Falcone consunting SRL

LAVORO SOMMERSO: Maxisanzione collegato lavoro

INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Vigilanza ed Economia Sommersa


Circolare 7.12.2010 n. 157


Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) – Misure contro il lavoro sommerso, art. 4 comma 1, lett. a) e lett. c). Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010.


Sommario:

L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n.183/2010, disciplina la nuova misura delle sanzioni civili in ipotesi di impiego di lavoratori in nero. Il medesimo articolo al comma 1, lett. c) ha sostituito il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73, attribuendo nuovi poteri agli ispettori di vigilanza dell’Istituto.


Premessa


L’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha modificato il quadro normativo che regolava le misure per il contrasto del lavoro  sommerso.

Il Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali ha emanato con la circolare n. 38 del 12 novembre 2010, che si allega, le prime istruzioni operative in materia di “collegato lavoro”.

Nel rinviare, per quanto concerne gli aspetti operativi che interessano direttamente l’attività ispettiva, ai contenuti della predetta circolare ministeriale , si provvede a fornire le prime indicazioni in merito alla nuova disciplina delle sanzioni civili e alle nuove competenze attribuite agli ispettori degli Enti previdenziali.


1. Sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero. Nuova disciplina.




1.1. Campo di applicazione



L’art. 4, comma 1, lett. a), della legge n.183/2010, che ha sostituito il comma 3 del D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73, ha modificato la misura delle sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in nero.


Come specificato dal Ministero del Lavoro , nella già citata circolare n. 38 del 2010, la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. “Collegato Lavoro” (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola.


Ferma restando la disciplina dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la norma modifica la previsione dell’articolo 36 bis, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva stabilito l’applicazione della sanzione civile minima di 3.000 euro per ciascun “lavoratore in nero”.


A differenza del regime previgente (cfr. circolare n. 111 del 2006) la nuova misura delle sanzioni civili non si applica ai rapporti di lavoro  diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati. Restano, comunque, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico.


Come chiarito, inoltre, nella circolare del Ministero del Lavoro  la nuova misura delle sanzioni civili in materia di lavoro nero trovano applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.


Analogamente la nuova misura delle sanzioni trova applicazione nell’ipotesi di prestazione di lavoro  occasionale ...

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