un utile di circa 70 miliardi annui, al netto degli investimenti e degli accantonamenti. Il rapporto di Confesercenti del 2008 conferma che la Mafia Spa è la più grande azienda italiana, con un fatturato che è aumentato ed ora complessivamente vale 170/180miliardi di euro all'anno. Dal mercato legale e pulito passano alle casse mafiose cifre spaventose: 250 milioni di euro al giorno, 10 milioni l’ora, 160 mila euro al minuto. Altro dato: 1.000 miliardi è il valore del patrimonio consolidato delle mafie . Questi dati, recentemente ripubblicati nel libro “ [Veltri-Laudati, ed. Longanesi], ci dimostrano l’ inefficacia nella normativa italiani in materia di contrasto al riciclaggio, di aggressione all’economia criminale ed ai patrimoni delle mafie . Sembra quindi caduto drasticamente nel vuoto quanto Giovanni Falcone aveva cercato di insegnare, ovvero che per contrastare e colpire efficacemente le mafie occorre applicare a queste l’analisi economica. Oggi sono molteplici le testimonianze dirette che ci dicono che in Italia le confische sono “briciole” e che la normativa in vigore, compresa la legge Rognoni – La Torre è obsoleta. Da Antonio Laudati, Direttore generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia, a Roberto Scarpinato, DDA di Palermo, da Giovanni Fiandaca, Università di Palermo, a Roberto Alfondo della Procura Nazionale Antimafia. [in “ Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il pacchetto sicurezza” : “L’entrata in vigore della legge Rognoni – La Torre nel settembre del 1982 inaugura una seconda fase. Le misure di prevenzione patrimoniale introdotte dalla legge sembrano rivitalizzare l’intero settore, fornendo finalmente alla giurisdizione strumenti di intervento idonei ad incidere sul fenomeno criminale. Ma dopo i primi anni inizia una lenta fase di declino dovuta alla progressiva obsolescenza dei nuovi strumenti” , per poi aggiungere ciò che pare chi dibatte in queste settimane dimentichi colpevolmente: “ Una delle caratteristiche strutturali della criminalità organizzata mafiosa è infatti quella di operare come una sorta di intellettuale collettivo, in grado di analizzare in breve tempo i propri punti deboli, di imparare dai propri errori, di apprendere le metodologie delle nuove tecniche di indagine, di apprestare le adeguate contromisure e, infine, di socializzare progressivamente all’interno dell’organizzazione il nuovo sapere, seguendo una direzione discendente che va dalla cuspide della piramide (i quadri direttivi) alla base (i quadri operativi)”. In queste settimane abbiamo assistito ad un trionfo dell’ipocrisia e della demagogia - vuoi per malafede, per opportunismo o ignoranza - sulla questione dei beni confiscati. Si sono accavallate bufale e mistificazioni senza limite. Il solito problema: le cose serie non si sentono, le verità si tacciono… ed alla fine si è reso un pessimo servizio all’azione di contrasto alle mafie. (a) la maggior parte delle Procure e dei Tribunali, a tutt’oggi, non hanno alcun gruppo specializzato per i procedimenti preventivi di sequestro. Tutto è lasciato alla “buona volontà” dei singoli magistrati. I Questori si limitano ad affrontare la questione sotto il profilo dell’Ordine pubblico e quindi non procedono con i poteri che avrebbero in materia. La Guardia di Finanza è sommersa di inchieste su reati contro la pubblica amministrazione, truffe, reati societarie e non ha abbastanza mezzi per poter agire efficacemente su scala nazionale. I Centri Operativi della DIA sono sì dotati di poteri autonomi in materia ma sono ridotti all’osso e non hanno abbastanza uomini e mezzi per poter fronteggiare un “holding mafiosa”. Scarpinato: “ L’attivazione delle indagini e dei procedimenti è affidato al volontariato ed allo spontaneismo dei singoli sostituti. In taluni casi di questi uffici… si è ancora all’”anno zero” e risulta che da numerosi anni non sono state formulate richieste di misure di prevenzione patrimoniali, nonostante operino in zone caratterizzate da significative dinamiche economiche criminali”. Ad oggi l'incremento dei provvedimenti di sequestro deriva dall'applicazione di una delle fondamentali proposte avanzate nella fine degli anni Novanta dalla Commissione ministeriale guidata da Giovanni Fiandaca, in quanto finalmente si procedeva alla completa separazione delle misure patrimoniali da quelle personali. Questa separazione vede la luce solo nel 2008 con il decreto 92 dove, all'articolo 10, si ridisegna l'art. 6 bis dell'articolo 2 bis della Legge 575/65, sancendo che le “ misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente” . Altro passaggio importante delle innovazioni legislative è senza dubbio l'aver “sganciato” i provvedimenti di sequestro e confisca dei patrimoni dalla “pericolosità sociale” del soggetto, in quanto la formazione illecita dei beni, immessi nel circuito economico, è di per sé pericoloso, in quanto va ad alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, mettendo in discussione alla radice l'economia di mercato. (b) solo nella Legislatura in corso si è arrivati finalmente ad una modifica efficace – attesa da anni - in materia, ovvero nel rovesciamento dell’onere della prova nei procedimenti di sequestro-confisca a seguito di condanne ed anche per quelli derivanti da misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca), ma in condizioni devastanti di cui al punto (a) e con il parallelo gli effetti devastanti di un provvedimento quale lo “scudo fiscale” che garantisce il rientro in Italia dei capitali sporchi. L’effetto sarà quello di permettere di colpire e confiscare le “briciole” di un patrimonio criminale immane. L’aumento dei sequestri (che si spera divengano presto confische) che si stanno effettuando grazie al lavoro dei reparti investigativi dello Stato e dei provvedimenti della Magistratura (non dal Governo, dal Presidente del Consiglio o Ministro di turno) è reso possibile perché - prendendo le parole di Laudati – “ sono state introdotte delle semplificazioni probatorie in modo tale da attribuire all’accusa l’onere di dimostrare la commissione del reato, l’appartenenza di un bene al condannato e la sproporzione del bene rispetto alle attività lecite. In tal caso spetterà alla difesa l’onere di dimostrare la legittima provenienza del bene ed in mancanza di