RIMBORSO FISCALE & DECADENZA: Il diritto a detrarre l'IVA è rilevabile in qualunque grado del giudizio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 27.10.2010 n. 22008
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - rel. Est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate – ricorrente -
contro
P.V.; - intimato -
avverso la sentenza n. 65/4/07 della Commissione tributaria regionale della Puglia – depositata i 1 7 gennaio 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 luglio 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Giampaolo Leecisi.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con atto notificato il 9.3.2009, per la cassazione della sentenza n. 65/4/07 del 17.1.2008 della Commissione tributaria regionale della Puglia, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto, in ordine ad alcune contestazioni, il ricorso proposto da P.V. Per l’annullamento dell’avviso di accertamento che, per l’anno 1991, gli aveva contestato l’indebita detrazione dell’iva in relazione all’acquisto di partite di olio di oliva dalla s.a.s. Annese Onofrio & f.lli e dalla s.r.l. Sisci, per l’inesistenza delle relative operazioni, reputando il giudice di secondo grado legittima la detrazione in forza delle emissioni delle fatture ed a prescindere dai loro contenuto, attesa la mancanza di qualsiasi danno all’erario;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. Civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:
• l’unico motivo di ricorso, denunziando violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 21, comma 7, censura la ...

