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PROVE D'ESAME: Copiare è reato

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sentenza 21.6.2010 n. 32368


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


M.T., n. a (OMISSIS);


avverso la sentenza in data il novembre 2008 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione relativamente al reato di cui al capo A e per l’annullamento con rinvio relativamente al reato di cui al capo B;


Udito per la parte civile S.C. l’avv. Campanelli Giuseppe, in sostituzione dell’avv. Mattesi Cesare, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per l’imputata l’avv. Buccico Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.



FATTO E DIRITTO


Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto , confermava la sentenza in data 4 giugno 2004 del Tribunale di Taranto, appellata da M.T., condannata, con le attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni di parte civile, in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, artt. 1 e 3 (Capo A:

per avere, nella prova scritta del concorso pubblico di Dirigente del servizio contenzioso e ufficio di conciliazione della Provincia di Taranto , presentato come proprio un elaborato in realtà interamente trascritto da una sentenza del T.A.R. Alla stessa previamente comunicata da Mu.Fr., membro della commissione esaminatrice) e agli artt. 56, 110 e 323 c.p. (Capo B: per avere concorso con il Mu., il quale, attraverso la condotta di cui al capo precedente, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare alla stessa un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dal superamento del concorso, proclamato dalla Giunta Provinciale di Taranto con delibera n. 390 del 29 ottobre 1999, non conseguendo l’intento per effetto di successive pronunce del T.A.R. Che accoglievano i ricorsi promossi contro detta delibera dal concorrente soccombente S.C.); in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, avv. Emilio Nicola Buccico, che denuncia:

1. Vizio di motivazione e violazione di legge, in riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p. E artt. 56 e 323 c.p., relativamente al capo B, per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza: nella prima si è addebitato all’imputata il fatto che il Mu. Non l’avesse esclusa dal concorso, collocandola al primo posto della graduatoria; nella seconda, si individua la condotta criminosa nell’avere la M. ricevuto per fax, due giorni prima della prova scritta, la sentenza del T.A.R. Campania attinente a una questione giuridica che avrebbe costituito l’oggetto della prova scritta.

2. Vizio di motivazione e violazione di legge, sempre relativamente al capo B, in riferimento agli artt. 110, 56 e 323 c.p., D.P.R. n. 487 del 1994, art. 13 norma quest’ultima che impone la esclusione dal concorso del candidato che effettui la copiatura del compito sulla base di altro elaborato, posto che nella specie la M. nello svolgimento del compito aveva legittimamente fatto riferimento a una sentenza del T.A.R. Campania ampiamente diffusa attraverso riviste specialistiche, che atteneva al tema sottoposto ai candidati, estratto casualmente tra altri tre, come fa fede il verbale di concorso, peraltro sviluppando autonomamente autonome ed originali considerazioni.

3. Vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla L. 19 ...

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