tale dimostrazione scatterà il meccanismo della confisca obbligatoria”. Scarpinato mette anche in evidenza l’efficacia dell’utilizzo delle prove e degli indizi (grazie a collaboratori, intercettazioni, indagini di diversa natura) per applicare le misure preventive: “… la ricaduta più significativa delle risultanze probatorie acquisite nelle indagini penali si registra sul versante dell’azione di prevenzione patrimoniale nei confronti della imprenditorialità criminale, in tutte le sue più vaste declinazioni. Al riguardo va considerato che, ai sensi dell’art. 2 ter L. 575/1965, le attività economiche (eminentemente quelle imprenditoriali) possono e devono essere oggetto di sequestro e confisca, non solo quando “il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta” ma altresì “quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.”” La riforma del 2008, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, chiarisce e precisa che “L'intervento è finalizzato a consentire la confisca anche dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato..., analogamente a quanto previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale,... dell'articolo 12 sexies”. Questo anche per attuazione della decisione quadro GAI 212/2005 [ ] che, proposta dal Regno di Danimarca, recita al primo articolo: “ La motivazione fondamentale della criminalità organizzata transfrontaliera è il profitto economico. Un’efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Questo è tuttavia ostacolato tra l’altro dalle differenze tra le legislazioni in materia degli Stati membri”. Questo provvedimento, inoltre, non si limita a rovesciare l'onere della prova, bensì stabilisce anche che l'obbligatorietà della confisca del prodotto o del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, sia in caso di condanna, di patteggiamento ma anche la possibilità di confisca dei beni anche nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata da sentenza. La confisca quindi necessità semplicemente dello svolgimento di un procedimento che abbia come oggetto l'accertamento del reato rispetto da cui deriva il bene, anche se tale procedimento non si conclude con una condanna. (c) se vogliamo colpire al cuore i patrimoni mafiosi bisogna farlo colpendo il riciclaggio ma qui siamo indietro anni luce. Non ci sono praticamente processi, non ci sono praticamente condanne... l'unica cosa certa è l'enorme flusso di denaro sporco che si “ripulisce” nelle città del nord Italia, dell'Europa e dei paradisi fiscali. Il primo punto nodale su questo terreno è la pressoché totale assenza di segnalazioni da parte delle Banche, ma non solo. Tutti sanno che le Banche sono obbligate per legge a segnalare le operazioni sospette, e tutti sanno che le banche inviano un numero di segnalazioni che non è adeguato alla gravità della situazione. Inoltre praticamente nessuno sa (e nessuno va a metterci il naso) che dopo l'apertura in Italia di banche estere (soprattutto dall'est europeo) che permettono di aprire conti nelle loro sedi estere, direttamente dal suolo italiano, e quindi di compiere le operazioni direttamente sul “conto estero”. Ma non basta. Oltre alle Banche, secondo le normative adottate a partire dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, la Direttiva CEE 368/91 e soprattutto la Direttiva 4/2001 dell'Unione Europea (ratificata con D.Lvo 20.02.2004 n° 56), l'obbligo di segnalazione è stato imposto ad una ampia schiera degli “intermediari”, a partire dai liberi professionisti (avvocati, commercialisti, notai). Laudati: “ A tal proposito deve essere segnalato che il 26 giugno 2001 è stata emanata una Decisione Quadro del Consiglio Europeo concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato... Il 16 ottobre 2001, in aggiunta alla Convenzione sulla mutua assistenza penale, è stato approvato un atto del Consiglio che stabilisce, a norma dell'art. 34 del Trattato dell'Unione Europea, il Protocollo della Convenzione relativa all'assistenza giuridica in materia penale tra gli Stati membri. Si tratta di un Protocollo che concerne la richiesta di informazioni sui conti bancari all'interno dell'Unione Europea e la inopponibilità del segreto bancario nell'ambito delle richieste di assistenza giudiziaria.” Scarpinato: “ Nel triennio 2001-2003 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza per il reato di cui all'art. 648 ter sono state 424, quelle denunciate per il reato di cui all'art. 648 bis solo 1682. A fronte di tali denunce sino al 2006 non risultano condanne per riciclaggio finanziario... Nelle monografie dedicate dalla dottrina al tema del riciclaggio e dei reati connessi, gli studiosi lamentano che “in tema di riciclaggio sono di gran lunga più numerosi i congressi che non le condanne” sicchè non è possibile allo stato elaborare una riflessione sul bene giuridico di tali reati che si avvalga del prezioso contributo della giurisprudenza”. ... le indagini di tipo meramente cartolare di cui all'art. 2 bis L 31 maggio 1965, n. 575 concepite dal legislatore del 1982 per una economia criminale statica ed essenzialmente trasparente, erano divenute in larga misura inservibili in quanto inidonee sia ad individuare beni intestati a prestanome insospettabili, sia ad identificare i capitali mafiosi occultamente investiti pro quota in società per azioni gestite da imprenditori aventi alle spalle una risalente tradizione e solida reputazione sul mercato. Le indagini bancarie condotte con metodi tradizionali, cioè mediante richieste di informazioni scritte a tutti gli istituti di credito nazionali, erano poi lentissime e consentivano di individuare i conti solo a mesi di distanza dagli arresti dei soggetti interessati, quando ormai erano stati azzerati. Tale rapida obsolescenza veniva ulteriormente aggravata anche dalla mancata attuazione dell'anagrafe centralizzata delle evidenze bancarie (banca dati informatica in grado di contenere gli elementi identificativi di ogni soggetto titolare di conto corrente o di deposito presso l'intero mondo creditizio e finanziario) che, sebbene istituita con l'art. 20 della Legge n. 413 del 1991 che ne prevedeva la regolamentazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, era destinata a restare lettera morta per più di quindici anni.” (d) l'evoluzione delle mafie non può