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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: Membri del Parlamento - Inammissibile

SENTENZA N. 113

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso dal Tribunale di Roma - Collegio per i reati ministeriali nel procedimento penale a carico di A. P. S. ed altri con ordinanza del 27 febbraio 2009, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione di A. P. S. nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi l’avvocato Paola Balducci per A. P. S. e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 27 febbraio 2009, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), «nella parte in cui prevede l’obbligo per il giudice per le indagini preliminari di richiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento».

Il Collegio rimettente riferisce, in punto di fatto, che, a seguito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nell’ambito di una «complessa attività investigativa» svolta dalla Procura della Repubblica di Potenza nei confronti di due imprenditori, sarebbero emersi plurimi episodi di corruzione da parte di uno degli indagati nei confronti di un membro della Camera dei deputati, all’epoca Ministro dell’ambiente, con il coinvolgimento – «sia pure in misura minore» – anche di un senatore.

Ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), gli atti erano stati quindi trasmessi al Collegio rimettente, il quale – espletati alcuni atti di indagine – aveva tenuto l’udienza camerale prevista dall’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, con riferimento alle disposizioni dell’art. 268, comma 6, cod. proc. pen. (cosiddetta udienza stralcio, per la selezione, secondo le indicazioni fornite dalle parti, delle conversazioni intercettate da utilizzare, previa loro formale trascrizione in contraddittorio).

In base al citato art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, ove il giudice per le indagini preliminari ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, effettuate «nel corso di procedimenti riguardanti terzi», «decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l’autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate». Avendo ritenuta necessaria l’utilizzazione della maggior parte delle intercettazioni eseguite – tra cui quelle relative ai due parlamentari – il Collegio rimettente dovrebbe, dunque, richiedere alle Camere di appartenenza la relativa autorizzazione.

Il Collegio dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della previsione di tale obbligo sotto plurimi profili.

Quanto alla propria legittimazione a sollevare la questione, il rimettente rileva che – come riconosciuto dalla giurisprudenza tanto costituzionale che di legittimità – il collegio per i reati ministeriali cumula, nei procedimenti di sua competenza, le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari; mentre è la stessa norma censurata a prevedere che l’autorizzazione in discorso debba essere richiesta dal giudice per le indagini preliminari, confermando così che, in tale veste, il collegio per i reati ministeriali opera nell’esercizio di funzioni giurisdizionali.

Ciò premesso, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 390 del 2007, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui stabiliva che, in caso di diniego dell’autorizzazione da parte della Camera, la documentazione delle intercettazioni «casuali» di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento dovesse essere immediatamente distrutta e fosse comunque inutilizzabile anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare.

Chiarendo i rapporti tra le ipotesi regolate dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003, la citata sentenza ha rilevato che la prima delle due disposizioni, nel richiedere l’autorizzazione preventiva della Camera per l’esecuzione delle intercettazioni nei confronti di membri del Parlamento, si riferisce alle intercettazioni sia «dirette» che «indirette»: tanto, cioè, alle intercettazioni effettuate su utenze o in luoghi riferibili ad un parlamentare, quanto a quelle che, pur operate su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, mirano comunque a captare le comunicazioni del soggetto politico. Di contro, come si desume dalla clausola di riserva iniziale («fuori delle ipotesi previste dall’art. 4»), l’art. 6, nel prevedere un’autorizzazione successiva per l’utilizzazione delle intercettazioni, ha di mira le intercettazioni «casuali» o «fortuite»: ossia le captazioni avvenute occasionalmente nel corso di int ercettazioni che hanno come destinataria una terza persona.

Sempre in base alla sentenza n. 390 del 2007, tale seconda disposizione, a differenza della prima, non trova copertura nell’art. 68, terzo comma, Cost., il quale – richiedendo l’autorizzazione della Camera per «sottoporre» i membri del Parlamento ad intercettazioni – ha riguardo al solo assenso preventivo, e non anche ad un controllo a posteriori sull’utilizzazione di un’intercettazione già eseguita. Nel sistema costituzionale, inoltre, le norme che prevedono immunità o prerogative a tutela della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione, vanno interpretate nel senso più aderente al testo normativo, non essendone consentita, per il loro carattere eccezionale, l’estensione a casi non espressamente regolati.

Escluso, dunque, che la norma impugnata sia costituzionalmente imposta, essa non potrebbe considerarsi neppure – secondo il Collegio rimettente – costituzionalmente consentita.

Come emergerebbe anche dal riferimento alla «tutela della riservatezza», presente nel comma 1 dello stesso art. 6, detta disposizione sarebbe infatti volta a salvaguardare la riservatezza del parlamentare, ponendolo al riparo dalla «disinvolta diffusione, anche a mezzo della stampa, dei contenuti dei colloqui intercettati».

Ad avviso del giudice a quo, tuttavia, la riservatezza del parlamentare non potrebbe ricevere una tutela rafforzata rispetto a quella di cui gode la generalità dei cittadini: giacché, al contrario, il rappresentante del popolo dovrebbe ritenersi semmai maggiormente esposto a limitazioni della propria sfera privata, per consentire un più penetrante controllo da parte dell’opinione pubblica. Ma anche a non voler aderire a tale tesi, la protezione della riservatezza dell’uomo politico non potrebbe comunque eccedere quella degli altri consociati, posto che, per un verso – secondo quanto affermato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 17 luglio 2003, nella causa Craxi contro Italia) – l’uomo politico ha i medesimi diritti connessi alla privacy di ogni altro soggetto, quanto ai fatti estranei all’esercizio delle sue funzioni; e, per altro verso – come rimarcato dalla Corte costituzi onale nella citata sentenza n. 390 del 2007 – il fenomeno patologico della diffusione sulla stampa del contenuto delle intercettazioni incide, di per sé, sulla generalità dei cittadini.

In conclusione, quindi, la norma censurata introdurrebbe una garanzia non solo non prevista dall’art. ...
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