Falcone consunting SRL

ANTITRUST: Ampliata l'indagine su GOOGLE







L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


NELLA SUA ADUNANZA del 3 marzo 2010;


SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;


VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;


VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea


(TFUE);


VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002,


concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e


82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);


VISTO l’articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;


VISTA la propria delibera del 26 agosto 2009, con la quale è stata avviata


un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti della


società Google Italy S.r.l., per accertare l’eventuale esistenza di violazioni


dell’articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE), in relazione al servizio


Google News Italia;


VISTA la propria delibera del 3 settembre 2009, con la quale il procedimento è


stato esteso nei confronti della società Google Inc.;


VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, gli elementi acquisiti nel corso


degli accertamenti ispettivi effettuati, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge


n. 287/90, in data 20 novembre 2009, presso le sedi delle società Gruppo



2



Editoriale L’Espresso S.p.A., Società Editrice Il Tempo S.r.l. e RCS Quotidiani


S.p.A., ritenute soggetti in possesso di documenti utili ai fini dell’istruttoria;


CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni


del 20 novembre 2009, emerge che in Italia i contratti di intermediazione per la



raccolta pubblicitaria



 



 


on-line

relativi al programma AdSense sono stati conclusi

dagli editori interessati con la società Google Ireland Limited (nel seguito anche


Google), società costituita secondo le leggi dell’Irlanda;


CONSIDERATO che nei suddetti contratti conclusi dagli editori per



l’affiliazione al programma AdSense la percentuale di



 



 


revenue-sharing

ad essi

spettante è definita senza che Google fornisca alle controparti elementi utili a


verificare la determinazione dei corrispettivi effettivamente percepiti;


CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 12 del contratto denominato


“Termini e Condizioni Generali del Programma AdsenseTM Online di Google”,


acquisito in sede ispettiva, gli utenti del programma AdSense ricevono come


corrispettivo somme determinate da Google di volta in volta a sua assoluta


discrezione; Google non assume alcun obbligo di comunicare come tale quota


sia calcolata; i pagamenti sono calcolati esclusivamente sulla base dei registri


tenuti da Google; e Google può modificare in qualsiasi momento la struttura di


determinazione dei prezzi e/o dei pagamenti a sua esclusiva discrezione;


RITENUTO che le previsioni che disciplinano il contratto per l’adesione al



programma AdSense non consentono agli editori di siti



 



 


web

affiliati di

conoscere in maniera chiara, dettagliata e verificabile elementi rilevanti in


ordine alla determinazione dei corrispettivi loro spettanti, attribuendo a Google


diritti che appaiono meramente potestativi in ordine a tali corrispettivi;


RITENUTO che la rilevata assenza di trasparenza e verificabilità concernente


informazioni necessarie a valutare l’attività di intermediazione svolta in


concreto da Google in esecuzione del contratto incide significativamente su


aspetti rilevanti dell’attività commerciale e imprenditoriale degli editori che


aderiscono al programma AdSense, ostacolando, ad esempio, la pianificazione



dello sviluppo e del miglioramento dei propri siti



 



 


web

nonché l’apprezzamento



3



della convenienza di eventuali altre offerte provenienti da intermediari


concorrenti;


RITENUTO, pertanto, di ampliare l’oggetto dell’istruttoria avviata con


provvedimento del 26 agosto 2009 alle condotte relative alla mancanza di


trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori affiliati al


programma AdSense;


RITENUTO altresì necessario ampliare soggettivamente l’istruttoria in corso


nei confronti della società Google Ireland Limited, contestando anche a tale


società la possibile violazione dell’articolo 102 TFUE;


DELIBERA


a) di ampliare l’oggetto dell’istruttoria con riferimento alle condotte relative alla


mancanza di trasparenza e di verificabilità dei corrispettivi spettanti agli editori


affiliati al programma AdSense;


b) di ampliare soggettivamente l’istruttoria nei confronti della società Google


Ireland Limited per accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo


102 TFUE;


c) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del


presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle


parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà


pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la


Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del


termine sopra indicato;


d) che il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Buttà;


e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei


cui confronti si svolge l’istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso



4



la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di


questa Autorità.


Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato


nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE



Luigi Fiorentino



IL PRESIDENTE



Antonio Catricalà



inserito da Giovannifalcone il 2010-03-17 07:59:45
Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News