BANCA D'ITALIA: Vigilanza bancaria e finanziaria
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REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI E COMITATI DEI PARTECIPANTI
Documento per la consultazione
marzo 2010 PREMESSA 1. materia operata con il Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005, si è evoluta lungo due direttrici principali: − da un lato, si è mirato a semplificare l’attività amministrativa, attraverso la previsione di un numero sempre maggiore di casi in cui i regolamenti dei fondi comuni sono approvati in via generale (senza, cioè, una approvazione specifica della Banca d'Italia); − dall’altro, si è progressivamente riconosciuta una maggiore flessibilità operativa alle SGR nella gestione dei fondi comuni, attribuendo rilevanza all’autonomia di gestione e all’indipendenza delle stesse; nel contempo sono stati rafforzati i presidi prudenziali e di gestione dei rischi delle SGR. Le proposte normative contenute nel presente documento di consultazione si inquadrano coerentemente in tali linee evolutive. Esse sono infatti dirette a: estendere ulteriormente le tipologie di regolamenti approvati in via generale; rafforzare l’autonomia delle SGR, evitando una eccessiva ingerenza dei partecipanti nella gestione del fondo; chiarire, in un’ottica prudenziale, le modalità di calcolo della leva finanziaria dei fondi immobiliari. 2. all’approvazione in via generale per la quasi totalità dei regolamenti dei fondi (mobiliari e immobiliari) speculativi e riservati ( 1), cioè quelli destinati a clientela non retail (2). Nel delineato quadro di semplificazioni procedurali circa l’istituzione di nuovi fondi, per permettere alla Banca d'Italia di monitorare l’evoluzione del comparto, si prevedrebbe che: − le società di gestione comunichino preventivamente alla Banca d'Italia i fondi che intendono istituire nel semestre successivo, mettendo in evidenzia gli eventuali impatti sulla struttura organizzativa; − l’approvazione in via generale sia condizionata all’inserimento, nel regolamento del fondo, di determinati criteri di contenimento e frazionamento del rischio. In sostanza, l’istituzione di un fondo riservato o speculativo che intendesse derogare a tali criteri di contenimento e frazionamento del rischio dovrebbe essere autorizzata espressamente dalla Banca d'Italia. (1) L’unica limitazione riguarderebbe i fondi riservati per i quali l’approvazione in via generale verrebbe limitata ai casi in cui le quote possono essere sottoscritte o circolare solo tra gli investitori istituzionali (con esclusione quindi delle persone fisiche) ovvero la cui quota di partecipazione minima è pari ad almeno 250 mila euro. (2) Tenuto conto della notevole estensione dei casi di approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi riservati e speculativi e della circostanza che i fondi retail, se rispettano lo schema di regolamento semplificato previsto nel Regolamento sulla gestione collettiva, sono approvati in via generale, si ritiene poco probabile il ricorso da parte della SGR agli schemi riconosciuti (avuto anche presente che al momento non vi sono schemi della specie), il cui unico vantaggio è una riduzione del termine di approvazione del regolamento. In tal senso, lo schema prevede l’eliminazione della possibilità di ricorrere ai c.d. schemi riconosciuti. 3 3. possano essere limitate da eccessivi poteri di ingerenza dei partecipanti nella gestione dei fondi, lo schema sottoposto a consultazione disciplina i meccanismi di governance degli organismi di investimento, ferma restando la disciplina contenuta nel TUF in materia di assemblee dei partecipanti ai fondi (cfr. art. 37 del TUF). In particolare, verrebbero circoscritti i poteri che possono essere attribuiti agli organi rappresentativi dei partecipanti (c.d. comitati dei partecipanti). Rispetto all’attuale quadro regolamentare, che riconosce ampia autonomia alle SGR di definire il ruolo dei comitati dei partecipanti nel caso di fondi riservati o speculativi, verrebbe previsto che ai comitati dei partecipanti possano essere attribuiti solo poteri: − informativi circa l’andamento del fondo; − consultivi, non vincolanti, su determinate scelte della società di gestione (ad es. business plan del fondo); − vincolanti limitatamente alle operazioni in conflitto di interesse che la SGR intende porre in essere per conto del fondo. Non sarebbe consentita l’istituzione di comitati dei partecipanti nel caso di organismi diversi dai fondi riservati e speculativi. 4. limite di indebitamento (pari al 60 per cento del valore degli immobili) sia calcolato sul valore degli immobili. Tale previsione - interpretata nel senso di far riferimento al valore corrente dei beni - ha determinato un effetto prociclico, per cui l’effettiva capacità di assumere debiti dei fondi aumenta o diminuisce a seconda dell’andamento positivo o negativo del mercato immobiliare. Per mitigare tale effetto, lo schema prevede che il valore degli immobili, da prendere come riferimento per calcolare il limite di leva finanziaria, sia pari al minore tra il costo di acquisto e il valore corrente degli stessi. 4 SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF”); Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: − art. 6, comma 1, lett. c), n. 2), ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio degli OICR; − art. 36, comma 3, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo; − art. 39, comma 3 – bis, che prevede che la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all’oggetto dell’investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale; Visto il regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell’art. 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (di seguito D.M.); Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva (di seguito "Regolamento”); Considerata l’esigenza di chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di prestiti dei fondi immobiliari; Considerata l’esigenza di semplificare le procedure di accesso al mercato dei fondi comuni di investimento; Valutata l’opportunità di definire i poteri degli organi rappresentativi dei partecipanti ai fondi nel rispetto delle prerogative di gestione delle SGR; Sentita la Consob; EMANA L’unito provvedimento che modifica il Regolamento con disposizioni volte a: − chiarire le modalità di calcolo del limite di assunzione di prestiti dei fondi immobiliari; − ampliare i casi di applicazione dell’istituto dell’approvazione in via generale dei regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento; − definire i poteri dei comitati dei partecipanti ai fondi. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 5 Articolo 1 (Assemblea e Comitati dei partecipanti ai fondi ) 1. Regolamento, dopo le parole "del TUF)” è inserita la seguente nota: "13 bis – Le delibere dell’assemblea dei partecipanti, recepite dagli organi amministrativi della SGR, sono trasmesse alla Banca d’Italia quando comportino una modifica del regolamento del fondo”. 2. paragrafo 4: " 4. Comitati dei partecipanti. Ove il regolamento dei fondi riservati e speculativi preveda la costituzione di Comitati dei partecipanti, ne disciplina le modalità di istituzione e di funzionamento nel rispetto del principio di proporzionalità della partecipazione dei sottoscrittori. La SGR verifica, nell’interesse dei partecipanti e ai fini della buona gestione del patrimonio del fondo, che le deliberazioni dei Comitati siano conformi ai criteri indicati nel regolamento e siano assunte nel rispetto delle procedure ivi previste. I Comitati non devono incidere sull’autonomia di gestione della SGR, che, nel tener conto delle deliberazioni del Comitato, ne assume la definitiva responsabilità. In particolare, ai Comitati dei partecipanti possono essere riconosciuti ...
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