essere ignorata e non si può combatterla come se ancora fosse una mafia “contadina”. Le riforme del 2008 e quelle introdotte con il cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” hanno migliorato il quadro normativo, anche alla luce dei rilievi della Corte Costituzionale, ma non sono ancora abbastanza - vedesi soprattutto punto (a) e (c) -. La norma oggi inquadra i provvedimenti di sequestro e confisca in un ottica macrocriminale e quindi sancisce che il problema da affrontare è l'infiltrazione criminale nell'economia. Nell'ambito penale la Cassazione il 25 gennaio 2008 aveva, in merito alle misure di sequestro e confisca, chiaramente indicato che: “ Essa accomuna la funzione repressiva, propria di ogni prevenzione patrimoniale di cui all'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di realtà economiche a fronte di influenza criminale” . Quindi oggi, sempre di più si parla di sequestri e confische di società, di quote societarie, di denaro e sempre meno di beni quali terreni o immobili. L'ottica anche civile quindi non può più essere quella degli anni Ottanta o Novanta e cercare di mascherare o ignorare questa evoluzione significa promulgare come cosiddetta “antimafia civile” la straordinaria capacità di mimetizzazione ed insabbiamento delle mafie, dando di fatto a queste ancora quella immagine di organizzazione criminale del secolo scorso. Il problema centrale oggi per contrastare efficacemente il riciclaggio e l'immissione sul mercato dei proventi illeciti non può essere un impegno marginare o di basso profilo, anche dal punto di vista sociale. Infatti se tutto si riduce alla “difesa” di norme ormai obsolete e di fatto inapplicate (per le ragioni espresse nei punti precedenti) non si contribuisce ad ottenere uno “sblocco” che permetta ai reparti preposti dello Stato ed alla Magistratura di avere nella propria disponibilità gli strumenti necessari alle indagini e all'adozione dei provvedimenti. D'altronde la stessa Commissione Antimafia del Parlamento – relatore Giuseppe Lumia – ha approvato nel 2007 una relazione [ ] in cui in premessa si indica chiaramente che occorre innovare la legge Rognoni - La Torre: “ Il notevole lasso di tempo intercorso dalla emanazione della legge Rognoni - La Torre, l’esperienza maturata nella sua applicazione, nonché gli sviluppi che hanno interessato l’intera società civile, rendono necessario ora un momento di verifica che costituisca il preludio di modifiche ed aggiornamenti alle norme per ridare nuovo slancio e vigore al contrasto alle mafie. È maturo il tempo per dare una svolta positiva all’aggressione dei patrimoni ed alla gestione dei beni confiscati. Intorno a questi obiettivi si qualifica oggi una efficace lotta alla mafia” . Ragionare e tenere bloccata la discussione solo sui “beni immobili” è drammaticamente fuorviante, perché questi rappresentano ormai la minima parte della “ricchezza” mafiosa che deve essere aggredita e quindi sequestrata e confiscata. La responsabilità dei cosiddetti movimenti dell'antimafia su questo punto si misura non sulla difesa di una legge obsoleta ma sulla capacità di ottenere provvedimenti utili a garantire la possibilità di aggredire efficacemente, anche alla luce delle riforme normative avvenute, i patrimoni illeciti. Quindi il primo punto è conquistare centralità al contrasto del riciclaggio che permette alle organizzazioni mafiose di “capitalizzare” i profitti illeciti ed inquinare il mercato “legale”. In questa ottica diviene necessario puntare le attenzione sui “colletti bianchi” (pubblici amministratori, funzionari...) ed i “professionisti” (avvocati, consulenti, commerciati, notai...) più che sui singoli capibastone, in quanto sono questi che detengono le redini – in nome e per conto dei mafiosi – delle operazioni di riciclaggio e di infiltrazione nell'economia legale e negli appalti pubblici. (e) altro tassello della questione è l'intestazione fittizia dei beni che devono essere sottoposti a sequestro e confisca. Qui, nuovamente per i ritardi e la limitatezza del legislatore, è la Corte di Cassazione che ha dovuto portare chiarezza nella norma, fornendo, stando alla sua interpretazione della norma e del Diritto, una netta distinzione tra le intestazioni fittizie a terzi estranei al nucleo familiare ed interni. Giannella, procura generale Corte di Cassazione: “ ... il tema della confisca di prevenzione di beni trasferiti a terzi e, in primo luogo, dei cosiddetti trasferimenti fittizzi. Sul punto, va, in premessa, rammentato che la Corte di legittimità ha più volte ribadito che, al fine di disporre la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nel caso di beni formalmente intestati ad un terzo che si assumano nella disponibilità della persona sottoposta a misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad un associazione mafiosa, non può più soccorrere (come in sede di sequestro) l'esistenza di una serie di elementi indiziari circa la disponibilità di essi da parte del soggetto come sopra qualificato”. In riferimento alle modifiche apportate nel 2008 dal Parlamento, prosegue: “ con la l. di conversione del 24.07.2008, n. 125 [link], laddove è ora previsto (al tredicesimo comma del medesimo art. 2 ter) che se il tribunale accerti la fittizietà del trasferimento o dell'intestazione a terzi dei beni confiscati, dichiari con il provvedimento con cui adotta la misura ablativa la nullità dei relativi atti di disposizione”. Ed ancora, Giannella: “gli stessi giudici di legittimità, in epoca anteriore alla novella del 2008, hanno molte volte argomentato che la disponibilità di quegli stessi beni deve intendersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, senza necessità di specifici accertamenti”, per concludere in merito alla riforma legislativa: “quanto al potere, riconosciuto al giudice della prevenzione, di dichiarare la nullità dell'atto fittizio, anche in tal caso il preteso carattere di novità della riforma si svela assai meno dirompente di quanto potrebbe apparire ad una prima analisi. Invero, evidente è l'intento di semplificazione che ha animato il legislatore attraverso la previsione di un'anticipazione, fin dal momento dell'ablazione, della dichiarazione di tale carattere fittizio dell'atto traslativo, sì da evitare l'instaurazione di successivi procedimenti