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DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 - Il riciclaggio double face

Antiriciclaggio: preliminari riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della iii direttiva comunitaria 2005/60/ce




Sommario: 1. premessa e novità intervenute; 2. nuova definizione del “riciclaggio”; 3. effetti sulla “collaborazione attiva” dei destinatari indicati nel decreto; 4. conclusioni



  • Premessa



     In aderenza alla delega contenuta nell’articolo 22 della legge 25 gennaio 2006, nr.29 (legge comunitaria 2005), con il decreto legislativo del 21 novembre 2007, nr.231 è stata data una organica attuazione alla iii direttiva  antiriciclaggio relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.


Con le numerose abrogazioni di norme pregresse, oggi, questo testo, si pone come unico riferimento normativo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.


Infatti le abrogazioni integrali riguardano il decreto legge 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991 nr.197, il decreto legislativo 20 febbraio 2004 nr.56 ed i relativi decreti di attuazione (dd.mm. 141,142 e 143/06) e, parzialmente, anche il decreto legislativo 25 settembre 1999, nr.374.Volendo fare una disamina rispetto alla precedente normativa oggi in gran parte abrogata, possiamo notare alcune novità, quali:



  • l’estensione delle norme di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro anche per combattere il finanziamento al terrorismo, procedendo a misure idonee al congelamento dei fondi e delle risorse economiche;

  • il concetto di “adeguata verifica della clientela” che non dovrà essere limitato, come spesso avvenuto in passato, alla mera acquisizione della copia del documento di riconoscimento, ma una costante valutazione nel merito circa il profilo soggettivo del cliente (attività economica svolta, coerenza, disponibilità ad una collaborazione costante, finalità trasparenti, collegamenti, garanzie di terzi etc), secondo una definizione “dinamica” ed in continua evoluzione;

  • la possibilità di selezionare procedure idonee per individuare persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, laddove i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo siano scarsi;

  • la gradualità degli obblighi di “adeguata verifica della clientela” in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;

  • la introduzione di pesanti sanzioni amministrative per la mancata formazione del personale e dei collaboratori;

  • la introduzione nel complesso normativo della inedita definizione di “persona politicamente esposta”;

  • la estensione alla persona giuridica della responsabilità amministrativa per condotte penalmente rilevanti assunte dai dipendenti, in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.




  • Definizione del riciclaggio



        Che il riciclaggio di denaro sporco avesse molteplici facce nella sua esternazione criminale credo che nessuno lo abbia mai messo in discussione.


         Questo evidentemente, lo dico, per tentare di spiegare il titolo del mio breve intervento: il riciclaggio “double face”.


    Le stesse difficoltà per la sua individuazione, a cominciare dallo sforzo info-  investigativo prima e processuale poi, sono lì a dimostrarlo. infatti, non è una sorpresa per nessuno se dico, anche sulla scorta di statistiche non solo nazionali, che l’impegno complessivamente profuso, in rapporto ai benefici ottenuti (procedimenti penali aperti e condanne irrogate) non appare certo incoraggiante, anche a fronte di un elevato e sempre crescente numero di “segnalazioni di operazioni sospette” prodotto.Alla complessità operativa già nota, oggi, per effetto della novella in commento, possiamo dire di aver aggiunto, ove mai ce ne fosse stato bisogno, una ulteriore e indicibile confusione, grazie alla “nuova definizione del riciclaggio”, completamente diversa dal dettato normativo ancora ...
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