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ANTIRICICLAGGIO, ARMONIZZIAMO LE REGOLE - Combattere il crimine in un mercato globalizzato

 La normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco esistente ed applicata nel nostro Paese, a cominciare dalla legge nr.197/1991, per finire all’ultimo decreto legislativo nr.56/2004, ha sempre assecondato e recepito gli input, i ritmi ed i contenuti provenienti da organismi internazionali.

Ha iniziato il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI – (1),  con le ormai famose 40 raccomandazioni del 1989 (2) ed ha continuato la comunità europea con apposite e dettagliate direttive (nr.91/308/cee, 2001/97/cee).le citate indicazioni, furono originariamente rivolte ai 26 Stati membri ed alle due Organizzazioni internazionali quali la Commissione Europea ed il Consiglio per la cooperazione del Golfo, nonché, solo recentemente, la Russia ed il Sud Africa. L’ampio numero degli stati aderenti e le due importanti organizzazioni, in un quadro di indubbia sinergia propositiva, sembrano aver evidenziato una comune volontà di lotta al crimine organizzato, ovvero all’utilizzo ed impiego degli enormi profitti finanziari da esso derivanti.

Se i propositi appena accennati sembrano aver manifestato un interesse diffuso e condiviso, avuto riguardo, in particolare ai contenuti tracciati dalle “raccomandazioni”, nella realtà, andando a leggere, anche in modo sommario,  le diverse legislazioni nazionali rispettivamente in uso nei diversi Paesi (membri), si ricava l’impressione del permanere di differenze sostanziali, se non addirittura, ambigue, in qualche caso.

Mi spiego meglio.

Alla rigorosa e severa legislazione degli Stati Uniti d’America, risalente al 1966 (peraltro rafforzata dopo i noti episodi terroristici dell’11 settembre 2001), ove si analizza il “patrimonio nel suo complesso in relazione al profilo soggettivo del cliente”, voglio citare la Svezia, con una legislazione risalente al 1994, che persegue il riciclaggio unicamente se riferito e proveniente da “reati finanziari ed evasione fiscale”; in Francia, la legge antiriciclaggio, emanata nel luglio 1990, sembra perseguire, in misura significativa, solo i reati connessi al “traffico internazionale di stupefacenti”, arrivando addirittura a prevedere l’inversione dell’onere della prova in capo ai soggetti coinvolti; in Svizzera, dove si punisce il riciclaggio (art.305 bis del cps), la insufficiente identificazione del cliente (art.305 ter cps), con reclusione fino a 5 anni per chi frappone ostacoli all’accertamento di un “crimine derivante da traffico di stupefacenti”; da ultimo, sempre a titolo di esempio, voglio citare l’Austria, che ha completamente disatteso i contenuti della raccomandazione nr.10 del Gruppo di Azione Finanziario Internazionale, ove ancora oggi è permesso l’anonimato sui libretti di risparmio dei residenti ed ha consentito la identificazione sui depositi in titoli solo dopo il 1997.

Dopo questa variegata  e sommaria descrizione, circa i contenuti salienti di alcune e diverse legislazioni, si comprende, ancora di più, quanto è lontana la cultura del contrasto al crimine organizzato, intesa come quell’insieme di precetti e regole comuni che dovrebbero caratterizzare le ragioni dell’adesione al GAFI, ovvero alla stessa Europa, almeno in ordine ai reati di particolare gravità (pensiamo ai sequestri di persona a scopo di estorsione, alla riduzione in schiavitù, alla tratta di essere umani, all’usura, a gravi reati contro la fede pubblica, a reati concussivi contro la Pubblica Amministrazione,  alla corruzione etc.), che, con riferimento ai pochi casi sinteticamente descritti, sembrano esclusi dai reati presupposto ai fini del riciclaggio.

Se questa è la situazione in alcune aree geografiche europee, in Italia, invece,  come è noto, il nostro legislatore, fin dal 1993, con la legge nr.328, ha esteso i reati presupposto per il riciclaggio di denaro sporco a tutti i comportamenti illeciti, considerati  dal nostro codice penale come “delitti non colposi”, fissando in tal modo una tale  ampiezza da comprendere  tutti i reati di particolare gravità ed allarme sociale. E’ proprio di questi giorni la discussione sul nuovo disegno di legge inerente  “provvedimenti per la  tutela del risparmio”, ove all’art.49 (reati di riciclaggio e impiego), relativamente ...
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