funzionali a tale scopo di accertamento e da risolvere, già al momento della confisca, eventuali controversie con i terzi, in modo da velocizzare la destinazione dei beni confiscati ai sensi della l. n. 109 del 1996. E tuttavia, rispetto a tale ambizioso proposito, ancora una volta la soluzione normativa escogitata appare di modesta portata innovativa rispetto a quando, invece, il legislatore avrebbe potuto disporre; soluzione invece, limitata, nella consueta funzione essenzialmente ricognitiva dell'intervento riformatore, a prendere atto di quanto già la prassi giurisprudenziale aveva da tempo attuato.” Dopo una panoramica della questione, passaggio irrinunciabile se si vuole fare un ragionamento serio che non cade in semplificazioni o superficialità, adesso vediamo un attimo nel dettaglio la questione dei beni confiscati e della Legge Rognoni – La Torre . Da subito chiariamo una cosa: avete mai sentito qualcuno di quanti in queste settimane hanno fatto una rincorsa ad esprimersi sul famoso emendamento alla Finanziaria (sia tra i contrari, sia tra i favorevoli) dire quanto detto sino ad ora? No, quindi non stupitevi se non avete sentito nemmeno quando andremo ad approfondire adesso. In Italia tutti, compresi i grandi personaggi e le grandi organizzazioni della cosiddetta “antimafia” civile o sociale come dir si voglia, tacciono tutto questo perché in Italia non si dice la verità perché nessuno, pare, la voglia sentire. (1) i beni immobili confiscati non vengono, in grandissima parte, utilizzati a fini sociali. Nonostante siano passati anni ed anni dall'entrata in vigore il trand non cambia, anzi è viziato da storture pesanti. Partiamo da alcuni dati ufficiali. I primi da esaminare sono quelli della Relazione della Commissione Antimafia [ ], del 2007, di cui è stato relatore Giuseppe Lumia. La situazione fotografata ufficialmente al 31 luglio 2007, sull'applicazione della legge 109/1996 sono questi: - totale beni sottoposti a provvedimento 29.835 (di cui beni immobili 15.967, beni mobili 6.741, titoli 7.127) - totale beni confiscati ed assegnati: 2.377 (di cui allo Stato 490, ai Comuni 1.887). Se guardiamo i dati aggiornati, sulla base del “Commissario straordinario per i beni confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri” [ ], abbiamo questo quadro dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2009: - totale beni immobili confiscati: 8.933; - totale aziende confiscate: 1.185. Quindi si legge “ Su 8.933 beni immobili confiscati 5.407 (pari al 60,5%) sono stati destinati. La maggior parte dei beni destinati (86%) è stata consegnata agli Enti locali per finalità sociali. Il restante 14% è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali” ed ancora: “ Su 1.185 aziende confiscate 388 (pari al 32,7%) sono state destinate. Solo l’11% delle aziende è stato destinato alla vendita o all’affitto. Il restante 89% è andato in liquidazione”. Un ulteriore dato utile a capire il quadro è questo: “ Su 5.407 beni immobili destinati 4.738 sono stati effettivamente consegnati, mentre i restanti 669 sono in attesa di consegna”. Bene (anzi male) i dati delle relazioni ufficiali, come si può vedere parlano di beni “destinati/consegnati” e non di beni “riutilizzati” a fini sociali. Una differenza sostanziale, ma che viene taciuta dai grandi promotori di appelli e contro-appelli sul tema della confisca. Quando si parla di destinazione/consegna si intende che l'Agenzia del Demanio, che ha in carico tutti i beni una volta scattata la confisca, passa le chiavi allo Stato piuttosto che ai Comuni dei beni confiscati, ma questo non significa affatto che i beni vengano riutilizzati a fini sociali! Entro un anno dalla confisca il bene deve essere destinato per legge, pena, in assenza di una destinazione reale, la nomina di un Commissario straordinario da parte del Prefetto. Ed allora, per fini statistici e di “efficienza” sulla carte il Demanio procede alle destinazioni, ed il fatto che restino solo “su carta” poco importa, tanto nessuno ne parla. E non se parla nonostante che la percentuale per il riutilizzo a fini sociali dei beni sia estremamente bassa, perché, ad esempio la lista dei beni confiscati non viene resa pubblica dal Demanio! Si parla di briciole, tanto che il dato diviene evidente nella stessa ultima relazione citata del Commissario Straordinario, quando si legge: “ il valore del patrimonio destinato nei 18 mesi di mandato ammonta a 230 milioni di Euro”. .. e come detto il valore dei beni confiscati effettivamente riutilizzati è ancora più ridotto. Ed allora ricordiamo i dati sulla ricchezza delle mafie? Bene si parla di mille miliardi di euro di capitale consolidato! (2) i limiti della normativa Rognoni – La Torre sono evidenziati anche, come ricordato, dalla stessa Commissione Antimafia E non si comprende perché anche su questo delicato e fondamentale tema vi debba essere l'ennesima azione di disinformazione di massa. I dati ed i fatti (che confermano quanto detto al punto 1) sembra che non contino nulla davanti alle campagne mediatico-politiche. Vediamo quanto scritto dalla stessa Commissione (relatore Lumia) nel 2007: I dati provenienti dal Ministero della Giustizia testimoniano con sufficiente chiarezza che il procedimento di confisca, destinazione ed assegnazione giunge a dare frutti concreti su meno del 15% degli immobili sottoposti a provvedimento”. Si evidenzia poi dove sia il problema di fondo per il contrasto alle ricchezze mafiose che come abbiamo visto evidenzia quanto le norme vigenti ormai siano obsolete: “ Appare accresciuta, infatti, la capacità delle organizzazioni mafiose di agire come soggetti economici sui mercati, distorcendone i meccanismi di funzionamento, attraverso l’utilizzo delle enormi risorse economiche e finanziarie reperite nella gestione delle molteplici attività illecite - dal traffico degli stupefacenti al contrabbando, dalla speculazione edilizia agli appalti pubblici, al racket ed all’usura - svolte anche oltre i confini nazionali, e spesso in sinergia con gruppi criminali stranieri”. Un altro passaggio decisivo per capire lo stato delle cose è questo: “ Un dato di estrema importanza è rappresentato dal raffronto tra la percentuale dei beni destinati e quella dei beni ancora da destinare; in proposito, la Sicilia presenta la