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MALAGIUSTIZIA: Cause di lavoro e previdenziali, niente applicazione automatica del bonus per processi troppo lunghi

Fonte: cassazione.net======================Infatti, nonostante “la rilevanza” e il danno che queste controversie, più di altre, possono provocare al cittadino che aspetta una decisione, in Italia non esiste un’applicazione automatica del beneficio. Il giudice dovrà sempre valutare “la posta in gioco” e il ritardo.Con la sentenza n. 7559 del 29 marzo 2010, la prima sezione civile della Suprema corte se da un lato non ha riconosciuto l’erogazione automatica del bonus, previsto dalla Corte europea, dall’altro ha affermato un principio favorevole ai cittadini bocciando la decisione della Corte d’Appello che aveva sbrigativamente liquidato in mille euro il ritardo di due anni in una causa previdenziale, perché, aveva motivato, il valore di questa era particolarmente basso. Secondo gli Ermellini, infatti, il parametro di 750 euro per ogni anno (almeno per i primi) non andrebbe mai disapplicato. “I giudici europei – si legge in sentenza - hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza. Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda quali: l’entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso, tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante”. Dunque, la Corte d’Appello può quindi attribuire una somma maggiore -anche al bonus- “qualora riconosca la causa di particolare rilevanza, per la parte senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione”.Sul fronte della misura del risarcimento, soltanto mille euro per due anni di ritardo, la Cassazione non è stata d’accordo con i giudici romani. E infatti sul punto ha bocciato la decisione e rinviato gli atti a Piazzale Clodio per un ulteriore esame della vicenda. In particolare i magistrati dovranno tener conto che, al di là dell’esiguità della controversia, non avrebbero potuto scendere arbitrariamente sotto gli standard scanditi dall’Europa.

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA











 




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente

Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere

Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S. - domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. MARRA ALFONSO LUIGI, in virtù di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato il 6.12.2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo.


Svolgimento del processo

A.S. adiva la Corte d'appello di Roma, allo scopo di ottenere l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento di alcune somme dovute dall'INPS, proposto con ricorso del 5 aprile 2001, non ancora deciso.

La Corte d'appello di Roma, con decreto del 6 dicembre 2006, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni due e mesi sei, riteneva violato il relativo termine per circa due anni e liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 1.000,00, tenuto conto "del non particolare valore della causa", condannando altresì il Ministero della giustizia a pagare le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso A. S., affidato a diciotto motivi; non ha svolto attività difensiva il Ministero della giustizia.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.


Motivi della decisione



1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

"1.- Con i primi dieci motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, p.1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni: a) relative alla efficacia della CEDU nell'ordinamento interno ed all'efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte Europea e di questa Corte; in tutti i motivi è anche reiterata la tesi della vincolatività del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed è formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001, e specificamente l'art. 2, costituisce applicazione dell'art. 6, par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?" (primo motivo);

b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento (peraltro, nonostante la formulazione di specifici quesiti in ordine a questi profili, sono svolti su di essi argomenti anche nei motivi sintetizzati sub c), poichè il ricorso ribadisce e reitera le stesse questioni, svolgendole senza darsi cura di rispettare la coerenza tra indicazione della rubrica e contenuto del motivo.

L'istante deduce che il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla giurisprudenza in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo ed un anno per la fase di legittimità, non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza e sono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: è corretto determinare (...) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual è la durata ragionevole del presente processo? (secondo motivo); il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, par. 1, CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), ovvero all'intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale? (terzo motivo) e sul punto il decreto non sarebbe motivato (quarto motivo); richiamando alcune sentenze della Corte EDU e ribadendo il vincolo derivante dalla CEDU, è formulato il seguente quesito: una volta accertato il diritto all'equo indennizzo lo stesso va liquidato per l'intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza di Strasburgo) ovvero solo per il periodo eccedente tale durata (come previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), (quinto motivo). c) Questioni concernenti la quantificazione del danno:

una volta accertato il diritto all'equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00 - 1.500,00 (sesto motivo) e il decreto sarebbe carente di motivazione nel punto concernente la quantificazione del danno in misura diversa da quella di Euro 1.500,00 (settimo motivo);

nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale ed i diritti dei lavoratori dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 e su questa domanda la Corte d'appello non si è pronunciata (ottavo motivo), incorrendo in difetto di motivazione (nono motivo); il decreto avrebbe ridotto la quantificazione della somma liquidata, in considerazione dello scarso valore della controversia, che rileva invece al solo fine della sua determinazione all'interno dei parametri stabiliti dalla Corte EDU (sono richiamate sul punto alcune sentenze di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito il modesto valore della controversia può costituire elemento atto ad escludere il diritto all'equa riparazione ovvero è idoneo a ridurre l'equo indennizzo? (decimo motivo).

1.1- I motivi dall'undicesimo al diciottesimo denunciano violazione dell'art. 6, p.1 CEDU e dell'art. 1 de protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio.

2.- I motivi indicati nel p.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi sono in parte manifestamente inammissibili o manifestamente infondati, in parte manifestamente fondati e vanno accolti entro i termini di seguito precisati. In linea preliminare va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle ...

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