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COMMISSIONE EUROPEA: Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell'UE

Bruxelles, 20.12.2010 COM(2010) 769 ---------------COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO,

AL PARLAMENTOEUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEORimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell'UESEC(2010) 1576 definitivoIT 2 ITCOMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTOEUROPEO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell'UE1.

INTRODUZIONE

Dal 1992 i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono cittadini dell'UE oltre chedel loro Stato membro di origine. La legislazione dell'UE attribuisce ai 500 milioni di cittadinidell'UE il diritto di trasferirsi in un altro paese dell'UE per vivere, studiare, lavorare otrascorrere la vecchiaia, nonché il diritto di fare acquisti ed investire in altri paesi dell'UE.Nella sua strategia "Europa 2020"1 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nellaUE, la Commissione europea è giunta alla conclusione che un modo per rimettere incarreggiata l'economia dell'UE è dare ai suoi cittadini la possibilità di fare appieno la propriaparte nel mercato unico e la fiducia necessaria a tal fine.Nella pratica, però, i cittadini dell'UE incontrano molti ostacoli quando intendono realizzareattività transfrontaliere nel mercato unico, mentre dovrebbero essere in grado di beneficiareappieno dei propri diritti di cittadini, consumatori, studenti, lavoratori, pazienti o pensionati inaltri paesi all'interno dell'UE. L'Atto per il mercato unico2 e la relazione sulla cittadinanzadell'UE3 prevedono l'adozione di azioni in una serie di settori per garantire che i diritti deicittadini dell'UE siano pienamente effettivi. La tassazione è uno di tali settori.La presente comunicazione individua i problemi fiscali transfrontalieri più urgenti con cuisono alle prese i cittadini dell'UE e delinea possibili soluzioni, che, a seconda del caso,potrebbero comportare modifiche alle norme fiscali nazionali dei singoli Stati membri intesead eliminare le discriminazioni, l'introduzione di regole comuni a livello UE o una più strettacollaborazione tra le amministrazioni fiscali dell'UE in nuovi settori quali l'informazione e leiniziative di sensibilizzazione. Le norme fiscali non dovrebbero scoraggiare gli individui dallosfruttare le possibilità offerte dal mercato interno.2. ATTUALI DIFFICOLTÀ FISCALI TRANSFRONTALIERE PER I CITTADINI DELL'UESingoli cittadini dell'UE pongono frequentemente domande in merito a problemi inerenti allatassazione transfrontaliera presso i diversi punti di contatto della Commissione europea chefigurano nel portale Your Europe4. Dalle relazioni annuali di Your Europe Advice, SOLVIT eEurope Direct Contact Centres risulta che questi centri ricevono molte domande e reclami daicittadini dell'UE in merito a questioni fiscali (almeno il 3-4% del volume totale delle1 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf2 COM(2010) 6083 COM(2010) 6034 http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htmIT 3 ITdomande e dei reclami annuali). Anche i servizi competenti della Commissione5, i Centrieuropei dei consumatori, la European Enterprise Network e gli European EmploymentServices (EURES) in regioni transfrontaliere ricevono molte domande e reclami fiscali divario tipo. La Commissione ha inoltre ricevuto o visto molte relazioni sui problemi fiscalitransfrontalieri elaborate dalle associazioni transfrontaliere. Date le crescenti attivitàinternazionali dei cittadini dell'UE, è probabile che tali domande e reclami aumentinoulteriormente in futuro.I reclami riguardano soprattutto la complessità delle norme tributarie estere e le difficoltànell'ottenere informazioni su tali norme e sui diritti e gli obblighi che ne derivano. Questedifficoltà sono spesso dovute ad ostacoli linguistici ma viene deplorata anche la mancanza dicooperazione tra le autorità tributarie di paesi diversi. Si lamenta inoltre frequentementel'impatto dell'applicazione delle imposte locali sui residenti esteri e il fatto che interlocutoridiversi all'interno delle singole autorità tributarie degli Stati membri