INTERCETTAZIONI "POLITICHE": La Corte costituzionale mette i paletti per definire il confine tra intercettazioni "indirette" e "casuali".
Mentre il tema delle intercettazioni telefoniche è sempre al centro del dibattito politico-mediatico, con due decisioni la Corte costituzionale interviene a fissare le regole che presiedono le intercettazioni del parlamentare.
Nel ritornare sulla questione, che era già stata affrontata nella sentenza n. 390 del 2007 (con cui era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, l. n. 140 del 2003, nella parte in cui stabiliva che, in caso di diniego dell’autorizzazione da parte della Camera, la documentazione delle intercettazioni “casuali” di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento dovesse essere immediatamente distrutta e fosse comunque inutilizzabile anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare), la Corte ha propugnato una nozione restrittiva di intercettazioni “casuali”, per le quali non occorre alcuna autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, l. legge 20 giugno 2003, n. 140 era stata sollevata sia dal tribunale per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma aveva sollevato, sia dal g.i.p. che dal tribunale di Napoli; secondo i remittenti, pur con diverse sfumature, la norma censurata sarebbe incostituzionale nella parte in cui prevede l’obbligo per il giudice per le indagini preliminari di richiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento.
Ad avviso dei remittenti, la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentati non solo non prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza.
La latidutine della protezione accordata alla riservatezza del parlamentare comporterebbe l’eliminazione dal panorama processuale, tramite la sanzione di inutilizzabilità, di una prova legittimamente formata che spesso soi rivela decisiva. Incalzano i giudici partenopei: la disciplina censurata lederebbe anche gli artt. 102 e 104, primo comma, Cost., giacché, in contrasto con il principio di separazione dei poteri, attribuirebbe alle Camere un potere di sindacato sulla gestione processuale di una prova già legittimamente formata.
La Corte, in entrambi i casi, ha dichiarato le questioni inammissibili per carenza di descrizione della fattispecie e, quindi, per difetto di motivazione sulla rilevanza; matrice comune delle due sentenze, è l’accoglimento di una nozione restrittiva di intercettazione “casuale”
Nella sentenza n. 113, la Corte ha preso le mosse dalla decisione n. 390 del 2007, in cui si era sottolienato che la disciplina dell’autorizzazione preventiva, delineata dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 in ...
Nel ritornare sulla questione, che era già stata affrontata nella sentenza n. 390 del 2007 (con cui era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 6, commi 2, 5 e 6, l. n. 140 del 2003, nella parte in cui stabiliva che, in caso di diniego dell’autorizzazione da parte della Camera, la documentazione delle intercettazioni “casuali” di conversazioni o comunicazioni di membri del Parlamento dovesse essere immediatamente distrutta e fosse comunque inutilizzabile anche nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare), la Corte ha propugnato una nozione restrittiva di intercettazioni “casuali”, per le quali non occorre alcuna autorizzazione da parte della Camera di appartenenza del parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, l. legge 20 giugno 2003, n. 140 era stata sollevata sia dal tribunale per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma aveva sollevato, sia dal g.i.p. che dal tribunale di Napoli; secondo i remittenti, pur con diverse sfumature, la norma censurata sarebbe incostituzionale nella parte in cui prevede l’obbligo per il giudice per le indagini preliminari di richiedere alla Camera di appartenenza l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni cui ha preso parte un membro del Parlamento.
Ad avviso dei remittenti, la norma censurata introdurrebbe una garanzia a tutela della riservatezza dei parlamentati non solo non prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. ma anche ingiustificata rispetto al trattamento riservato alla generalità dei cittadini e, come tale, lesiva del principio di eguaglianza.
La latidutine della protezione accordata alla riservatezza del parlamentare comporterebbe l’eliminazione dal panorama processuale, tramite la sanzione di inutilizzabilità, di una prova legittimamente formata che spesso soi rivela decisiva. Incalzano i giudici partenopei: la disciplina censurata lederebbe anche gli artt. 102 e 104, primo comma, Cost., giacché, in contrasto con il principio di separazione dei poteri, attribuirebbe alle Camere un potere di sindacato sulla gestione processuale di una prova già legittimamente formata.
La Corte, in entrambi i casi, ha dichiarato le questioni inammissibili per carenza di descrizione della fattispecie e, quindi, per difetto di motivazione sulla rilevanza; matrice comune delle due sentenze, è l’accoglimento di una nozione restrittiva di intercettazione “casuale”
Nella sentenza n. 113, la Corte ha preso le mosse dalla decisione n. 390 del 2007, in cui si era sottolienato che la disciplina dell’autorizzazione preventiva, delineata dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 in ...
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