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ANTIRICICLAGGIO: Anche la Chiesa si adegua

N. CXXVII Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio deiproventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo.30 dicembre 2010LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO- ---------------------------------------


Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia,l’11 febbraio 1929;----------------


Vista la Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre2000;- ---------


Vista la legge sulle Fonti del Diritto 1° ottobre 2008, n. LXXI;


considerando:- che il riciclaggio dei proventi di attività illecite e, altresì, lo sfruttamento delsistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anchedenaro di provenienza lecita a scopo di finanziamento del terrorismo minanoalla base le fondamenta delle società civili costituendo una minaccia perl’integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità dei sistemifinanziari;- che il riciclaggio dei proventi di attività criminose ed il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale e che, pertanto, le misureadottate esclusivamente a livello di singola giurisdizione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, finirebbero per avere effetti limitati;


- che ogni Stato e Giurisdizione, in ragione delle peculiarità transnazionali deifenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, devono fornire ilproprio contributo introducendo nella legislazione interna regole e presidicoerenti con i principi e gli standard concordati a livello internazionale ecomunitario contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;


- che la Convenzione Monetaria tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Unioneeuropea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05) prevede, tra l’altro,l’introduzione di presidi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio edel finanziamento del terrorismo; ha ordinato e ordina quanto appresso da osservarsi come legge dello Stato:


CAPO I


Definizioni ed ambito di applicazione


Articolo 1


Definizioni Ai fini della presente legge si intende per:


1. “beni”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili,tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasiforma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto diproprietà o altri diritti sui beni medesimi;


2. “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche per conto delle quali èrealizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, lapersona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllanotale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cuiall’Allegato alla presente Legge;


3. “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita,l’indirizzo e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso disoggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione e la sede legale;avuto riguardo alle persone fisiche ed ai soggetti da queste diversiappartenenti a Stati esteri costituiscono dati identificativi, secondo le leggi di quelle giurisdizioni, anche gli estremi relativi alla posizione fiscale;


4. “prestatori di servizi relativi a società e trust”: ogni persona fisica ogiuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:


a) costituire società o altre persone giuridiche;


b) occupare la funzione didirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione ouna funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche;


c) fornireuna sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altriservizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entitàgiuridica;


d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in unsoggetto giuridico analogo; e) esercitare il ruolo d’azionista per conto diun’altra persona;


5. “persone politicamente esposte”: le persone fisiche che occupano o hannooccupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti ocoloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami,individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato alla presente Legge;


6. “reato grave”: i reati contenuti nel Capo III della presente legge e nelCodice penale agli articoli 145 – 154 (delitti contro la libertà individuale);171-174 (corruzione); 248 (associazione per delinquere); 256 (falsità inmonete e carte di pubblico credito); 295 – 297 (frodi nei commerci, nelleindustrie e negli incanti); 331 – 339 (delitti contro il buon costume el’ordine delle famiglie); 402 - 404 (furto); 406 - 412 (rapina, estorsione ericatto); 413 (truffa); 421 (ricettazione); 460 – 470 (contravvenzioniconcernenti le armi e le materie esplodenti) e comunque ogni fattispecie delittuosa punita nel minimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore asei mesi o nel massimo con la reclusione o l’arresto pari o superiore ad unanno;


7. “stupefacenti e sostanze psicotrope”: ogni pianta i cui principi attivipossono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte lesostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano lastessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;


8. “finanziamento del terrorismo”: qualsiasi attività diretta, con qualsiasimezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, allacustodia e alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunquemodo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine dicompiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti afavorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previstidalla presente legge; e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo deifondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;


9. “condotte con finalità di terrorismo”: le condotte che, per loro natura ocontesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazioneinternazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione ocostringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiereo astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere lestrutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di unPaese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condottedefinite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzionio altre norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato;


10. “dispositivi esplosivi o comunque micidiali”: armi da sparo e tutte le altre,la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, tutti gli strumenti atti adoffendere, i gas asfissianti o accecanti, le sostanze corrosive;


11. “banca di comodo”: un ente creditizio, o un ente che svolge attivitàequivalenti, costituito in uno Stato in cui non ha alcuna presenza fisica, checonsenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non siacollegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato;


12. “conti correnti di corrispondenza”: conti tenuti dalle banche,tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei serviziinterbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini diversamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);


13. “servizi di pagamento”: servizi che permettono l’esecuzione di depositi,prelievi, ordini ed operazioni di pagamento, incluso il trasferimento difondi, relativamente ad un conto di pagamento, ovvero l’emissione e/ol’acquisizione di strumenti di pagamento e le rimesse di denaro;


14. “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento;per i soggetti indicati nell’articolo 2, lettere p) e q), un’attività determinata odeterminabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria opatrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzaretramite una prestazione professionale;


15. “operazione collegata”: un’operazione, ancorché autonoma, cheunitamente ad altra o ad altre costituisca un’operazione unitaria sotto ilprofilo economico, di valore pari o superiore ad euro 15.000, effettuate inmomenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in settegiorni;


16. “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri,intrattenuti dai soggetti obbligati alla presente legge, utilizzati per effettuareoperazioni in nome proprio o per conto della clientela;


17. “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gliassegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, gliordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre cartedi pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire,movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori odisponibilità finanziarie;


18. “moneta elettronica”: un valore monetario rappresentato da un credito neiconfronti dell’emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico,emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetarioemesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversidall’emittente;


19. “prestatore di servizi di pagamento”: la persona fisica o giuridica le cuiattività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;


20. “trasferimento di fondi”: una transazione effettuata per conto di unordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, alloscopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamentopresso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario delpagamento possono essere la medesima persona;


21. “denaro contante”:


a) strumenti negoziabili al portatore, compresi glistrumenti monetari emessi al portatore quali travellers cheque, strumentinegoziabili (compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento)emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiariofittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi allaconsegna, e strumenti incompleti (compresi assegni, effetti all’ordine emandati di pagamento) firmati ma privi del nome del beneficiario;


b)denaro contante (banconote e monete in circolazione come mezzo discambio);


