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POLIZIA DI STATO: Pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI


SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 


in composizione monocratica, nella persona  del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente


SENTENZA

(Numero 654/2009)


sul ricorso, iscritto al n. 57395 del registro di Segreteria, promosso da D. G. – nato a “omissis” ed ivi elettivamente domiciliato in via Fillungo n. 7, presso xxxx – avverso il decreto n. 10694, datato 28.10.2002, del Ministero dell’Interno.


Nella pubblica udienza del 03.12.2009, udita la dott.ssa Petracchi per l’INPDAP


Non rappresentato il Ministero dell’Interno.


Non presente né rappresentato il ricorrente.


Visti gli atti ed i documenti  della causa;


Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;


Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;


Vista la Legge 27.7.2000, n. 205


FATTO


1. Con ricorso qui pervenuto il 10.03.2008, il sig. D., in servizio presso la Polizia di Stato fino al 30.09.1997, impugnava il citato decreto n. 10694 con cui – pur riconoscendo che le infermità da lui sofferte fossero dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili a tab. A 7^ ctg – gli veniva negata la relativa p.p.o. in quanto le medesime non comportavano l’inabilità al servizio.


2. L’INPDAP, costituitasi con nota del 04.11.2009, chiede l’estromissione dal giudizio .


3. A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale la rappresentante dell’INPDAP si riporta agli atti - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000.


DIRITTO


1. Preliminarmente, si osserva che, nella presente vicenda, la posizione dell’I.N.P.D.A.P. può essere riguardata solo in relazione al profilo dell’ordinatore secondario di spesa; il che, peraltro, non induce a disporne l’estromissione dal giudizio , atteso che la pronuncia, resa nei termini che si esporranno, viene, comunque, ad estendere i propri effetti nei confronti dell’Istituto medesimo, sia pure nei limiti delle specifiche ...

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