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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 1.10.2010 n. 20528
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. POLICHETTI Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate;
contro
La sig.ra A.Z.M., rappresentata, e difesa dall’avv. RESTUCCIA Anna Maria, presso il cui studio elettivamente domicilia in Como, viale Masia n. 20;
avverso la sentenza n. 178/44/05 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 44, nelle date 21 - 25 novembre 2005,
notificata il 6 febbraio 2006;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti; udite le conclusioni dell’Avvocato Savino Maria Teresa; Udite le conclusioni del P.G. FUZIO Riccardo che ha chiesto la declaratoria di rigetto del ricorso.
Fatto
quanto segue:
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio locale di Morbegno in data 29 aprile 2002 notificava a M.M.A., nata il (OMISSIS), in conseguenza di contestatale omessa presentazione delle pertinenti dichiarazioni, avvisi di accertamento rispettivamente relativi:
a) al reddito imponibile IRPEF, CSSN e Tassa per llEuropa per l'anno 1996; b) all’IVA dovuta per il medesimo anno;
c) al reddito imponibile IRPEF e CSSN per l'anno 1997;
d) all’IVA dovuta per il medesimo anno;
e) a reddito imponibile IRPEF ed IRAP per l'anno 1998 ed all’IVA dovuta per il medesimo anno e connessi rilievi.
Quale comune presupposto di questi vari atti accertativi veniva ascritta llesercitata attività di ballerina in locali notturni “in modo professionale” e ciò sulla base di una constatata, sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo, eccedenza che veniva contestato essere proveniente da redditi attinenti all’esercizio di arti e professioni, e quindi come tale recuperata a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2.
La destinataria, deducendo fra l'altro l'assenza di validi elementi di supporto della pretesa fiscale, impugnava gli avvisi avanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, la quale con sentenza del 22/9/2004, riuniti i ricorsi, in fatto evidenziava come ll A. avesse in sostanza documentato, a mezzo di dichiarazioni rilasciatele e degli assegni bancari poi confluiti sui conti di deposito, la loro effettuata emissione da parte di soggetti in nessun modo implicati con la gestione di locali di ritrovo e spettacolo in cui quella avesse svolto l'attività di ballerina, e costituenti invece elargizioni e donativi occorsi in rapporto a varie frequentazioni amicali e relazioni nel tempo intrattenute con terzi.
Ciò premesso, la Commissione adita ne deduceva che “lo stile di vita disinibito e licenzioso... per procurarsi i mezzi finanziari per vivere non può essere fiscalmente perseguito”, essendo “i compensi per attività di prostituzione non ... soggetti a tassazione”, ed accoglieva di conseguenza i ricorsi, con spese compensate.
Avverso la sentenza proponeva appello l'ufficio suindicato con atto notificato il 14 dicembre 2004 affermando di non avere invece affatto prospettato la qualificazione poi data dalla Commissione all’attività esplicata dalla A., ribadendo per parte propria di ritenere i redditi accertati derivanti da compensi non dichiarati e benché percepiti per l'attività di lavoro autonomo svolta come “ballerina professionista”, peraltro assumendo che in alternativa l'attività per contro considerata dalla sentenza, qualora dimostrata, comporterebbe parimenti in quanto illecita, la tassazione dei proventi a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, commi 4 e 4 bis.
Si e costituita nel grado l'appellata A., tornando ad affermare di non aver mai svolto alcuna attività come ballerina libera professionista, avendo sempre e soltanto lavorato presso locali notturni di ritrovo come dipendente, e di avere ad ogni modo fornito prova dell’essere i depositi bancari costituiti con disponibilità non soggette ad altra imposizione fiscale, stante llorigine di cui ssé detto.
Il ricorso e fondato per quanto di ragione.
Anzitutto appare assai poco credibile che l'attività della A. consistesse esclusivamente ne servire ai tavoli i clienti dei vari locali dove assume di avere svolto tale servizio.
E ciò in quanto risulterebbe che tale funzione la stessa avrebbe svolto in diversi locali nello stesso giorno. Orbene e di tutta evidenza che tale funzione può essere svolta esclusivamente in un locale, specie se, come nel caso di specie, tali locali restano aperti sino alle prime luci del giorno dopo, e si basano oltre che nel servizio ai tavoli anche con spettacoli ed esibizioni canore.
Quanto poi all’esercizio dell’attività di prostituta, tale dovendosi qualificare in concreto l'attività della A., che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi e dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita.
Quanto poi alla risposta ad interrogazione parlamentare (del 31.07.1990) del Ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, tale affermazione non e certamente incidente per i giudici, trattandosi di una valutazione, peraltro risalente nel tempo, che non vincola in alcun modo i giudici tributari e, ovviamente, questa Corte.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia anche per le spese del presente giudizio.
Cosii deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010