22. “servizi e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività (ricezione etrasmissione di ordini; esecuzione di ordini per conto dei clienti;negoziazione per conto proprio; gestione di portafogli; consulenza inmateria di investimenti, assunzione e collocamento di strumenti finanziari)avente ad oggetto strumenti finanziari (valori mobiliari; strumenti delmercato monetario; quote di organismi di investimento collettivo; contrattidi opzione; strumenti finanziari derivati);


23. “strumenti finanziari”: valori mobiliari; strumenti del mercato monetario;quote di organismi di investimento collettivo; contratti di opzione;strumenti finanziari derivati;


24. “emittenti”: i soggetti dello Stato o esteri che emettono strumenti finanziariquotati nei mercati regolamentati dello Stato;


25. “informazione privilegiata”: un’informazione di carattere preciso, che non èstata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piùemittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resapubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumentifinanziari;


26. “intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare oproporre contratti di assicurazione o compiere atti preparatori o relativi allaconclusione di tali contratti ovvero nel collaborare, segnatamente in caso disinistri, alla loro gestione ed esecuzione; sono escluse le attività esercitatedalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa diassicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa e, altresì,le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto diun’attività professionale, sempre che l’obiettivo di questa attività non siaquello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di uncontratto di assicurazione o nella gestione di sinistri per un’impresa diassicurazione su base professionale o nelle attività di liquidazione sinistri edi consulenza in materia di sinistri;


27. “prestazione professionale”: prestazione professionale o commercialecorrelata con le attività svolte dai soggetti di cui all’articolo 2 dalla quale sipresuma, nel momento in cui ha inizio, che avrà una certa durata;


28. “rapporto continuativo”: rapporto di durata che dia luogo a più operazionidi versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non siesaurisca in una sola operazione;


29. “rapporto d’affari”: un rapporto, professionale o commerciale, che siacorrelato con le attività professionali svolte dai soggetti di cui all’articolo 2e che, nel momento della sua instaurazione, si presuma possa avere un certadurata;


30. “terzi”: ogni soggetto (persona fisica o giuridica, ente ed organismo diqualsivoglia natura) situato in uno Stato estero, che, conformemente aquanto stabilito nella presente legge, sia soggetto a registrazioneprofessionale obbligatoria legale ed a sorveglianza, applichi misure diadeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti;


31. “fondi”: le attività ed utilità finanziarie, disponibili anche tramite soggettointerposto, di qualsiasi natura, compresi anche:


a) i contanti, gli assegni, icrediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti dipagamento;


b) i depositi presso qualunque soggetto, i saldi sui conti, icrediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;


c) gli interessi, i dividendi oaltri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;


 d) il credito, ildiritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altriimpegni finanziari;


e) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titolirappresentativi di merci;


f) i documenti da cui risulti una partecipazione infondi o risorse finanziarie; g) tutti gli strumenti di finanziamento delleesportazioni;


32. “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali,mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, chenon sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni oservizi;


33. “congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento,modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così damodificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso,la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’usodei fondi, compresa la gestione di portafoglio;


34. “congelamento di risorse economiche”: il divieto di movimentazione,trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi,beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi anche la vendita,la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;


35. “soggetti designati”: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e leentità designati come destinatari del congelamento;


36. “suolo”: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opereinfrastrutturali;


37. “acque”: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee;


38. “acque superficiali”: le acque interne, ad eccezione delle acque sotterranee,le acque di transizione;


39. “acque sotterranee”: tutte le acque che si trovano sotto la superficie delsuolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o ilsottosuolo;


40. “inquinamento atmosferico”: ogni modificazione dell’aria atmosferica,dovuta all’emissione e alla conseguente introduzione nella stessa di una opiù sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire unpericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali daledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente;


41. “emissione”: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdottanell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;


42. “rifiuti”: prodotti fuori norma; prodotti scaduti; sostanze contaminate oinsudiciate in seguito ad attività volontarie; elementi inutilizzabili; sostanzedivenute inadatte all’impiego (ad esempio, acidi contaminati, solventicontaminati); residui di processi industriali; residui di procedimentiantinquinamento; residui di lavorazione/sagomatura; residui provenientidall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime; sostanzecontaminate; qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione ègiuridicamente vietata.


Articolo 2 Soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e difinanziamento del terrorismo


1. Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura,incluse le filiali e le succursali di soggetti esteri, che svolge professionalmenteun’attività consistente:


a. nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concederecrediti per proprio conto;


b. nell’intermediazione assicurativa;


c. nell’assunzione di partecipazioni;


d. nella raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;


e. nel compimento di operazioni di prestito;


f. nello svolgimento di servizi di pagamento;


g. nell’emissione e gestione di mezzi di pagamento;


h. nel rilascio di garanzie e di impegni di firma;i. nella locazione di cassette di sicurezza;


j. nello svolgimento di operazioni in cambi per proprio conto o per conto dellaclientela;k. nell’acquisto e nella vendita o anche nella mediazione di beni immobili oimprese;


l. nella gestione di denaro e di strumenti finanziari;m. nell’apertura o nella gestione di conti o depositi bancari, libretti di risparmioo depositi di titoli;n. nella costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o struttureanaloghe nonché nella prestazione di servizi relativi a società o trust;


o. nello svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumentifinanziari;


p. nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professionedi revisore dei conti, contabile esterno e consulente tributario;