situazione evidentemente più complessa, poiché circa il 65% dei beni confiscati risulta ancora da destinare” Dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che l’84% dei beni assegnati è stato assegnato ai Comuni ed il resto allo Stato, prevalentemente per finalità di ordine pubblico. Tenendo, inoltre, conto del valore economico, la percentuale dei beni mantenuti allo Stato sale dal 16% al 28%”. Ma nella stessa relazione della Commissione Antimafia si comprende anche che la questione “dei beni confiscati” così come strutturata oggi vede pesanti e gravi responsabilità dell'Agenzia del Demanio, riprendendo anche quanto espresso dalla Corte dei Conti rispetto ai costi di gestione che gravano su tale gestione dei beni confiscati: “ Dai documenti trasmessi alla Commissione dall’Agenzia del Demanio non è stato possibile trarre indicazioni utili in ordine ai costi della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata; tale aspetto, d’altro canto, era stato già rilevato dalla Corte dei Conti in sede di referto redatto a seguito dell’indagine, approvata dalla Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con delibera n. 1 del 2004 e tesa a verificare l’idoneità del sistema organizzativo e strumentale e le capacità degli organi coinvolti nel procedimento di destinazione a fini istituzionali e sociali dei beni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 109. Di contro, è da far rilevare che, nel corso delle audizioni dinanzi alla Commissione, il direttore generale della predetta Agenzia non ha ritenuto di riferire dell’esistenza di un bando - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria nel mese di aprile 2007 - relativo all’appalto di “Prestazioni professionali di supporto all’Area dedicata alla gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, per l’elaborazione e l’implementazione di un sistema di programmazione e di monitoraggio delle prese in carico e delle destinazioni”, per l’importo di 800.000 euro. Dal capitolato tecnico dell’appalto si rileva che il supporto richiesto è relativo ad “elaborazione ed aggiornamento del piano di programmazione delle attività per la presa in carico dei beni (…)”; alla “definizione delle strategie per il superamento degli eventuali ostacoli evidenziati”; alla “individuazione (…) di attività/progetti specifici volti ad accelerare e a rendere più efficace l’azione dell’Agenzia, proponendo modalità operative di applicazione della normativa in vigore per la destinazione dei beni (…)”. La Commissione intende sottolineare la gravità dell’omissione, aggiungendo che il bando è relativo ad attività che a prima vista, sembrerebbero rientrare nelle attività che l’Agenzia del Demanio avrebbe già dovuto svolgere ordinariamente con proprio personale e non rivolgendo all’esterno le ricerche. Tanto più, che al personale da reclutare è richiesto un minimo di doti di managerialità e di conoscenza dei processi in ambito pubblico, che certamente costituiscono patrimonio dei dirigenti di cui l’Agenzia del Demanio già dispone. Se, invece, la ricerca fosse stata dettata dall’esigenza di acquisire figure professionali di cui l’Agenzia non dispone, ciò confermerebbe le ragioni cui molti attribuiscono i difetti dell’attuale gestione” . A seguito delle audizioni e dell'esame della documentazione la Commissione ha inoltre constatato nel dettaglio “ le criticità... che ostacolano la procedura di destinazione di oltre l’80% dei beni in gestione (solo il 18% dei beni confiscati, infatti, risulta privo di criticità), riguardano: l’occupazione (per il 30%), la presenza di gravami o procedure esecutive (36%), l’appartenenza al patrimonio di aziende confiscate (35%), le confische pro-quota (10%), e la pendenza di incidenti di esecuzione per la revoca della confisca (7%)”. (3) i beni confiscati (anche quelli immobili) vengono già alienati e venduti, anche se nessuno pare volerlo dire, e bisogna sottolineare che per quanto concerne le “vendite” dei beni immobili la legge attuale non prescrive alcuna limitazione o verifica. Per i beni confiscati costituiti dalle aziende la normativa prevede esplicitamente la vendita e dalla Relazione già citata della Commissione Antimafia si comprende la situazione: “ Per quanto concerne le aziende confiscate (al 100% o per una quota di maggioranza), al 31 dicembre 2006 risultavano essere pari a 831... Il 28% (pari a 227 aziende) delle aziende confiscate resta ancora da destinare, mentre per le restanti 574 aziende la gestione attiva è considerata conclusa dall’Agenzia del Demanio. In particolare, 36 di esse sono state destinate alla vendita o all’affitto; per 209 di esse è conclusa o è in corso di conclusione la procedura di liquidazione; 137 aziende sono pervenute in stato fallimentare; 168 sono state cancellate dal Registro delle imprese; per 24 aziende, infine, la gestione è stata chiusa per revoca della confisca o per vendita o cessione disposta dall’Autorità Giudiziaria. Secondo le previsioni dell’Agenzia del Demanio, delle 227 aziende ancora da destinare, solo 38 aziende risultano attive. In sintesi, dai dati forniti dall’Agenzia del Demanio risulta che, sul totale delle aziende confiscate, meno del 5% si trova nella condizione di rispondenza alle astratte previsioni della legge n.109 del 1996, sì da poter essere destinate alla vendita o all’affitto. L’attività condotta dall’Agenzia del Demanio in materia di aziende confiscate si muove su due direttrici orientate, l’una, sulle aziende attive e, l’altra, sulle aziende in liquidazione. Per le aziende attive, l’Agenzia si è posta l’obiettivo di procedere ad una più celere destinazione, al fine di salvaguardarne i livelli produttivi; per le aziende in liquidazione, invece, l’obiettivo dell’Agenzia mira al contenimento dei costi di gestione attraverso una celere chiusura delle procedure di liquidazione” . Quindi se per le aziende confiscate non vi è tabù ad usare la parola “vendita” per i beni immobili non si osa pronunciarlo. Vediamo sempre un passaggio della Relazione della Commissione Antimafia relativo ai beni immobili che secondo la Legge Rognoni – La Torre dovrebbero andare allo Stato o assegnate per attività di finalità sociali: “ per quanto concerne i beni gravati da ipoteche o da procedimenti esecutivi (che occupano una fetta pari al 36% degli