OCCULTAMENTO DELLA CONTABILITA': Scatta la sanzione penale
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Sentenza 7.10.2010 n. 38224
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente -
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Udine in data 11.02.2010 che, ex art. 424 e 425 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di:
D.V.V., nato in (OMISSIS);
in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 perché il fatto non sussiste; Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo; Sentito il PM nella persona del PG. Dott. De Santis Fausto, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza.
Fatto
Con sentenza in data 11.02.2010 il GIP del Tribunale di Udine dichiarava non doversi procedere nei confronti di D.V. V., imputato del reato di cui all’art. 10 d. lgs. n. 74/2000 per avere, quale titolare di un’impresa meccanica, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, occultato o distrutto le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari dell’impresa. In particolare, gli ufficiali della guardia di Finanza non avevano rinvenuto presso la sede dell’impresa e presso l’abitazione del titolare dodici fatture emesse nel periodo d’imposta 2007, che venivano acquisite dai clienti dell’impresa perché il fatto non costituisce reato.
La sentenza, pronunciata in sede di udienza preliminare, dava atto che l’omesso rinvenimento aveva determinato l’oggettiva impossibilità di ricostruire fedelmente i redditi e il volume d’affari dell’impresa e che non aveva prodotto effetto sanante l’avvenuta acquisizione delle fatture presso terzi e, affermato che il reato de quo non è configurabile quando la documentazione non sia mai stata conservata, rilevava ...

