INQUINAMENTO PROBATORIO: Non basta intimare al coimputato di tacere con il giudice per far scattare il reato di cui all’articolo 377 bis Cp
Il giudizio va difeso da ingerenze “esterne” sul procedimento probatorio: compie dunque un reato chi induce a tacere o a mentire la persona che pure può avvalersi della facoltà di non rispondere, come l’imputato, il coimputato o l’imputato in reato connesso. Affinché si configuri il reato di cui all’articolo 377 bis Cp, tuttavia, sono necessari due elementi: l’effettiva chiamata del soggetto davanti all’autorità giudiziaria e l’effettivo inquinamento del materiale probatorio. ...