q. nell’esercizio, in via principale, strumentale o sussidiaria, della professionedi notaio e di legale, quando prestano la loro opera o partecipando in nomee per conto del cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliareo assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione dispecifiche operazioni (acquisto e vendita di beni immobili o imprese; lagestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti; l’apertura ola gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione oall’amministrazione di società, la costituzione, la gestione ol’amministrazione di società; la costituzione, la gestione ol’amministrazione di trust, società o strutture analoghe);r. nella negoziazione di beni (soltanto quando il pagamento è effettuato incontanti per un importo pari o superiore ad euro 15.000)è tenuto ad osservare gli obblighi di adeguata verifica, di registrazione dei rapporti edelle operazioni, di conservazione delle informazioni ad essi inerenti e disegnalazione delle operazioni sospette; a tali fini deve predisporre adeguati assettiorganizzativi e procedure, nonché assicurare un’adeguata formazione del personale.2. I soggetti di cui al comma che precede adottano, entro trenta giorni dall’entrata invigore della presente Legge, ogni provvedimento necessario per assicurare il puntualeed immediato adempimento degli obblighi previsti. Dei provvedimenti assunti dovràessere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione,all’Autorità di Informazione Finanziaria.CAPO IIDisposizioni penali in materia di riciclaggioArticolo 3RiciclaggioNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X“Dei delitti contro la proprietà” Capo V alla rubrica “Della ricettazione” èaggiunto “, del riciclaggio e dell’autoriciclaggio”. Nello stesso Capo dopo l’art. 421è aggiunto l’articolo 421 bis del seguente tenore:421bis Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 421, sostituisce o trasferiscedenaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in relazionead essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loroprovenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro,beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è punito con la reclusione da quattroa dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila.Nei casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e lamulta da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità provengonoda reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo acinque anni.Nei confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione dadue a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila.Nei casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commessonell’esercizio di un’attività professionale.La fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il denaro, ibeni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.Nei casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prodottoo il profitto dell’attività delittuosa, tranne che essi appartengano a persone estranee alreato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, ordina laconfisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha ladisponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,profitto o prezzo del reato.CAPO IIIAltre fattispecie delittuoseArticolo 4Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversioneNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza delloStato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto ilCapo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo”nel cui ambito è inserito l’articolo 138 bis del seguente tenore:138 bis Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia persone oassociazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità diterrorismo o di eversione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti diviolenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismointernazionale.Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose cheservirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.Articolo 5Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionaleNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza delloStato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto ilCapo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo”nel cui ambito è inserito l’articolo 138 ter del seguente tenore:138 ter Chiunque, fuori dai casi di cui all’articolo 138 bis, arruola una o più personeper il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubbliciessenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette aquindici anni.Articolo 6Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionaleNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza delloStato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto ilCapo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo”nel cui ambito è inserito l’articolo 138 quater del seguente tenore:138 quater Chiunque, fuori dai casi di cui all’articolo 138 bis, addestra o comunquefornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi dafuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero disabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolticontro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con lareclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della personaaddestrata.Articolo 7Attentato per finalità terroristiche o di eversioneNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza delloStato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto ilCapo V “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo”nel cui ambito è inserito l’articolo 138 quinquies del seguente tenore:138 quinquies Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione, attenta alla vita odall’incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione noninferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.Articolo 8Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosiviNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo I “Dei delitti contro la sicurezza delloStato” dopo il Capo IV “Disposizioni comuni ai capi precedenti” è aggiunto il CapoV “Altre misure per prevenire e contrastare il finanziamento del terrorismo” nel cuiambito è inserito l’articolo 138 sexies del seguente tenore:138 sexies Salvo che non costituisca più grave reato, chiunque per finalità diterrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui,mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con lareclusione da due a cinque anni.Articolo 9Malversazione a danno dello StatoNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” CapoIII “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 è aggiunto l’articolo 416 bis delseguente tenore:416 bis Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dalloStato o da altro ente pubblico od istituzione contributi, sovvenzioni o finanziamentidestinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento diattività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con lareclusione da sei mesi a quattro anni.Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.Articolo 10Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblicheNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” CapoIII “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 bis è aggiunto l’articolo 416 ter delseguente tenore:416 ter La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto dicui all’articolo 413 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altreerogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte delloStato, di altri enti pubblici od istituzioni.Articolo 11Indebita percezione di erogazioni a danno dello StatoNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo X “Dei delitti contro la proprietà” CapoIII “Truffa ed altre frodi” dopo l’articolo 416 ter è aggiunto l’articolo 416 quaterdel seguente tenore:416 quater Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 413, chiunquemediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanticose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegueindebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altreerogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, daaltri enti pubblici od istituzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Se i fatti previsti sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.Articolo 12Abuso di informazioni privilegiateNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica”dopo il Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti” è aggiuntoil Capo V bis “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato” nelcui ambito è collocato l’articolo 299 bis del seguente tenore:299 bis E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimilaa euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate inragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione ocontrollo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovverodell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anchepubblica, o di un ufficio:a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, perconto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando leinformazioni medesime;b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro,della professione, della funzione o dell’ufficio;c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delleoperazioni indicate nella lettera a).La stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque essendo in possesso diinformazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attivitàdelittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma uno.Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di diecivolte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivitàdel fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o delprofitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata al massimo.Articolo 13Manipolazione del mercatoNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VI “Dei delitti contro la fede pubblica”dopo il Capo V “Delle frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti” èaggiunto il Capo V bis “Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione delmercato” nel cui ambito è collocato l’articolo 299 ter del seguente tenore:299 ter Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altriartifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo distrumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa daeuro ventimila a euro cinquemilioni.Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di diecivolte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivitàdel fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o delprofitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.Articolo 14Tratta di personeNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo II “Dei delitti contro la libertà” Capo III“Dei delitti contro la libertà individuale” è aggiunto l’articolo 145 bis del seguentetenore:145 bis Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cuiall’articolo 145 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, lainduce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso diautorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di unasituazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altrivantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o auscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusioneda otto a vent’anni.La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sonocommessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti alla sfruttamento dellaprostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.Articolo 15Vendita di prodotti industriali con segni mendaciAll’art. 295, commi uno e due, la sanzione è rispettivamente così modificata “con lareclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro diecimila” e “con la reclusionefino a due anni o con la multa fino ad euro ventimila”.Articolo 16Fabbricazione, introduzione, vendita e detenzione di armi nello Stato1. All’articolo 460 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.2. All’articolo 461 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.3. All’articolo 462 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.4. All’articolo 463 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.5. All’articolo 464 la sanzione è così modificata, nel comma primo, “con l’arrestofino a due anni e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”, nel commasecondo, “con l’arresto fino a due anni e sei mesi e con l’ammenda da euro mille adeuro tremila”, nel comma terzo, “con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda daeuro tremila ad euro cinquemila”.6. All’articolo 466 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.7. All’articolo 467 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila” e “nei casi più gravi con l’arrestofino a due anni e sei mesi e con l’ammenda da euro mille ad euro tremila”.8. All’articolo 468 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.9. All’articolo 469 la sanzione è così modificata “con l’arresto fino a due anni e conl’ammenda da euro cinquecento ad euro duemila”.Articolo 17ContrabbandoNel Libro III ”Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo I “Delle contravvenzioniconcernenti l’ordine pubblico” è aggiunto il Capo X “Contrabbando” nel cuiambito è collocato l’art. 459 bis del seguente tenore:459 bis E’ punito con l’arresto fino a due anni o, in alternativa, con la multa nonminore di due e non maggiore di dieci volte i diritti dovuti chiunque:a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delleprescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti nel comma due;b) è sorpreso con merci nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nellesuppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, persottrarle alla visita doganale;c) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senzaaverne garantito il pagamento;d) porta merci fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettereprecedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette ai diritti di confine.Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti.Il confine con lo Stato italiano costituisce la linea doganale.Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.Sono spazi doganali i locali in cui funziona un servizio di dogana, nonché le areesulle quali la dogana esercita la vigilanza ed il controllo a mezzo dei suoi organi. Ladelimitazione degli spazi doganali è stabilita, tenendo conto della peculiare situazionedi ciascuna località, dall’Autorità doganale.Si considerano diritti tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza diuna legge dello Stato.Gli organi doganali, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite nelpresente articolo, possono:a) procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversanola linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano neglispazi stessi;b) procedere alla visita dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle personeche attraversano la linea doganale in corrispondenza degli spazi doganali o checircolano negli spazi stessi;c) invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell’ambito degli spazidoganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona; in caso di rifiutoed ove sussistano fondati motivi di sospetto l’Autorità doganale può disporre,con provvedimento scritto dettagliatamente motivato, che le persone suddettevengano sottoposte a perquisizione personale; della perquisizione è redattoprocesso verbale che, insieme al provvedimento anzidetto, deve esseretrasmesso entro quarantotto ore al Promotore di Giustizia presso il Tribunale;questi, se riconosce legittimo il provvedimento, lo convalida entro lequarantotto ore successive.Articolo 18Tutela dell’ambienteNel Libro III “Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo II “Delle contravvenzioniconcernenti l’incolumità pubblica” dopo il Capo II “Della rovina e delle omesseriparazioni di edifizii” è aggiunto il Capo II bis “Della tutela dell’ambiente” nel cuiambito è collocato l’art. 472 bis del seguente tenore:472 bis E’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno o con la l’ammendada euro duemilaseicento ad euro ventiseimila chiunque cagiona l’inquinamento delsuolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.Alla stessa pena prevista dal comma uno soggiace chiunque cagiona l’inquinamentoatmosferico.Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da eurocinquemiladuecento ad euro cinquantaduemila se l’inquinamento è provocato dasostanze pericolose.Articolo 19Attività organizzate per il traffico illecito di rifiutiNel Libro III “Delle contravvenzioni in ispecie” Titolo II “Delle contravvenzioniconcernenti l’incolumità pubblica”dopo il Capo II “Della rovina e delle omesseriparazioni di edifizii” è aggiunto il Capo II bis “Della tutela dell’ambiente” nel cuiambito è collocato l’art. 472 ter del seguente tenore:472 ter Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni eattraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve,trasporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti èpunito con la reclusione da uno a sei anni.Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre aotto anni.Articolo 20Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotropeNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumitàpubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica”è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nelcui ambito è collocato l’articolo 326 bis del seguente tenore:326 bis Chiunque, senza esservi autorizzato, coltiva, produce, fabbrica, estrae,raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta,procura ad altri, invia,passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti opsicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euroventiseimila ad euro duecentosessantamila.Con le medesime pene di cui al comma uno è punito chiunque, senza esserviautorizzato, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunqueillecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità appaionodestinate ad un uso non esclusivamente personale. In questa ultima ipotesi, le penesuddette sono diminuite da un terzo alla metà.Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualitàe quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, siapplicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro tremila adeuro ventiseimila.La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi siadopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ancheaiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti perla commissione dei delitti.Articolo 21Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropeNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumitàpubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica”è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nelcui ambito è collocato l’articolo 326 ter del seguente tenore:326 ter Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti traquelli previsti dall'articolo 326 bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza ofinanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a ventianni.Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipantivi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma uno, non può essereinferiore a ventiquattro anni di reclusione. L'associazione si considera armata quandoi partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate otenute in luogo di deposito.Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi sisia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarreall'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.Articolo 22Aggravanti specifiche e confiscaNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumitàpubblica”dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica” èaggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nel cuiambito è collocato l’articolo 326 quater del seguente tenore:326 quater Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 326 bis sono aumentate daun terzo alla metà:a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate ocomunque destinate a persona di età minore;b) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissionedel reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;c) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;d) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altrein modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sonoaumentate dalla metà a due terzi.L'autorità giudiziaria con la condanna dispone la confisca delle sostanze stupefacentie psicotrope e ne ordina la distruzione.Articolo 23Prescrizioni abusiveNel Libro II “Dei delitti in ispecie” Titolo VII “Dei delitti contro l’incolumitàpubblica” dopo il Capo III “Dei delitti contro la sanità e l’alimentazione pubblica”è aggiunto il Capo III bis “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope” nelcui ambito è collocato l’articolo 326 quinquies del seguente tenore:326 quinquies Le pene previste dall'articolo 326 bis si applicano altresì a carico delmedico chirurgo che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope iviindicate per uso non terapeutico.Le pene previste dall’articolo 326 bis non si applicano alle farmacie per quantoriguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e, sulla base di prescrizionimediche, per l’acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma dimedicamenti.CAPO IVMisure per prevenire il finanziamento del terrorismo e per attuare ilcongelamento dei fondi e delle risorse economicheArticolo 24Misure per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attivitàdei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorseeconomiche volte a contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attivitàdi Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, l’Autorità diInformazione Finanziaria, fatti salvi i provvedimenti adottati dall’Autorità Giudiziariain sede penale, dispone con proprio provvedimento il congelamento dei fondi e dellerisorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designatisecondo i principi e le regole vigenti nell’ordinamento europeo. Con il medesimoprovvedimento sono individuate, sulla base dei principi e delle regole vigentinell’ordinamento europeo, le esenzioni dal congelamento.2. L’Autorità di Informazione Finanziaria:a) acquisisce dalle autorità competenti ogni informazione utile allosvolgimento dei compiti di cui al comma 1;b) stabilisce collegamenti con gli organismi che svolgono funzioni similarinegli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamentointernazionale;c) formula alle competenti autorità internazionali proposte di designazione disoggetti o enti ai fini dell’adozione delle misure di cui al comma 1;d) valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorseeconomiche presentate dai soggetti interessati;e) formula alle competenti autorità internazionali proposte di cancellazionedalle liste dei soggetti designati, anche sulla base delle istanze presentatedai soggetti interessati.Articolo 25Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto ditrasferimento, disposizione o utilizzo.2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggettodi alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modofondi, beni o servizi, utilizzo.3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.4. E’ vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche adisposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.5. La partecipazione consapevole ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto oindiretto, di aggirare le misure di congelamento è vietata.6. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestroo confisca, adottati nell’ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi adoggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.7. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l’omissione o il rifiuto dellaprestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi alla presente leggenon comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, ilgruppo o l’entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti.Articolo 26Obblighi di comunicazioneI soggetti indicati nell’articolo 2 devono comunicare, entro trenta giorni dalla data diemanazione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 1, all’Autorità diInformazione Finanziaria:a) le misure applicate ai sensi del presente Capo, indicando i soggetti coinvolti,l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;b) le operazioni, i rapporti nonché ogni altra informazione disponibilericonducibile ai soggetti designati;c) sulla base di informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti,nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via didesignazione.Articolo 27Custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto dicongelamento1. L’Autorità di Informazione Finanziaria provvede alla custodia,all’amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto dicongelamento, anche quando quest’ultimo sia stato disposto con provvedimentodell’Autorità Giudiziaria.2. L’Autorità di Informazione Finanziaria provvede, in via diretta ovvero mediante lanomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attività di cui alcomma che precede. Essa può impartire direttive, richiedere informazioni e revocareo sostituire il custode e l’amministratore.3. L’amministratore e il custode operano sotto la sorveglianza dell’Autorità diInformazione Finanziaria.CAPO VObblighi di adeguata verificaArticolo 28Casi di applicazioneI soggetti di cui all’articolo 2 eseguono gli obblighi di adeguata verifica:a) quando instaurano un rapporto continuativo o d’affari;b) quando eseguono operazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore adeuro 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate conun’operazione unica o con diverse operazioni