Evoluzione storica del delitto di riciclaggio di denaro sporco
evoluzione storica del delitto di riciclaggio di denaro sporcoprima di addentrarci nel commento dettagliato della legge quadro dell’antiriciclaggio esistente nel nostro paese, continuiamo nelle elencazione delle diverse normative che si sono succedute fino ai giorni nostri, in aderenza alle diverse direttive comunitarie.
legge 9 agosto 1993, nrr.328 – che ha sostanzialmente ampliato, praticamente a dismisura, la platea dei reati presupposto del riciclaggio di denaro sporco.
infatti, le quattro fattispecie di reato originariamente elencate nell’art.648 bis del codice penale, sono state sostituite con la formula ””….provenienti da delitto non colposo””.
e’ con siffatta formulazione che è stato possibile inquisire per riciclaggio la moglie del funzionario del banco di napoli che si era appropriato di una cospicua somma dell’istituto di credito o, nel recente periodo, la moglie del rag. f.tonna (vicenda parmalat).
in assenza della innovazione normativa, in ambo i casi, le due consorti, al massimo, sarebbero state inquisite per favoreggiamento e/o concorso in “appropriazione indebita”, ovvero nell’associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta nel caso recente della parmalat.
aggiungo che, per quanto ne parleremo più avanti, la stessa novella in commento, ha gettato le basi per la creazione di una ulteriore ed importante fattispecie criminosa del riciclaggio da evasione fiscale, in conseguenza della specifica ed ulteriore modifica alla vecchia legge nr.516/82 denominata “manette agli evasori”, intervenuta nel marzo 2000.
decreto legislativo 26 maggio 1997, nr.153 - di adeguamento della normativa sull’antiriciclaggio alla direttiva comunitaria.
questo decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, ha migliorato in termini significativi il rapporto delle banche verso la istituzione in generale, migliorando molto la c.d. “collaborazione attiva”.
i due concetti basilari introdotti nella vecchia disciplina contenuta nella legge nr.197/91 sono:
• potestà informativa e gestionale dell’ufficio italiano cambi di tutte le segnalazioni di operazioni sospette.
con la vecchia disciplina dell’art.3 della legge nr.197/91, la segnalazione di operazione sospetta prodotta dall’intermediario abilitato, veniva inviata alla questura territorialmente competente.
il citato ufficio di polizia, ricevuta la “segnalazione”, nell’arco dei successivi 15 giorni, convocava il responsabile di filiale o comunque il funzionario della banca autore della “informativa”, per sentirlo quale persona informata sui fatti.
nel verbale all’uopo prodotto, venivano disquisite e commentate le ragioni del sospetto in termini più dettagliati, in aderenza alle domande formulate dallo stesso ufficio inquirente.
con l’eventuale “rinvio a giudizio” del cliente, ...