immobili in gestione), l’Agenzia del Demanio appare orientata alla ricerca di soluzioni di transazione, rispetto alle quali è necessario osservare la mancanza di una esplicita previsione di legge che autorizzi la cessione di una parte degli immobili a titolo di transazione, oltre alla mancanza di un apposito Fondo a cui accedere nel caso in cui si pervenga alla definizione di un accordo di transazione”. Vogliamo tradurre cosa significa questo passaggio? Vogliamo svelare ciò che sempre più spesso mortifica il lavoro degli agenti dei reparti investigativi dello stato che operano con fatica per arrivare ai sequestri ed alle confische? Ecco qui: la legge che tanto si acclama perché, si afferma (mentendo), non permette la vendita dei beni immobili confiscati, in realtà ha un buco enorme che permette non solo la vendita ma anche l'assenza di ogni verifica e controllo! Infatti mentre sembra che il Legislatore faccia finta di nulla pur sapendo, e la cosiddetta antimafia sociale e civile si spella le mani per qualche briciola riconsegnata alla collettività tacendo i fatti, le mafie, che sanno fare gli affari – visto che vivono per questo -, si sono adeguate. Sui beni acquisiti con il denaro sporco poggiano garanzie ed ipoteche per avere dalle Banche mutui e prestiti. La Legge non prevede alcuna responsabilità di rischio per le Banche, così quando scatta il sequestro e la confisca ne lo Stato, ne il Demanio, ne i Comuni riscattano quei beni, le Banche non cedono sino ad ottenere con il passare del tempo l'acquisizione di tali beni che poi vengono prontamente venduti all'asta! Chiaro? Avete mai sentito i soloni dell'Antimafia dirlo? Assolutamente no, così come si sottrae, ad un elementare dovere di chiarezza, tutto il sistema dell'informazione televisiva e non. Tutto questo non si dice, e mentre su questo si tace, le vendite avvengono senza alcun controllo ed allora sì che il mafioso di cui la Banca è stata complice (quanto meno per non aver segnalato i movimenti sospetti di riciclaggio, come previsto dalla legge e della Direttiva Ue) può riprenderselo come vuole il bene che con fatica lo Stato gli aveva confiscato! Nell'ultimo anno vi è stato senza dubbio qualche sforzo in più in questo ambito per “riscattare” alcuni dei beni ipotecati, ma risulta chiaramente improponibile che lo Stato debba “pagare” per avere la disponibilità di un bene confiscato. Ma questo aspetto “economico” lo approfondiamo al punto (5). (4) chi decide chi può avere un bene confiscato in uso sociale se solo pochi eletti possono “sapere” quali beni vi sono? Qui si inserisce un altro aspetto centrale della questione. Un punto su cui tutti sanno ma nessuno parla. Tutto parte da un fatto: la Legge Rognoni – La Torre stabilisce che i beni immobili destinati a finalità sociali debbano essere assegnati per realizzare attività di utilità sociale. Quindi vediamo come funziona: - il quadro di quali beni immobili confiscati sia disponibile per essere destinato e assegnato lo ha l'Agenzia del Demanio; - i Comuni hanno il quadro nel momento in cui il Demanio, in accordo con il Comune ed il Prefetto (che ha il compito di controllo su tutto l'iter), procede nel consegnare il bene confiscato al Comune sulla base di una destinazione sociale già definita. Chiara oltre alla norma è sempre la relazione del 2007 sui beni confiscati della Commissione Antimafia: “Nel caso in cui il bene confiscato sia costituito semplicemente da un bene immobile, esso può, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965: a. essere mantenuto al patrimonio dello Stato per fini di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, sempre che non si debba procedere alla vendita del bene per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; b. essere trasferito al patrimonio del Comune ove l’immobile si trova, per finalità istituzionali e sociali. In questo caso, il comune può: - amministrare direttamente il bene (sempre con le medesime finalità); - assegnare il bene in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni di volontariato, etc.” Vi è un piccolo particolare: la lista dei beni confiscati il Demanio non la rende pubblica. Nemmeno se un'associazione di volontariato, un gruppo di associazioni ed organizzazioni, un onlus, richiedono formalmente al Demanio di averne copia ci riescono; ricevono una raccomandata dell'Agenzia del Demanio che ufficialmente dichiara che tale lista è non è pubblica. Nulla serve sottolineare che le confische siano effettuate con ordinanze pubbliche da parte dell'Autorità Giudiziaria, quella lista è impossibile da recuperare. Ed allora come fa una realtà sociale o un gruppo di realtà che vorrebbero promuovere un progetto di utilità sociale in un bene confiscato a richiederlo? Semplice: non possono! O si è a conoscenza diretta dell'esistenza di un bene confiscato e per vie traverse si riesce ad ottenere la documentazione sullo stesso si può procedere per presentare un progetto di attività sociali e presentarlo richiedendo l'assegnazione del bene confiscato in questione. Ma vi sono pressoché possibilità quasi certe che se non si è nella “cerchia” degli amici degli amministratori la richiesta non solo non verrà accolta, ma solitamente non riceve nemmeno riscontro. Nulla vale spesso richiedere alle Autorità... il silenzio su questo campo è devastante. Ed è quindi così che in Italia vi è una sorta di “monopolio” sull'uso sociale dei beni confiscati. Quello di poche associazioni “istituzionalizzate” che svolgono un opera meritoria me non risolutiva del problema. Le uniche realtà che per i propri rapporti con pezzi delle Istituzioni e della politica riesce ad avere assegnati i beni. Ed è così che, ad esempio, nascondo negozi che sono costantemente in perdita economica (altro che promozione di esperienze virtuose), piuttosto che realtà dove, ad esempio, vengono assunti amici e parenti del dirigente di partito o sindacato... Ed è sempre in questo quadro “bloccato” che magari nascono cooperative su terreni confiscati, prendiamo il caso di quelli sottratti alla famiglia Riina, dove si coltiva grano che poi sarà macinato previo pagamento del servizio nel Mulino della famiglia Riina. Chiaro? Poi abbiamo beni confiscati che vengono assegnati come “sedi di associazioni” che spesso con tale destinazione non hanno alcuna ricaduta