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DIRITTO A DIFENDERE: Il difensore può accedere agli atti del pm cui si basa la convalida dell’arresto

Il solo fatto che ci sia stato bisogno dell'autorevole intervento degli Emellini a Sezioni Unite per consentire l'esercizio della difesa a beneficio di un qualunque cittadino "arrestato e/o fermato", la dice lunga sul grado di civiltà della nostra Giustizia...

cassazione.net------------Il difensore dell’arrestato ha diritto a esaminare gli atti trasmessi dalla pubblica accusa e su cui si fonda la misura cautelare. Il rigetto dell’istanza determina una nullità del provvedimento che viene però sanata se non è eccepita nell’udienza di convalida.

Lo hanno sancito le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nella sentenza 36212 di oggi, decidendo sul ricorso di una cittadina rumena, indagata per vari reati, in carcere dopo la convalida del fermo. La donna, tramite i suoi legali, invocava la revoca della custodia in carcere, perché emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta. La difesa affermava infatti che, in sede di interrogatorio di convalida, l’indagata e il suo legale non avevano visionato gli atti sui cui si fondava la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. La questione se il difensore possa prendere visione degli atti su cui si fonda la richiesta cautelare formulata dal pm in sede di convalida, controversa in giurisprudenza, è stata quindi rimessa alle Sezioni Unite. Gli Ermellini, dopo una dettagliata ricostruzione dei diversi orientamenti sul tema, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale esistente enunciando il principio di diritto per cui “il difensore dell'arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto e di applicazione della misura cautelare. II rigetto di tale richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell'interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nell’udienza di convalida.”

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SENTENZE CO0NFORMI

 












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             Procedimento   Penale
Sentenza
n. 42686/2007
Sezione 4
Udienza del 14/06/2007
Depositato il 20/11/2007

                         REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/06/2007
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1111
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 007146/2007
ha pronunciato la seguente:


sentenza
sul ricorso proposto da: 1) K.A., N. IL (OMISSIS); avverso ORDINANZA del 05/12/2006 TRIB. LIBERTA' di VENEZIA; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA; sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


In data 5/12/2006 il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta avanzata da K.A. e da G.F. volta ad ottenere il riesame dell'ordinanza del 15/11/2006 con la quale il GIP del Tribunale di Verona aveva applicato al primo la custodia in carcere ed al secondo la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. per il reato, contestato ad entrambi, di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 di detenzione, in concorso, al fine di spaccio, di circa gr. 9 di cocaina e, quanto al K., anche per due episodi di detenzione a fine di spaccio presso la propria abitazione di ulteriori gr. 82,4 lordi della medesima sostanza e di cessione della stessa per un corrispettivo di Euro 1025,00. Per l'effetto, il collegio confermava il provvedimento cautelare. Di tale decisione si doleva con ricorso per cassazione il difensore del K. deducendo violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 293 c.p.p., comma 3 concernente l'obbligo di deposito in cancelleria degli atti sui quali era fondata la richiesta del P.M. di convalida dell'arresto in flagranza del K. e del G. e di emissione di misura cautelare nei confronti dei predetti. Si rilevava che all'udienza di convalida, celebrata senza la presenza del P.M., il difensore di ufficio, considerata la mancata comunicazione dell'avviso di deposito degli atti, aveva chiesto di poterli visionare ed, a seguito del rigetto delle richiesta da parte del GIP, aveva eccepito la nullita' dell'interrogatorio per la violazione del diritto di difesa con la conseguente inefficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 302 c.p.p..


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il gravame e' infondato e va rigettato. Correttamente il ricorrente ha rilevato che nell'ipotesi in cui si disponga l'applicazione di una misura cautelare all'esito di udienza di convalida dell'arresto sulla base della richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell'art. 390 c.p.p., comma 3 bis, dal pubblico ministero e non si permetta al difensore di prendere visione prima dell'interrogatorio di detta richiesta e della documentazione allegata, si verifica una nullita' dell'interrogatorio stesso, il che comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura (Cass. Sez. 2, Sent. 104921 del 23/2/2006 CC, Basile). Anche nel caso in esame non e' stata data al difensore dell'arrestato la possibilita' di prendere conoscenza tempestivamente del contenuto degli atti posti a fondamento della richiesta della misura cautelare presentata dal P.M.. Cio' pero' non ha comportato una violazione del diritto di difesa che ha avuto ripercussioni sull'interrogatorio, causandone la nullita' di carattere generale a regime intermedio che il difensore del K. ha subito eccepito. A tale conclusione puo' pervenirsi per la particolarita' della situazione determinatasi nella specie, quale evidenziata dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Ed invero, l'accusa mossa di detenzione a fine di spaccio di cocaina era in maniera dettagliata e precisa illustrata in tutti i particolari nei verbali di perquisizione personale e di contestuale sequestro redatti a carico del K. dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di San Bonifacio in data 13/11/2006 che sono stati convalidati dal P.M. il 14/11/2006 con avviso in pari data al difensore della facolta' di estrarre copia dei verbali medesimi depositati presso la segreteria. Poiche' la richiesta del P.M. di misura cautelare non si basava su elementi diversi da quelli risultanti dai detti verbali ...
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