collegate;c) per le prestazioni professionali di valore indeterminato o non determinabile enei casi di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust osoggetti giuridici analoghi;d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, aprescindere da deroghe, soglie o esenzioni applicabili;e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati relativi allaidentificazione del soggetto con cui instaurano il rapporto.Articolo 29Contenuto degli obblighi di adeguata verifica e di astensione1. Gli obblighi di adeguata verifica consistono:a) nell’identificazione del soggetto che instaura il rapporto continuativo od’affari o esegue un’operazione, sulla base di documenti, dati oinformazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;b) nell’individuazione e nell’identificazione dell’eventuale titolare effettivo;c) nell’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapportocontinuativo o d’affari o dell’operazione;d) nel controllo costante del rapporto continuativo o della relazione d’affari.2. La verifica dell’identità di cui al comma che precede deve avvenire primadell’instaurazione del rapporto continuativo o d’affari o dell’esecuzione dellatransazione. Il soggetto con cui si instaura il rapporto è tenuto a comunicare, sotto lapropria responsabilità, ai soggetti di cui all’articolo 2 ogni dato da questi richiesto aifini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica.3. I notai, i legali, i revisori dei conti, i contabili esterni ed i consulenti tributariadempiono gli obblighi di adeguata verifica nel corso dell’esame della posizione delloro cliente.4. Gli obblighi di adeguata verifica sono calibrati in funzione del rischio associato altipo di rapporto continuativo o d’affari, di operazione, di cliente o di prodotto.5. I soggetti di cui all’articolo 2, quando non sono in grado di rispettare gli obblighidi adeguata verifica, non possono instaurare il rapporto continuativo o d’affari néeseguire operazioni; qualora il rapporto sia già in essere i soggetti chiudono ilrapporto medesimo e valutano se effettuare la segnalazione di operazione sospettaall’Autorità di Informazione Finanziaria.6. Gli obblighi di adeguata verifica si estendono ad eventuali succursali dei soggettiindicati nell’articolo 2 situati in altri Stati.7. Gli obblighi di adeguata verifica si applicano sulla base della valutazione delrischio esistente.Articolo 30Obblighi semplificati ed esenzioni1. Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano se il soggetto con cui si instaurail rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in un Paese estero che impongaobblighi equivalenti a quelli dello Stato. L’Autorità di Informazione Finanziariaindividua gli Stati il cui regime è ritenuto equivalente.2. I soggetti di cui all’articolo 2 possono essere autorizzati dall’Autorità diInformazione Finanziaria a non applicare gli obblighi di adeguata verifica dellaclientela in relazione a particolari tipologie contrattuali ed a soggetti, diversi da quelliindicati nel comma 1, caratterizzati, secondo i criteri indicati nell’Allegato allapresente Legge, da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.3. I soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti a raccogliere adeguate informazioni alfine di stabilire se possa adottarsi o mantenersi il regime obbligatorio semplificato.4. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicanoqualora vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o si abbiamotivo di ritenere che l’identificazione effettuata non sia attendibile ovvero qualoraessa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie.Articolo 31Obblighi rafforzati1. I soggetti indicati nell’articolo 2 debbono rafforzare gli obblighi di adeguataverifica, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che, perloro natura, possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo.2. Essi, quando il soggetto con cui instaura il rapporto non è fisicamente presente aifini della identificazione, debbono applicare una o più fra le misure di seguitoindicate:a) accertare l’identità del soggetto con cui instaura il rapporto tramite documenti,dati o informazioni supplementari;b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documentiforniti o richiedere una certificazione di conferma da parte di un ente creditizioo finanziario soggetto, nella materia del contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo, a misure equivalenti a quelle adottate dalloStato;c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramiteun conto intestato al soggetto con cui si instaura il rapporto presso un entecreditizio.3. Gli obblighi di identificazione, anche quando il soggetto non è fisicamentepresente, si considerano comunque assolti quando:a) l’identificazione sia già avvenuta in relazione ad un rapporto in essere, purchéle informazioni esistenti risultino aggiornate;b) si tratti di operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelliautomatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività ditrasporto di valori mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputateal soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;c) i dati identificativi del soggetto con cui si instaura il rapporto e le altreinformazioni da acquisire risultino da atti idonei a fornire certezza legale.4. I soggetti indicati nell’articolo 2, in caso di conti di corrispondenza con enticorrispondenti di Stati esteri, debbono:a) raccogliere sull’ente corrispondente informazioni sufficienti percomprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sullabase delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e laqualità della vigilanza cui è soggetto;b) valutare la qualità della normativa ivi vigente in materia di controlli relativial contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;c) ottenere, prima di aprire il conto, l’autorizzazione del Direttore generaleovvero del soggetto che svolga una funzione equivalente;d) definire per iscritto i termini delle rispettive obbligazioni;e) assicurarsi che l’ente corrispondente abbia verificato l’identità dei clientiaventi un accesso diretto ai conti di passaggio, abbia costantemente assoltogli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possafornire i dati ottenuti a seguito dell’assolvimento di tali obblighi.5. Con riguardo alle operazioni, ai rapporti continuativi e ai rapporti d’affari conpersone politicamente esposte residenti in uno Stato estero, i soggetti indicatinell’articolo 2 debbono:a) disporre, in presenza di situazioni di rischiosità, di adeguate procedure perdeterminare se il soggetto con cui si instaura il rapporto sia una personapoliticamente esposta;b) ottenere, prima di eseguire un’operazione o di avviare un rapporto continuativoo d’affari con tali soggetti, l’autorizzazione del Direttore generale ovvero dicolui che svolga una funzione equivalente;c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio o dei fondiimpiegati nell’operazione o nel rapporto continuativo o d’affari;d) assicurare un controllo continuo e rafforzato nel rapporto continuativo o nelrapporto d’affari.6. E’ vietato aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodoovvero aprire o mantenere conti di corrispondenza con un ente creditizio checonsenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.7. E’ vietata l’apertura o la tenuta di conti, depositi o libretti di risparmio anonimi ocifrati o intestati a nomi fittizi o di fantasia.CAPO VIObblighi di registrazione e conservazioneArticolo 32Contenuto degli obblighi1. I soggetti di cui all’articolo 2, avuto riguardo ai rapporti continuativi o d’affariinstaurati e alle operazioni eseguite, conservano, per un periodo di cinque anni dallacessazione del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione, la copia dei documentirichiesti, le informazioni acquisite, le scritture e le registrazioni eseguitenell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essereutilizzati per qualsiasi indagine o analisi su eventuali operazioni di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo.2. I soggetti di cui all’articolo 2 dispongono di sistemi che consentano loro dirispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioniproveniente dall’Autorità di Informazione Finanziaria relativamente alle operazioni eai rapporti continuativi o d’affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi cinqueanni.3. Gli obblighi di registrazione e di conservazione si estendono ad eventualisuccursali dei soggetti indicati nell’articolo 2 situati in altri Stati.CAPO VIIAutorità ed obblighi di segnalazioneArticolo 