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ANTIRICICLAGGIO: Denaro contante & SOS (Circolare MEF n.297944 dell'11 ottobre 2010)

 CIRCOLARE INTERPRETATIVA DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, DIREZIONE Vª, DIPARTIMENTO DEL TESORO, DEL 11/10/2010, PROT. 297944 --------------------------------------

ANTIRICICLAGGIO: Denaro contante & SOS (Circolare MEF n.297944 dell'11 ottobre 2010) Oggetto: Circolare interpretativa per la segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.L’art. 36, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. 30 luglio 2010, n. 176, Suppl. Ord. n. 174) ha individuato specifici elementi che i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, li, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 231/2007 devono valutare ai fini della segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 41 dello stesso decreto legislativo. La suddetta disposizione prevede che e un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49. e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti sulla corretta applicazione della disposizione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione, partendo dalla considerazione che le nuove norme mirano a richiamare l’attenzione sull’uso del contante che in Italia ha una circolazione più intensa rispetto alla media europea, con conseguenti maggiori rischi di riciclaggio e di evasione fiscale oltre che più elevati costi di gestione della massa monetaria circolante e costi indiretti di sicurezza1. Lo stesso di. 78/2010, all’ari. 20, ha introdotto modifiche alla disciplina dell’utilizzo del contante prevedendo l’abbassamento da 12.500 a 5.000 euro dei limiti fissati dall’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. Si ribadisce che il limite di legge al trasferimento di contante è relativo a:— trasferimenti di denaro contante e di libretti di deposito o titoli al portatore;— emissione/richiesta di assegni bancari, circolari e postali senza la clausola di non trasferibilità;— saldo dei libretti di deposito al portatore.


La norma in esame si inquadra nell’ambito dell’articolo 41, dedicato alla segnalazione di operazioni sospette, e deve essere interpretata alla luce dell’intero quadro normativo in tema di obblighi di segnalazione. Tale quadro è definito dal complesso delle disposizioni di cui al titolo 11, capo III, del decreto legislativo 231/2007. dagli indicatori di anomalia per gli intermediari finanziari, da ultimo aggiornati dalla Banca d’Italia con il provvedimento del 24 agosto 2010, e da quelli per i professionisti, emanati con decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010, nonché dagli schemi e dai modelli di anomalia che la UIF emana ai sensi dell’articolo 6, comma 7. lettera b). del decreto legislativo medesimo.La segnalazione di un’operazione sospetta è il risultato di un processo complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell’operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al soggetto/cliente che richiede o effettua l’operazione, e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione, in ragione delle funzioni esercitate2.L’articolo 36 del decreto legge 78/2010 contribuisce alla definizione di un particolare indice di anomalia da tenere in considerazione nella valutazione complessiva dell’operazione che richiede comunque la conoscenza e l’esame dei soprarichiamati elementi soggettivi e oggettivi così come individuati dal primo periodo del comma 1. dell’articolo 41 del decreto legislativo 231/2007.La modifica introdotta dal citato articolo 36 non altera dunque l’attuale assetto normativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l’operazione e ad agevolare l’individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.2 Tali elementi sono chiaramente ...
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