MALAGIUSTIZIA: Cause di lavoro e previdenziali, niente applicazione automatica del bonus per processi troppo lunghi
TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario - Presidente Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: A.S. - domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. MARRA ALFONSO LUIGI, in virtù di procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Ministero della giustizia in persona del Ministro pro tempore; - intimato - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma depositato il 6.12.2006; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato; P.M., S.P.G. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo. Svolgimento del processo Motivi della decisione1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore: "1.- Con i primi dieci motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, p.1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni: a) relative alla efficacia della CEDU nell'ordinamento interno ed all'efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte Europea e di questa Corte; in tutti i motivi è anche reiterata la tesi della vincolatività del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed è formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001, e specificamente l'art. 2, costituisce applicazione dell'art. 6, par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU?" (primo motivo); b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento (peraltro, nonostante la formulazione di specifici quesiti in ordine a questi profili, sono svolti su di essi argomenti anche nei motivi sintetizzati sub c), poichè il ricorso ribadisce e reitera le stesse questioni, svolgendole senza darsi cura di rispettare la coerenza tra indicazione della rubrica e contenuto del motivo. L'istante deduce che il parametro di durata ragionevole del giudizio, fissato dalla giurisprudenza in tre anni per il primo grado, due anni per il secondo ed un anno per la fase di legittimità, non sarebbe applicabile al processo del lavoro e previdenziale, in considerazione della disciplina che lo caratterizza e sono, quindi, formulati i seguenti quesiti di diritto: è corretto determinare (...) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual è la durata ragionevole del presente processo? (secondo motivo); il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6, par. 1, CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), ovvero all'intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale? (terzo motivo) e sul punto il decreto non sarebbe motivato (quarto motivo); richiamando alcune sentenze della Corte EDU e ribadendo il vincolo derivante dalla CEDU, è formulato il seguente quesito: una volta accertato il diritto all'equo indennizzo lo stesso va liquidato per l'intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza di Strasburgo) ovvero solo per il periodo eccedente tale durata (come previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, n. 3, lett. a), (quinto motivo). c) Questioni concernenti la quantificazione del danno: una volta accertato il diritto all'equo indennizzo lo stesso va liquidato nella misura annua di Euro 1.000,00 - 1.500,00 (sesto motivo) e il decreto sarebbe carente di motivazione nel punto concernente la quantificazione del danno in misura diversa da quella di Euro 1.500,00 (settimo motivo); nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale ed i diritti dei lavoratori dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 e su questa domanda la Corte d'appello non si è pronunciata (ottavo motivo), incorrendo in difetto di motivazione (nono motivo); il decreto avrebbe ridotto la quantificazione della somma liquidata, in considerazione dello scarso valore della controversia, che rileva invece al solo fine della sua determinazione all'interno dei parametri stabiliti dalla Corte EDU (sono richiamate sul punto alcune sentenze di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito il modesto valore della controversia può costituire elemento atto ad escludere il diritto all'equa riparazione ovvero è idoneo a ridurre l'equo indennizzo? (decimo motivo). 1.1- I motivi dall'undicesimo al diciottesimo denunciano violazione dell'art. 6, p.1 CEDU e dell'art. 1 de protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio. 2.- I motivi indicati nel p.1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi sono in parte manifestamente inammissibili o manifestamente infondati, in parte manifestamente fondati e vanno accolti entro i termini di seguito precisati. In linea preliminare va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle ... |