sul territorio in termini di “bonifica”. Ed ancora: beni che vengono destinati dal Demanio al Comune e quindi assegnati ad una o più realtà e poi restano chiusi per anni con effetto devastante del messaggio trasmesso alla comunità, che continuerà a vedere che il boss mafioso che ha subito il sequestro continua ad avere una sorta di “controllo” tale da bloccare il riutilizzo. E' questo lo spirito e l'efficacia della Legge Rognoni – La Torre? Crediamo di no, ma è in questo quadro che diviene più chiaro che la mobilitazione contro la “vendita” dei beni non è altro che la difesa di una situazione disastrosa che però garantisce una sorta di monopolio nella gestione dei pochi (come abbiamo visto) beni confiscati assegnati effettivamente. (5) tutto questo non solo non produce i risultati di ricaduta auspicati dalla Rognoni – La Torre ma ha costi pesanti Infatti, oltre a quanto visto ai punti precedenti, occorre considerare che per promuovere il recupero dei beni confiscati, in un sistema di fatto di “monopolio” e per realtà “amiche” della politica, in una logica chiaramente clientelare, tranne alcune rare eccezioni, servono fondi ed i fondi chi ce li mette? Lo Stato che in cambio ottiene dalla rete di chi detiene il “monopolio” dell'uso sociale dei beni confiscati dei proficui spot su circoscritte realtà, che riattivano “briciole”, per dire che si è fatto e che si fa. Vediamo qualche dato, preso dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per i Beni Confiscati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: - le risorse stanziate dalla Regione Lombardia sono: per l’anno 2009 euro 2.150.000,00 per l’anno 2010 euro 1.850.000,00 Per ogni anno è previsto che il fondo venga utilizzato nella misura del 50% per la estinzione delle ipoteche e il restante 50% per gli interventi di adeguamento. - le risorse stanziate dalla Regione Lazio sono: per l'anno 2009 euro 2.300.000,00 per l'anno 2010 euro 4.600.000,00 - le risorse stanziate per la Regione Calabria tra FAS Calabria 2007-2013, POR Calabria e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 1.800.000,00 per l'anno 2010 euro 31.281.965,27 - le risorse stanziate per la Regione Campania tra FAS Campania 2007-2013, POR Campania e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 3.576.405,00 per l'anno 2010 euro 23.493.833,84 - le risorse stanziate per la Regione Puglia tra FAS Puglia 2007-2013, POR Puglia e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 750.000,00 per l'anno 2010 euro 27.849.275,13 - le risorse stanziate per la Regione Sicilia tra FAS Sicilia 2007-2013, POR Sicilia e PON Sicurezza sono: per l'anno 2009 euro 10.647.605,04 per l'anno 2010 euro 142.398.687,96 Oltre a questi occorre considerare che vi sono i finanziamenti degli Enti Locali per le sistemazioni strutturali e per sostenere attività in perdita, che spesso non sono di “utilità sociale” ma prettamente “auto-referenti” e clientelari. Questo sistema di fatto, alla fine soffoca le realtà effettivamente utili socialmente e le obbliga di fatto ad entrare nel circuito del soggetto “monopolista” che non a caso difende strenuamente questo tipo di norma. Inoltre si sono evidenziate pesanti e diffuse problematiche per la disinvoltura con cui Demanio e Comuni spesso hanno seguito i beni a proprio carico, rispetto alle spese correnti. Infatti, quando si è in presenza di appartamenti, si è verificata la totale assenza da parte di Demanio o Comune delle spese di amministrazione e di eventuali interventi straordinari, causando un danno consistente a carico dei condomini che così hanno avuto un effetto totalmente negativo a seguito della confisca, altro che ricaduta positiva per la comunità”. Questi finanziamenti sono solo una parte, infatti se poi allarghiamo il discorso ai beni confiscati consistenti in terreni, dobbiamo aggiungere i contributi pubblici che vengono stanziati come contributo per allevanti o agricoltura. Per capire di ciò che parliamo, visto che non lo abbiamo ancora affrontato, ecco un quadro della questione “Terreni confiscati” così come riportato dall'ultima relazione del Commissario Straordinario per l'anno 2009: “ Una prima attività dell’Ufficio, condotta a seguito della sottoscrizione del citato protocollo, si è concretizzata con la comunicazione all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura degli elenchi identificativi dei terreni definitivamente confiscati nell’anno 2008 e nell’anno 2009 (fino al mese di aprile) al fine di portare in evidenza la qualità catastale degli stessi terreni e l’esistenza di beneficiari di aiuti in agricoltura su tali beni. Dallo scambio di informazioni tra l’Ufficio e l’AGEA è emerso che oltre il 91% dei terreni definitivamente confiscati nel citato periodo di riferimento si trova in Sicilia, Calabria e Puglia, con una superficie totale pari a 4.317.917 mq. Di questa superficie, oltre la metà ha una natura catastale dedicata ai pascoli. Mentre per il 18% a seminativi. Il restante 25% ha una qualità catastale destinata a vigneti, uliveti o altro. Inoltre è emerso che, su taluni terreni, sono presenti cooperative sociali che percepiscono aiuti in agricoltura a testimonianza di una conduzione attiva dei citati terreni confiscati.” Come per i beni immobili, quindi, anche sull'aspetto dei terreni confiscati il discorso non cambia: quelli che vengono riutilizzati sono “briciole”, più utili agli spot che ad attuare pienamente lo spirito della Legge Rognoni-La Torre... a fronte anche di un consistente investimento di denaro pubblico. Inoltre non si può tralasciare il costo passivo che comporta l'impossibilità di vendita dei beni non immobili che non vengono utilizzati. Alcuni esempi. Le imbarcazioni ed auto che vengono sequestrate e poi confiscate che fine fanno? In piccolissima parte vengono utilizzate da reparti dello Stato e nella grande maggioranza dei casi finiscono in magazzini e capannoni per cui lo Stato deve pagare affitto e custodia. E quando si sequestrano, come recentemente avvenuto a Bari, centinaia di cavalli? Anche qui, se non si possono vendere lo Stato deve investire per mantenerli e curarli in qualche posto. Anche in questo ambito, quindi, non vi è quindi utilità sociale, bensì un costo che grava sulla collettività e che invece, con la vendita di tali beni, potrebbe divenire