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BANCA D'ITALIA: Vigilanza bancaria e finanziaria








 

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI E COMITATI DEI PARTECIPANTI

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento a: Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Milano, 53 – 00184 ROMA e all’indirizzo di posta elettronica


npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it


Documento per la consultazione


marzo 2010




PREMESSA


1.


La disciplina della gestione collettiva, a partire dalla riorganizzazione complessiva della

materia operata con il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14


aprile 2005, si è evoluta lungo due direttrici principali:





da un lato, si è mirato a semplificare l’attività amministrativa, attraverso la previsione di un

numero sempre maggiore di casi in cui i regolamenti dei fondi comuni sono approvati in via


generale (senza, cioè, una approvazione specifica della Banca d'Italia);








dall’altro, si è progressivamente riconosciuta una maggiore flessibilità operativa alle SGR nella

gestione dei fondi comuni, attribuendo rilevanza all’autonomia di gestione e all’indipendenza delle


stesse; nel contempo sono stati rafforzati i presidi prudenziali e di gestione dei rischi delle SGR.


Le proposte normative contenute nel presente documento di consultazione si inquadrano


coerentemente in tali linee evolutive. Esse sono infatti dirette a: estendere ulteriormente le


tipologie di regolamenti approvati in via generale; rafforzare l’autonomia delle SGR,


evitando una eccessiva ingerenza dei partecipanti nella gestione del fondo; chiarire, in


un’ottica prudenziale, le modalità di calcolo della leva finanziaria dei fondi immobiliari.





2.


Sotto il primo profilo, la novità di maggiore rilievo riguarda la possibilità di ricorrere

all’approvazione in via generale per la quasi totalità dei regolamenti dei fondi (mobiliari e


immobiliari) speculativi e riservati (


1), cioè quelli destinati a clientela non retail (2).

Nel delineato quadro di semplificazioni procedurali circa l’istituzione di nuovi fondi, per


permettere alla Banca d'Italia di monitorare l’evoluzione del comparto, si prevedrebbe che:








le società di gestione comunichino preventivamente alla Banca d'Italia i fondi che intendono

istituire nel semestre successivo, mettendo in evidenzia gli eventuali impatti sulla


struttura organizzativa;








l’approvazione in via generale sia condizionata all’inserimento, nel regolamento del fondo, di

determinati criteri di contenimento e frazionamento del rischio. In sostanza, l’istituzione di un


fondo riservato o speculativo che intendesse derogare a tali criteri di contenimento e


frazionamento del rischio dovrebbe essere autorizzata espressamente dalla Banca d'Italia.





(1) L’unica limitazione riguarderebbe i fondi riservati per i quali l’approvazione in via generale verrebbe limitata ai casi


in cui le quote possono essere sottoscritte o circolare solo tra gli investitori istituzionali (con esclusione quindi


delle persone fisiche) ovvero la cui quota di partecipazione minima è pari ad almeno 250 mila euro.


(2) Tenuto conto della notevole estensione dei casi di approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi riservati e


speculativi e della circostanza che i fondi retail, se rispettano lo schema di regolamento semplificato previsto nel


Regolamento sulla gestione collettiva, sono approvati in via generale, si ritiene poco probabile il ricorso da parte della


SGR agli schemi riconosciuti (avuto anche presente che al momento non vi sono schemi della specie), il cui unico


vantaggio è una riduzione del termine di approvazione del regolamento. In tal senso, lo schema prevede l’eliminazione


della possibilità di ricorrere ai c.d. schemi riconosciuti.


3


3.


Per quanto riguarda il secondo aspetto, volto a evitare che le prerogative gestorie delle SGR

possano essere limitate da eccessivi poteri di ingerenza dei partecipanti nella gestione dei fondi, lo


schema sottoposto a consultazione disciplina i meccanismi di


governance degli organismi di

investimento, ferma restando la disciplina contenuta nel TUF in materia di assemblee dei partecipanti


ai fondi (cfr. art. 37 del TUF).


