L'assenza a controllo fiscale da parte del lavoratore è legittima se la madre necessita di sostegno morale e vicinanza in ospedale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 9 marzo 2010, n. 5718
Svolgimento del processo
Con sentenza del 6 giugno 2006 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di G.L. a percepire l'indennità di malattia dal primo giorno di assenza - 3 novembre 2001 - fino ai dieci giorni successivi. La Corte di merito riteneva che illegittimamente l'INPS aveva trattenuto l'indennità sul presupposto che il G. era risultato assente alla visita di controllo durante le fasce di reperibilità, poichè era rimasto accertato nel corso del giudizio che il lavoratore si era allontanato dal proprio domicilio per recarsi a fare visita alla propria madre, ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento di cardiochirurgia; tale circostanza valeva ad integrare un giustificato motivo che rendeva legittima l'assenza del lavoratore alla visita di controllo.
Di questa sentenza l'Istituto domanda la cassazione deducendo un unico motivo. Il lavoratore resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione del D.L. n. 463 del 1983, art. 5, comma 14, convertito nella L. n. 638 del 1983, il ricorrente Istituto deduce l'erroneità della sentenza impugnata e sostiene, formulando al riguardo apposito quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., che il giusto motivo idoneo a giustificare l'assenza alla visita medica domiciliare di controllo durante le fasce orarie di reperibilità deve essere connotato dagli estremi della cogenza, e non anche da una apprezzabile utilità, anche morale.
Il ricorso non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca un giustificato motivo della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine della tutela di altri interessi, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità (cfr. Cass. n. 4247 del 2004).
In particolare, l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza ...