risorsa. In conclusione A questo punto prima di tirare le somme riteniamo indispensabile considerare tre punti essenziali: - i reparti investigativi e operativi, a partire dalla DIA, hanno subito negli anni continui e pesantissimi tagli alle risorse ed ai mezzi a disposizione, compromettendo pesantemente il potenziale che la preparazione e la determinazione delle diverse squadre hanno saputo dimostrare; - presso le Procure, i Tribunali e le Prefetture (che con le riforme 2008 e 2009 assumono un ruolo centrale nella gestione delle confische) hanno sempre meno risorse a disposizione e per quanto riguarda Procure e Tribunali, come abbiamo visto, non hanno spesso uffici specializzati alle misure di prevenzione patrimoniale; - il sistema di tutela dei testimoni di giustizia, così come i sostegni ai familiari delle vittime, ha risorse irrisorie a disposizione. Ciò se per i familiari delle vittime potrebbe essere risolto con un aumento delle risorse destinate al sostegno, per i testimoni di giustizia rappresenta la necessità di costruire un sistema di protezione e mimetizzazione efficace, capace di garantire il pieno reinserimento sociale dei nuclei familiari coinvolti in quello che oggi è un “girone infernale”. Questa situazione, sintetizzata in questi tre punti, allo “stato dei fatti”, mina alla radice l'efficacia dell'azione di contrasto alle mafie. Perché se è vero che è necessario aggredire il patrimonio delle mafie, ovvero la forza reale su cui basa la sua forza di infiltrazione e condizionamento la nuova mafia (non più quella contadina!), occorre rispondere ai rilievi che abbiamo nei diversi punti affrontato (a partire dalla questione del contrasto al riciclaggio!) ed occorre mettere nelle condizioni i reparti investigativi e operativi dello Stato così come la Magistratura di indagare ed agire; occorre che i cittadini che denunciano sappiano che possono fidarsi dello Stato e quindi possano contribuire facendo la propria parte denunciando le organizzazioni mafiose, e le vittime devono sentire che non sono sole e isolate. Il resto sono chiacchiere, sono solo parole, spot e demagogia pura e semplice. Ecco che quindi occorre smetterla di considerare la mafia come un ALIBI. Non si può fare questo perché arriva la mafia, non si può fare quello perché arriva la mafia e così via... sono le motivazioni che stiamo continuamente sentendo e che non fanno altro che rafforzare la capacità di infiltrazione e condizionamento delle mafie stesse. Se è necessario un intervento, un opera la si deve fare, impedendo ogni possibile infiltrazione. Se si rinuncia alla normalità ed alla necessità per paura della mafia lo Stato ha già perso! Ed allora, ad esempio, per concludere, veniamo alla questione della discussione scatenatasi in queste settimane sull'ipotesi di vendita dei beni confiscati. I beni confiscati si possono vendere! Già avviene (e chi oggi urla lo tace) ed avviene senza regolamentazione e controlli. Se è vero che il rischio è quello che i “prestanome” possano acquistare i beni confiscati che vanno all'asta (cosa che già può avvenire), si stabiliscono quindi delle norme che prevedano lo scattare di un annullamento della vendita nel momento in cui i soggetti preposti (DIA e Tribunali) attestino con consistenti indizi che il bene confiscato acquistato da tizio è in realtà in uso o nella disponibilità di tale mafioso o sodalizio criminale, e con la pena aggiuntiva di perdita di quanto pagato per l'acquisto e l'eventuale confisca degli altri beni del “prestanome”. E' così difficile? E' meglio mantenere una situazione ingestibile in cui grande parte dei beni confiscati alle mafie vengono lasciati ad uno stato di abbandono (spesso in uso agli stessi mafiosi o familiari a cui sono stati confiscati)? E' meglio far credere come vera una realtà che è falsata senza considerare che questo stato di cose è devastante proprio in quei territori dove i beni sono stati confiscati ed i boss “dimostrano” che nessuno osa utilizzare quei beni? Si stabilisca, annualmente, sulla base di progetti specifici di effettiva utilità sociale (e non come sedi di tizio o caio), quanti beni confiscati servono a fini sociali, così come quanti ne occorrono per i reparti di Pubblica Sicurezza o Servizi alla persona, si trattengano al patrimonio dello Stato questi e si vendano gli altri. Finiamola di prenderci in giro: l'antimafia è una cosa seria... e non può essere piegati dagli interessi opportunistici, clientelari e politici! Non si può pensare a delle "briciole", su cui si investono centinaia di milioni i euro all'anno per mantenerli, e non dare le risorse ed i mezzi ai reparti investigativi ed operativi (a partire dalla DIA e del GICO) ed alle DDA per effettuare un efficace azione su larga scala di aggressione al patrimonio delle mafie ed ai "professionisti" che ne tutelano gli interessi. Ed ancora: chi parla e monta campagne contro la vendita perché sarebbe un favore alle mafie, mente deliberatamente o ignora le norme e la realtà. Infatti nel Pacchetto Sicurezza [ Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione” . Questa norma già permette di impedire che i beni venduti possano ricadere in mano ai mafiosi. Se vogliamo essere seri quindi, anziché urlare “vendita uguale regalo a Cosa Nostra”, vediamo di pretendere che la norma garantisca massima operatività e rapidità di intervento. Per questo basta un emendamento integrativo: in coda, dopo "disposizione", aggiungere “e il giudice procede ad una nuova confisca direttamente saltando il sequestro". Con una norma così la mafia non ci proverebbe più e lo Stato dimostra di essere solido e serio! Inoltre la legislazione italiana prevede anche una “banca dati” con i nominativi dei soggetti che sono sottoposti a controlli. Si tratta di quella prevista dal 1° comma dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dove nel primo periodo, dopo le parole «appositi registri» sono state inserite le seguenti: “anche informatici” e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: " Nei registri viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il quest
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, ed. Neldiritto]. Scarpinato è lapidario
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link], approvato nell'estate 2009, l'articolo 8 bis, comma 4, recita: “
