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GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…

Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto alla gravità dei danni provocati dalla condotta illecita di qualche dipendente (apicale e/o sottoposto), tanto dalle cautele e  misure interne adottate per una efficace azione di prevenzione e contrasto volte a scongiurare tali eventi dannosi.


Ne consegue, anche per effetto della responsabilità amministrativa imputabile alle società, associazioni o enti forniti di personalità giuridica - ex decreto legislativo 8 giugno 2001, nr.231 – per illeciti derivanti da reato, l'assoluta necessità di dotarsi di un “modello organizzativo”. L'adozione di tale “modello di organizzazione”, per una banca, è e rimane prerogativa esclusiva del  Consiglio di Amministrazione  o Consiglio di Gestione (anche in base alla scelta del sistema di governo, monistico o dualistico, secondo le norme del nuovo diritto societario ex d.lgs nr.6/2003).


Un ruolo fondamentale, nella verifica e controllo del modello organizzativo adottato dalla  banca, deve essere esercitato dal Collegio sindacale – ex art. 2403 del codice civile (1) (2) , soprattutto con riferimento all'art.10 della legge nr.197/91 (3) ovvero agli articoli 5, 6 e 7 del decreto lgs n.231/01, significando di:



  • verificare l'avvenuta adozione dei modelli richiesti dalle diverse norme in  vigore;

  • valutarne la serietà, ...
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