In particolare, verrebbero circoscritti i poteri che possono essere attribuiti agli organi


rappresentativi dei partecipanti (c.d. comitati dei partecipanti). Rispetto all’attuale quadro


regolamentare, che riconosce ampia autonomia alle SGR di definire il ruolo dei comitati dei


partecipanti nel caso di fondi riservati o speculativi, verrebbe previsto che ai comitati dei partecipanti


possano essere attribuiti solo poteri:








informativi circa l’andamento del fondo;





consultivi, non vincolanti, su determinate scelte della società di gestione (ad es. business plan del


fondo);





vincolanti limitatamente alle operazioni in conflitto di interesse che la SGR intende porre in essere

per conto del fondo.


Non sarebbe consentita l’istituzione di comitati dei partecipanti nel caso di organismi diversi


dai fondi riservati e speculativi.





4.


Con riguardo alla leva finanziaria dei fondi immobiliari, l’attuale disciplina prevede che il

limite di indebitamento (pari al 60 per cento del valore degli immobili) sia calcolato sul valore degli


immobili. Tale previsione - interpretata nel senso di far riferimento al valore corrente dei beni - ha


determinato un effetto prociclico, per cui l’effettiva capacità di assumere debiti dei fondi aumenta o


diminuisce a seconda dell’andamento positivo o negativo del mercato immobiliare.


Per mitigare tale effetto, lo schema prevede che il valore degli immobili, da prendere come


riferimento per calcolare il limite di leva finanziaria, sia pari al minore tra il costo di acquisto e il


valore corrente degli stessi.


4


SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA


Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico


delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF”);


Visti in particolare i seguenti articoli del TUF:





art. 6, comma 1, lett. c), n. 2), ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la

Consob, disciplina le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del


rischio degli OICR;








art. 36, comma 3, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina

i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto


minimo;








art. 39, comma 3 – bis, che prevede che la Banca d'Italia individua le ipotesi in


cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole

di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono


approvati in via generale;


Visto il regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione


economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo


dell’art. 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono


essere uniformati i fondi comuni di investimento (di seguito D.M.);


Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005,


contenente il Regolamento sulla gestione collettiva (di seguito "Regolamento”);


Considerata l’esigenza di chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di


prestiti dei fondi immobiliari;


Considerata l’esigenza di semplificare le procedure di accesso al mercato dei fondi


comuni di investimento;


Valutata l’opportunità di definire i poteri degli organi rappresentativi dei


partecipanti ai fondi nel rispetto delle prerogative di gestione delle SGR;


Sentita la Consob;


EMANA


L’unito provvedimento che modifica il Regolamento con disposizioni volte a:








chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di prestiti dei fondi

immobiliari;








ampliare i casi di applicazione dell’istituto dell’approvazione in via generale dei

regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento;








definire i poteri dei comitati dei partecipanti ai fondi.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della


pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Roma,





5


Articolo 1


(Assemblea e Comitati dei partecipanti ai fondi )


1.


Nel Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.4, quinto capoverso, del

Regolamento, dopo le parole "del TUF)” è inserita la seguente nota:


"13


bis – Le delibere dell’assemblea dei partecipanti, recepite dagli organi

amministrativi della SGR, sono trasmesse alla Banca d’Italia quando comportino una


modifica del regolamento del fondo”.





2.


Nel Titolo V, Capitolo I, Sezione III, del Regolamento, è inserito il seguente

paragrafo 4:


"


4. Comitati dei partecipanti.

Ove il regolamento dei fondi riservati e speculativi preveda la costituzione di


Comitati dei partecipanti, ne disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento


nel rispetto del principio di proporzionalità della partecipazione dei sottoscrittori.


La SGR verifica, nell’interesse dei partecipanti e ai fini della buona gestione del


patrimonio del fondo, che le deliberazioni dei Comitati siano conformi ai criteri


indicati nel regolamento e siano assunte nel rispetto delle procedure ivi previste.


I Comitati non devono incidere sull’autonomia di gestione della SGR, che, nel


tener conto delle deliberazioni del Comitato, ne assume la definitiva responsabilità.


In particolare, ai Comitati dei partecipanti possono essere riconosciuti


...

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