ASSENTE ALLA VISITA FISCALE? Licenziamento illegittimo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 21.10.2010 n. 21621
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -
Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 21973/2007 proposto da:
XX S.R.L., - ricorrente -
contro
XXX, - controricorrente -
avverso la sentenza n. 85/2007 della SEZ.DIST.CORTE D'APPELLO di TARANTO , depositata il 01/06/2007 R.G.N. 146/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2010 dal Consigliere Dott. FOGLIA Raffaele;
udito l'Avvocato MARTIRE Roberto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ricorso del 1 aprile 2005 XXX, dipendente della s.r.l. XX dal 19.10.1998 al 20.8.2004, conveniva in giudizio detta società davanti al Tribunale di Tarante per ottenere la pronuncia di nullità ed inefficacia del licenziamento disciplinare inflittole, in quanto non sorretto da giusta causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 Stat.lav..
La società convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda, la quale veniva accolta integralmente dal Tribunale adito, con sentenza n. 9931 del 2005.
Detta sentenza - avverso la quale proponeva appello la società convenuta - veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1 giugno 2007.
Nel pervenire a questa conclusione, la Corte territoriale riteneva:
a) che l'assenza della C. dal domicilio dichiarato durante le fasce orare di reperibilità non assumeva in sé e per sé rilevanza disciplinare;
b) che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l'appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l'insorgere improvviso - documentalmente provato - di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato;
c) che nessun rilievo disciplinare - per l'assenza di intento elusivo - poteva assumere il non essersi presentata alla visita ambulatoriale prescritta dal medico fiscale;
d) che la buona fede della lavoratrice si desume anche dalla certificazione prodotta in atti, dalla quale emerge che essa fu sottoposta a visita di controllo il (OMISSIS);
e) che comunque vi è una sproporzione tra addebiti e la sanzione espulsiva adottata.
Avverso tale sentenza la società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica la C. con controricorso.
Diritto
Col primo motivo denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, degli artt. 1175, 1375 e 2687 c.c.; omessa e/o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, carenza di indagine in merito alla intenzionalità della condotta della lavoratrice ed all'effettivo ricorrere dei dati fattuali posti a fondamento del provvedimento reso; violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 34 del c.c.n.l. di categoria all'epoca vigente - assume la società ricorrente che le decisioni dei giudici di merito sono censurabili almeno per quattro profili:
a) per non avere essi conferito alcuna valenza probatoria - ai fini della determinazione della oggettiva gravità della condotta della lavoratrice alla circostanza che la lavoratrice, già assente dal domicilio dichiarato durante le fasce di reperibilità in data 28.6.2004, non si era presentata al controllo ambulatoriale il successivo giorno 29.6.2004, come prescritto dal medico fiscale;
b) per avere attribuito i Giudici di appello carattere di esimente all'assenza della ricorrente nel domicilio dichiarato, stante la natura della patologia denunciata (sindrome ansioso depressiva), la quale, invece, non ammette deroghe all'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità;
c) per non aver la lavoratrice provato - come era suo onere ex art. 2687 c.c. - che la visita medica cui era sottoposta presso il suo sanitario di fiducia durante le fase di reperibilità, fosse indifferibile;
d) per avere, la Corte di appello ignorato l'ulteriore inadempienza, posta in essere dalla reclamante, in materia di visite fiscali, per aver violato l'art. 34, lett. b), terzo capoverso del ceni di categoria all'epoca vigente secondo il quale: "qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale ha comunque l'obbligo di avvertire l'amministrazione entro le 19 dello stesso giorno. (Su tale obbligo cfr. la dipendente non può limitarsi a produrre il certificato medico attestante l'effettuazione di una visita specialistica durante l'orario di reperibilità, ma deve dare dimostrazione della loro urgenza ed ...

