Il bancario che aderisce al fondo di solidarietà non può impugnare il licenziamento (Cassazione, Sentenza 29.9.2010 n. 20358)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 29.9.2010 n. 20358
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 32295/2006 proposto da: vari ricorrenti -
contro
BANCA xxx S.P.A. - intimata
sul ricorso 1477/2007 proposto da: BANCA xxx S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV N. 99 INT.
14, presso lo studio dell’avvocato FERZI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIELLO ANGELO, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
• controricorrente e ricorrente incidentale -
contro vari – controricorrenti al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 45/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/02/2006 r.g.n. 1795/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;
udito l’Avvocato BERTI PAOLO;
uditi gli Avvocati CHIELLO ANGELO e FERZI PAOLO; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Fatto
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio Banca xxx S.p.A. Per sentir dichiarare nullo o comunque invalido l’accordo sindacale stipulato dalla convenuta il 15 gennaio 2003 ed il precedente accordo di programma il 5 dicembre 2002 e per sentir comunque dichiarare illegittimi o inefficaci i licenziamenti loro intimati nell’ambito di una procedura di riduzione del personale.
In primo grado la domanda è stata rigettata avendo il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti con la richiesta di accedere al fondo di solidarietà istituito dal decreto ministeriale n. 158 del 2000 avessero prestato acquiescenza al licenziamento.
La Corte di Appello di Torino ha escluso invece l’aquiescenza ma ha ritenuto legittimo il licenziamento perchè avvenuto in conformità alle disposizioni della L. n. 223 del 1991.
Questa sentenza è impugnata dai lavoratori con ricorso per sei motivi al quale Banca xxx resiste con controricorso contenente anche ricorso incidentale, al quale i ricorrenti resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
I sei motivi del ricorso principale investono la statuizione di legittimità del recesso.
L’unico motivo del ricorso incidentale, previa denunzia di violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 2118 c.c., dell’art. 1324 c.c., del D.M. n. 158 del 2000, artt. 6, 7, 10 e 11, e dell’art. 24 Cost., nonché di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che i lavoratori avessero prestato acquiescenza al recesso il ricorso incidentale pone una questione logicamente preliminare e va quindi esaminato con priorità.
Il ricorso è fondato.
Il D.M. 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito) con l’art. 1 ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito” con lo scopo (fissato dall’art. 2) di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e ...