forniscano informazionicontraddittorie.In aggiunta,• i cittadini UE che si trasferiscono all'estero per lavorarvi temporaneamente opermanentemente oppure attraversano quotidianamente una frontiera per andare a lavoraremenzionano soprattutto le difficoltà di ottenere esenzioni, sgravi e deduzioni dalle autoritàtributarie estere. Protestano altresì frequentemente per le aliquote fiscali progressive piùelevate applicate ai non residenti e la tassazione superiore dei redditi esteri. Hanno granderilevanza anche i problemi di doppia tassazione, derivanti dai conflitti in materia didomicilio fiscale, dai limiti nell'importo del credito disponibile a titolo dei trattati bilateralisulla doppia tassazione e persino dalla mancanza di tali trattati in determinati casi;• i cittadini UE che acquistano beni in paesi diversi dai loro paesi di residenza lamentanol'assenza di esenzioni fiscali per proprietà immobiliari estere, la mancanza di deduzioni ecompensazioni per i non residenti in caso di perdite fiscali inerenti a proprietà immobiliarie imposte di registrazione più elevate per i non residenti;• coloro che investono in beni mobili esteri deplorano le difficoltà nell'ottenere l'esenzionedalla ritenuta d'imposta;• chi effettua pagamenti a fondi pensione esteri lamenta in particolare la non deducibilità ditali contributi, la doppia imposizione delle pensioni e gli ostacoli fiscali ai trasferimentitransfrontalieri del capitale pensionistico maturato;• molti cittadini UE che hanno ereditato beni all'estero contestano tra l'altro la mancanza didisposizioni per evitare la doppia imposizione delle eredità e lamentano imposte disuccessione più elevate per i non residenti;• i consumatori si lamentano soprattutto della doppia tassa di immatricolazione e/ocircolazione che sono obbligati a versare quando acquistano un'auto in uno Stato membrodiverso da quello di abituale residenza o quando la trasferiscono in uno Stato membrodiverso da quello in cui è immatricolata. Molti sembrano avere difficoltà a capire in che5 SEC(2010)1576IT 4 ITmodo le regole UE sulla libera circolazione si applichino in materia di imposizione epresumono a torto che all'interno dell'UE le norme in materia di tasse automobilistichesiano o dovrebbero essere armonizzate. Si lamentano altresì degli ostacoli fiscaliall'acquisto di beni on line all'estero e delle difficoltà di fare shopping oltre frontiera, oltreche delle differenze nelle imposte su alcool e tabacco nei diversi paesi e delle difficoltà diimportare gli acquisti di tali beni;• le associazioni di artisti e musicisti e di altri prestatori di servizi indipendenti deplorano iritardi nell'ottenere il rimborso delle imposte ritenute sui loro onorari; la mancanza di ununico punto di contatto nelle amministrazioni tributarie; la difficoltà di rispettare lescadenze rigide imposte dalle autorità tributarie; la mancanza di coordinamento dellescadenze per la riscossione dell'imposta e per la richiesta di uno sgravio fiscale; e iproblemi di aver a che fare con moduli fiscali complicati che variano da un paese all'altro;• le società citano frequentemente gli ostacoli fiscali che impediscono di reclutare personaleall'estero ed in particolare il modo in cui interagiscono sistemi fiscali diversi.La presente comunicazione mira in primo luogo a spiegare come la Commissione possaaiutare i cittadini dell'UE a trovare soluzioni ai problemi di discriminazione fiscale da loroincontrati.Il ricorso ai servizi di risoluzione dei problemi offerti dalla Commissione e l'applicazionedelle regole contenute nel trattato UE possono rimediare a molti problemi di discriminazionenel settore fiscale che potrebbero interessare i cittadini dell'UE quando svolgono attivitàall'estero. Questi mezzi però non bastano per risolvere altri problemi come la doppiaimposizione derivante dalla coesistenza di due sistemi tributari applicabili e daidisallineamenti tra tali sistemi. Anche quando le regole fiscali degli Stati membri nonconfliggono con le regole del trattato, la Commissione ritiene inappropriato per un mercatounico che problemi come la doppia imposizione, le incompatibilità tra diversi sistemi fiscali ela ...
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