33Autorità di Informazione Finanziaria (AIF)1. L’Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), istituita dal Sommo Pontefice al finedi prevenire e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento delterrorismo, esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza. Ad essasono attribuiti mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l’efficace perseguimentodei suoi fini istituzionali.2. L’Autorità ha accesso, anche direttamente, alle informazioni finanziarie,amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per assolvere i propri compiti dicontrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Essa ha il potere dieffettuare verifiche presso i soggetti di cui all’articolo 2 e di irrogare ai soggettiresponsabili, nei casi previsti dalla presente legge, sanzioni amministrativepecuniarie.3. L’Autorità esegue l’analisi finanziaria delle segnalazioni esaminando edapprofondendo le modalità di svolgimento e gli elementi costitutivi delle operazionisospette, anche avvalendosi di informazioni comunque in proprio possesso oeventualmente acquisite da altri soggetti ed organi dello Stato, che sono tenuti afornirle, e comunica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale i fatti che, in basealle caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta,integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento delterrorismo.4. L’Autorità archivia le segnalazioni che ritiene infondate mantenendone evidenzaper dieci anni decorrenti dalla data di archiviazione. Mantiene altresì evidenza, perdieci anni, delle segnalazioni di operazioni sospette inviate al Promotore di Giustizia.5. L’Autorità di Informazione Finanziaria:a) sovraintende al rispetto degli obblighi stabiliti in materia di prevenzione econtrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ed emanadisposizioni di attuazione delle norme contenute nella presente legge, conesclusione di quelle contenute nei Capi II e III; essa ha il potere, altresì, diemanare istruzioni e provvedimenti di carattere particolare nei confronti deisoggetti sottoposti agli obblighi previsti dalla presente Legge;b) emana ed aggiorna periodicamente indicatori di anomalia al fine di agevolarel’individuazione delle operazioni sospette;c) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e provvede ad effettuarne inecessari approfondimenti ai fini dell’eventuale denuncia al Promotore diGiustizia presso il Tribunale;d) autorizza i soggetti di cui all’articolo 2 nei casi previsti dalla presente Legge;e) valuta l’efficacia dei sistemi adottati dai soggetti obbligati per combattere ilriciclaggio ed il finanziamento del terrorismo e, ove del caso, suggerisce lemodifiche o integrazioni da apportare ai sistemi medesimi;f) propone le eventuali integrazioni e modificazioni della legislazione in materiadi prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;g) predispone, sentiti i soggetti obbligati, programmi di formazione delpersonale al fine di far conoscere la normativa vigente e le attività chepotrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo;h) compila statistiche in ordine all’applicazione e all’efficacia delle misureamministrative ed organizzative di prevenzione e repressione del riciclaggio edel finanziamento del terrorismo;i) compie studi in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo ed elabora e diffonde modelli e schemirappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziarioriferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;j) trasmette al Segretario di Stato, entro il 30 settembre di ogni anno, unrapporto sull’attività svolta;k) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciònon pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio,autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notiziaal Promotore di Giustizia presso il Tribunale;l) cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari incaricati didefinire politiche e standard in materia di prevenzione e contrasto delriciclaggio e del finanziamento del terrorismo.Articolo 34Segnalazione di operazioni sospette1. I soggetti obbligati, anche attraverso la predisposizione di adeguati assettiorganizzativi, prestano attenzione ad ogni attività particolarmente atta, per sua natura,ad avere una connessione con il riciclaggio, l’autoriciclaggio o con il finanziamentodel terrorismo e sono tenuti a rispondere con tempestività alle richieste su tali materieprovenienti dall’Autorità di Informazione Finanziaria.2. I soggetti indicati nell’articolo 2 sono tenuti ad informare prontamente l’Autorità diInformazione Finanziaria, su richiesta di quest’ultima o di propria iniziativa, quandosiano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che siano incorso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, di autoriciclaggioo di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto, avendo a base la capacitàeconomica e l’attività svolta dal soggetto, dalle caratteristiche, entità e naturadell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione dellefunzioni esercitate.3. Il contenuto, le modalità di individuazione, anche attraverso l’indicazione di indicidi anomalia, e di invio delle segnalazioni sospette è definito dall’Autorità diInformazione Finanziaria.Articolo 35Obbligo di astensione1. I soggetti di cui all’articolo 2 si astengono dall’eseguire le operazioni per le qualisospettino vi sia una relazione con il riciclaggio, l’autoriciclaggio o con ilfinanziamento del terrorismo e inviano immediatamente all’Autorità di InformazioneFinanziaria una segnalazione di operazione sospetta.2. Qualora l’astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini i soggettiobbligati informano l‘Autorità immediatamente dopo aver eseguito l’operazione.Articolo 36Divieto di comunicazione1. La segnalazione in buona fede all’Autorità di Informazione Finanziaria delleoperazioni sospette e delle informazioni ad esse correlate non comporta alcuna formadi responsabilità per i soggetti obbligati ovvero per i loro dipendenti o amministratori,per qualsivoglia titolo, né costituisce violazione degli obblighi di segretezza inerenti arestrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o dadisposizioni legislative, regolamentari o amministrative.2. I soggetti obbligati, nonché i loro amministratori, dipendenti, consulenti ecollaboratori legati da qualsivoglia rapporto non possono comunicare al soggettointeressato o a terzi la segnalazione di operazioni sospette o anche notizie inerenti lesegnalazioni medesime o l’esistenza di procedimenti amministrativi o penali inmateria di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.3. Dal divieto di cui al comma che precede sono escluse le comunicazioniall’Autorità di Informazione Finanziaria e all’Autorità Giudiziaria, inquirente ogiudicante, ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di relativa pertinenza.4. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dall’Autorità diInformazione Finanziaria al segnalante.5. Il Promotore di Giustizia dà comunicazione all’Autorità di InformazioneFinanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corsoinvestigativo.Articolo 37Misure di protezioneL’Autorità di Informazione Finanziaria adotta, anche sulla base di protocolli d’intesacon l’Autorità Giudiziaria, inquirente o giudicante, e con qualsivoglia altra Autorità,adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti cheeffettuano le segnalazioni di operazioni sospette.CAPO VIIIDati informativi in materia di trasferimento di fondiArticolo 38Obblighi in materia di trasferimento di fondi1. Le norme del presente Capo, emanate tenendo conto dei principi e delle regolevigenti nell’ordinamento europeo, si applicano ai trasferimenti di fondi in qualsiasivaluta, inviati o ricevuti, da un prestatore di servizi di pagamento. Esse sono volte aprevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamentodel terrorismo.2. Sono stabilite norme riguardanti gli obblighi del prestatore dei servizi dipagamento dell’ordinante e del beneficiario e, altresì, gli obblighi dei prestatoriintermediari di servizi di pagamento.3 Per i trasferimenti di fondi restano fermi gli obblighi di verifica della completezzadei dati informativi relativi all’ordinante nonché quelli relativi alla loro registrazionee conservazione.4. L’Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente ai principi contenuti nelRegolamento (CE) 15 novembre 2006, n. 1781/2006, emana disposizioni diattuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo.CAPO IXControlli sul denaro contante in entrata o in uscita dallo StatoArticolo 39Obbligo di dichiarazione, registrazione e conservazione1. Ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante diimporto pari a quello stabilito dalla disciplina vigente nell’ordinamento europeo devedichiarare tale somma in forma scritta all’Autorità di Informazione Finanziaria.2. La dichiarazione di cui al comma 1 contiene:a) i dati identificativi del dichiarante, del proprietario e del destinatario del denarocontante;b) l’importo del denaro contante e la sua origine;c) l’itinerario seguito.3. Le informazioni contenute nella predetta dichiarazione debbono essere registrate econservate per un periodo di cinque anni.4. L’Autorità di Informazione Finanziaria effettua controlli sul rispetto degli obblighiprevisti dal presente Capo ed irroga, in caso di loro violazione, sanzioniamministrative pecuniarie.CAPO XTutela della riservatezzaArticolo 40Segreto d’ufficioTutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso, in ragione della loro attività, deisoggetti indicati nell’articolo 2, dei loro amministratori, dipendenti, consulenti ecollaboratori legati da qualsivoglia rapporto sono coperti da segreto d’ufficio neiconfronti di chiunque ad eccezione dell’Autorità di Informazione Finanziaria edell’Autorità Giudiziaria, inquirente e giudicante, quando, per quest’ultima, leinformazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi aviolazioni sanzionate penalmente.CAPO XICooperazione internazionaleArticolo 41Cooperazione in materia di prevenzione e repressione del riciclaggio e delfinanziamento del terrorismo1.L’Autorità di Informazione Finanziaria scambia a condizioni di reciprocità e, dinorma, sulla base di memorandum di intesa, informazioni in materia di operazionisospette e collabora con Autorità di altri Stati che perseguono le medesime finalità diprevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.2. Il segreto d’ufficio e le eventuali restrizioni alla comunicazione di informazionirivenienti da obblighi contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari oamministrative non sono di ostacolo all’adempimento degli obblighi di cui al commache precede.3. L’Autorità di Informazione Finanziaria, conformemente a quanto stabilito dallaDecisione 2000/642/GAI e da altre fonti internazionali, disciplina gli ambiti diutilizzo delle informazioni ricevute dalle Unità di Informazione Finanziaria (FIU) dialtri Stati.CAPO XIISanzioniArticolo 42Sanzioni amministrative pecuniarie1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli 2, comma 2, 25, commi 1,2, 4 e 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40 e di quelli contenuti neiprovvedimenti e nelle disposizioni di attuazione generali o particolari, l’Autorità diInformazione Finanziaria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro10.000 ad euro 250.000.2. La sanzione, secondo la procedura prevista dalla legge 14 dicembre 1994, n.CCXVII, è irrogata ai soggetti sottoposti agli obblighi di cui alla presente legge, sianoessi persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura.3 Il soggetto sanzionato, diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare il regressonei confronti degli autori della violazione.CAPO XIIIPubblicazione ed entrata in vigoreArticolo 43Entrata in vigoreLa presente legge entra in vigore il 1° aprile 2011.Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del SommoPontefice il 20 dicembre 2010.L’originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositatonell’Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testocorrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis,mandandosi a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.Città del Vaticano, 30 dicembre 2010GIOVANNI Card. LAJOLO, PresidenteVistoIl Segretario Generale del Governatorato+ Carlo Maria ViganòAllegatoArticolo 1Titolare effettivo1. Per titolare effettivo s’intende:a) in caso di società:1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entitàgiuridica attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25per cento delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,anche tramite azioni al portatore;2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione diun’entità giuridica;b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, cheamministrano e distribuiscono fondi:1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiariedel 25 per cento o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un’entità giuridica;2) se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono state ancora determinate, la categoriadi persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più delpatrimonio di un’entità giuridica.Articolo 2Persone politicamente esposte1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono:a) i Capi di Stato, i Capi di Governo, i Ministri, i Vice Ministri e i Sottosegretari:b) i parlamentari;c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livellole cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello;d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle Banche centrali;e) gli ambasciatori, gli incaricati d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dalloStato.In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Lecategorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livelloeuropeo ed internazionale.2. Per familiari diretti s’intendono:a) il coniuge;b) i figli e i loro coniugi;c) coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;d) i genitori.3. Ai fini della individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al comma 1 intrattengononotoriamente stretti legami si fa riferimento a:a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche oqualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1;b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridicinotoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, degli obblighi rafforzati di adeguataverifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche daun periodo di almeno un anno i soggetti destinatari della presente Legge non sono tenuti aconsiderare tale persona come politicamente esposta.Articolo 3Procedure semplificate di adeguata verifica della controparte1. I soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge non sono soggetti agli obblighi di adeguataverifica se il soggetto con cui si instaura il rapporto è un ente creditizio o finanziario situato in unSato estero, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente legge e preveda ilcontrollo del rispetto di tali obblighi.2.L’Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all’articolo 2 tenuti alrispetto della presente legge a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, inrelazione:a) alle società quotate aventi sede in Stati esteri i cui valori mobiliari sono ammessi allanegoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE ovvero sono soggettead obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Statoestero, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento delterrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purchéle informazioni sull’identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operanoquali enti di deposito dei conti collettivi;c) alle autorità pubbliche nazionali;o a qualunque altra controparte caratterizzata da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamentodel terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b),della direttiva 2005/60/CE.3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all’articolo 2 raccolgono comunque informazionisufficienti a stabilire se il soggetto con cui si instaura il rapporto possa beneficiare di un’esenzionemenzionata in tali commi.4. L’Autorità di Informazione Finanziaria può autorizzare i soggetti di cui all’articolo 2 della leggea non applicare gli obblighi di adeguata verifica in relazione:a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1000 euro o il cui premiounico sia di importo non superiore ai 2500 euro;b) alla moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l’importo massimomemorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo èricaricabile, sia imposto un limite di 2500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile, fattaeccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1000 euro sia rimborsato al detentore nellostesso anno civile ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE; o a qualunque altro prodotto otransazione caratterizzati da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo chesoddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva2005/60/CE.

inserito da Giovannifalcone il 2010-12-31 11:11:14
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