Falcone consunting SRL

Il bonifico al soggetto fallito non può essere stornato neppure se avvenuto per errore



 
Un bonifico effettuato per errore a un soggetto già dichiarato fallito non può essere stornato per ordine di quest’ultimo. Ove, invece, sia stato stornato, il fallimento può recuperare la provvista dalla banca del fallito, che a sua volta può recuperare l’indebita restituzione dall’originario autore del bonifico.

(Tribunale Genova, Sentenza 16/03/2010, n. 4146/08)

Il Tribunale di Genova si occupa del caso seguente. Il soggetto A corrisponde per errore al soggetto B una somma di denaro tramite bonifico bancario. Accortasi dell’errore ne chiede e ottiene lo “storno” rientrando in possesso della somma. Il problema è che il soggetto B, alla data del bonifico originario, risultava già fallito, Il curatore agisce ex art. 44 legge fallimentare nei confronti della su cui era il conto del fallito e riacquisisce la disponibilità della somma alla massa fallimentare. La banca del fallito agisce allora nei confronti del soggetto A, per la ripetizione dell’indebito rappresentato dalla restituzione di somma che ...
Questo Articolo è riservato per gli Iscritti
L'iscrizione è completamente gratuita
Feed RSS
RSS 2.0   RSS 2.0
Adv google
Altre News