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LAVORO NERO: Tolleranza zero


Settore turismo, quali i contratti utilizzabili?



Importanti indicazioni sono state fornite dal Ministero del lavoro attraverso apposita Circolare sulle diverse  tipologie contrattuali che soddisfano maggiormente le esigenze del settore turismo.

Il settore del turismo è caratterizzato da alcune peculiarità che lo contraddistinguono e che lo rendono particolarmente meritevole di attenzione in questo momento, perché capace di offrire segnali di vivacità del mercato del lavoro e di sano e leale dinamismo dell’occupazione.

E’ quanto ha evidenziato il Ministro Sacconi in conclusione delle circolare n. 34 del 29 settembre 2010, in cui, offrendo una disamina delle numerose tipologie contrattuali utilizzabili nel settore ed a fronte delle molteplici opportunità di flessibilità delle prestazioni e di occupabilità, conclude chiedendo agli ispettori del lavoro “tolleranza zero” per il ricorso al lavoro sommerso o irregolare. Ed allora quali sono questi contratti?

Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, soprattutto nelle forme dell’apprendistato part-time ed a cicli stagionali, viene incontro alle esigenze del settore. Per quanto riguarda il “vecchio apprendistato”, il Ministro ricorda che non esiste alcun minimum di orario da osservarsi nella stipula del contratto ma bisogna comunque tener presente che la riduzione di orario non deve essere di ostacolo alla raggiungimento delle necessità formative, per cui le 120 ore di formazione previste dalla Legge n. 196/97 rappresentano il numero minimo di ore di formazione, non essendo ammessa una riproporzione in relazione all’orario ridotto .

Anche l’apprendistato professionalizzante può essere compatibile con un orario part-time e, anche in questo caso, è confermata l’impossibilità di riproporzionare il monte ore formativo individuato dalla disciplina regionale; tuttavia sono ammesse specifiche disposizioni che possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva (art. 49, c. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003) o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, dalle Regioni unitariamente alle parti sociali (art. 49, c. 5-ter, D.Lgs. n. 276/2003, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010).

Per quanto riguarda, invece, l’apprendistato stagionale, lo stesso è ammesso e l’attività formativa deve essere quantificata in modo da rispettare la proporzione di 120 ore annue per ogni 12 mesi di servizio complessivamente prestato. Degno di particolare attenzione è il chiarimento fornito dalla circolare per le imprese dislocate in diverse regioni e, quindi, sottoposte a diverse discipline regionali per l’apprendistato: la disciplina applicabile, per il Ministro, deve essere quella della regione in cui il datore di lavoro ha la sede legale. Infine, è possibile ...
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