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AUTOVELOX: La contestazione immediata non è necessaria

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Sentenza 12.10.2010 n. 21091


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 349/2009 proposto da:


COMUNE DI STIGNANO, - ricorrente -


contro


G.U.; - intimato -


avverso la sentenza n. 298/2008 del TRIBUNALE di LOCRI, SEZIONE DISTACCATA di SIDERNO del 9/07/08, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

è presente il P.G. In persona del Dott. CARESTIA Antonietta.


Fatto


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri Sezione distaccata di Siderno, respingendo l’appello del Comune di Stignano avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. G.U. A verbale di accertamento di violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, (eccesso di velocità) rilevata il (OMISSIS) mediante apparecchiatura “Velomatic 512” direttamente gestita dalla Polizia Municipale, ha statuito l’illegittimità dell’atto per due ragioni: difetto della contestazione immediata pur essendo stato l’accertamento eseguito su tratto di strada statale non menzionato in decreto prefettizio ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168);

omessa produzione  del certificato di omologazione dell’apparecchiatura “Velomatic 512 matr. 1590” utilizzata per l’accertamento, che doveva quindi ritenersi inidonea.

Il Comune ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione per quattro motivi, cui l’intimato non ha resistito.

Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il Consigliere relatore ha espresso  l’avviso che il ricorso sia fondato.

Detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. E notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.


Diritto


Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si critica la tesi del giudice di appello secondo cui, pur essendo nel verbale indicata la ragione di impossibilità della contestazione immediata prevista dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), (”accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”), ...

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