GRATUITO PATROCINIO: Nessuna differenza fra cittadini dell'Unione
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
22 dicembre 2010 (*)
«Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione – Diritto di ricorso a un giudice – Gratuito patrocinio – Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un “interesse generale”»
Nel procedimento C 279/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Kammergericht (Germania), con decisione 30 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2009, nella causa
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH
contro
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2010,
considerate le osservazioni presentate:
• per la DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, dall’avv. L. Schwarz, Rechtsanwältin;
• per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
• per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen e dal sig. R. Holdgaard, in qualità di agenti;
• per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez nonché dalla sig.ra B. Beaupère Manokha, in qualità di agenti;
• per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
• per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
• per la Commissione europea, dai sigg. J. P. Keppenne e F. Hoffmeister, in qualità di agenti;
• per l’Autorità di vigilanza EFTA, dalle sig.re F. Simonetti, I. Hauger e L. Armati, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di effettività, quale sancito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di stabilire se esso imponga di accordare il gratuito patrocinio a persone giuridiche.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «DEB») e la Bundesrepublik Deutschland [Repubblica federale di Germania] in merito all’istanza di gratuito patrocinio presentata da detta società alle autorità giudiziarie tedesche.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Il quinto e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/8/CE, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26, pag. 41; rettifica in GU L 32, pag. 15), enunciano quanto segue:
«5) La presente direttiva mira a promuovere l’applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all’articolo 47 [...] della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»].
(…)
11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un’azione legale, l’assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio, l’esonero totale o parziale dalle spese processuali».
4 L’ambito di applicazione personale del diritto al patrocinio a spese dello Stato è definito come segue all’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/8:
«La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva».
5 L’art. 6, n. 3, della medesima direttiva precisa:
«Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l’articolo 5, gli Stati membri valutano l’importanza del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall’attività autonoma o commerciale del richiedente».
6 Conformemente all’art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea del 2 maggio 1991 (testo consolidato pubblicato in GU 2010, C 177, pag. 37):
«2. Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al precedente paragrafo 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.
La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.
3. Il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata».
7 L’art. 95, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 luglio 2007 (testo consolidato pubblicato in GU 2010, C 177, pag. 71) è redatto in termini identici a quelli dell’art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
Il diritto nazionale
8 L’art. 12, n. 1, della legge sulle spese di giustizia (Gerichtskostengesetz), che definisce il principio dell’anticipo delle spese giudiziali per tutti coloro che intendano promuovere un’azione civile, così recita:
«Nei procedimenti civili la domanda può essere notificata solo dopo il pagamento di una tassa generale di procedura. In caso di ampliamento dell’oggetto del giudizio nessun atto giudiziario può essere compiuto prima che detta tassa venga pagata; altrettanto vale per le impugnazioni».
9 L’art. 78, n. 1, del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») enuncia:
«Dinanzi ai Landgerichte e agli Oberlandesgerichte, le parti devono farsi rappresentare da un avvocato (…)».
10 Ai sensi dell’art. 114 della ZPO:
«Una parte che, in ragione della sua situazione personale e finanziaria, non sia in grado di pagare le spese giudiziali, o possa pagarle solo in parte oppure a rate, ha diritto al gratuito patrocinio, ove ne faccia richiesta, se l’azione o la difesa in giudizio ha sufficienti possibilità di successo e non appare pretestuosa (…)».
11 L’art. 116, n. 2, della ZPO, stabilisce quanto segue:
«Sono ammesse al gratuito patrocinio, ove ne facciano richiesta:
1. (…)
2. le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite (...) in Germania, qualora né esse medesime né i soggetti che hanno un interesse economico alla controversia siano in grado di sostenere tali spese e risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio».
12 L’art. 122, n. 1, della ZPO precisa quanto segue:
«L’ammissione al gratuito patrocinio comporta che:
1. lo Stato federale o il Land possa esigere dalla parte interessata:
a) il pagamento delle spese giudiziali e di notifica sostenute o da sostenere,
b) la soddisfazione dei crediti ...
(Seconda Sezione)
22 dicembre 2010 (*)
«Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione – Diritto di ricorso a un giudice – Gratuito patrocinio – Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un “interesse generale”»
Nel procedimento C 279/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Kammergericht (Germania), con decisione 30 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2009, nella causa
DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH
contro
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 giugno 2010,
considerate le osservazioni presentate:
• per la DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH, dall’avv. L. Schwarz, Rechtsanwältin;
• per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
• per il governo danese, dalla sig.ra V. Pasternak Jørgensen e dal sig. R. Holdgaard, in qualità di agenti;
• per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e S. Menez nonché dalla sig.ra B. Beaupère Manokha, in qualità di agenti;
• per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
• per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
• per la Commissione europea, dai sigg. J. P. Keppenne e F. Hoffmeister, in qualità di agenti;
• per l’Autorità di vigilanza EFTA, dalle sig.re F. Simonetti, I. Hauger e L. Armati, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di effettività, quale sancito nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, al fine di stabilire se esso imponga di accordare il gratuito patrocinio a persone giuridiche.
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «DEB») e la Bundesrepublik Deutschland [Repubblica federale di Germania] in merito all’istanza di gratuito patrocinio presentata da detta società alle autorità giudiziarie tedesche.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3 Il quinto e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/8/CE, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26, pag. 41; rettifica in GU L 32, pag. 15), enunciano quanto segue:
«5) La presente direttiva mira a promuovere l’applicazione del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all’articolo 47 [...] della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la «Carta»].
(…)
11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un’azione legale, l’assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio, l’esonero totale o parziale dalle spese processuali».
4 L’ambito di applicazione personale del diritto al patrocinio a spese dello Stato è definito come segue all’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/8:
«La persona fisica, che sia parte in una controversia ai sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla presente direttiva».
5 L’art. 6, n. 3, della medesima direttiva precisa:
«Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e fatto salvo l’articolo 5, gli Stati membri valutano l’importanza del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener conto della natura della causa quando il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall’attività autonoma o commerciale del richiedente».
6 Conformemente all’art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea del 2 maggio 1991 (testo consolidato pubblicato in GU 2010, C 177, pag. 37):
«2. Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al precedente paragrafo 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.
La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.
3. Il gratuito patrocinio viene negato qualora l’azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata».
7 L’art. 95, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 25 luglio 2007 (testo consolidato pubblicato in GU 2010, C 177, pag. 71) è redatto in termini identici a quelli dell’art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
Il diritto nazionale
8 L’art. 12, n. 1, della legge sulle spese di giustizia (Gerichtskostengesetz), che definisce il principio dell’anticipo delle spese giudiziali per tutti coloro che intendano promuovere un’azione civile, così recita:
«Nei procedimenti civili la domanda può essere notificata solo dopo il pagamento di una tassa generale di procedura. In caso di ampliamento dell’oggetto del giudizio nessun atto giudiziario può essere compiuto prima che detta tassa venga pagata; altrettanto vale per le impugnazioni».
9 L’art. 78, n. 1, del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») enuncia:
«Dinanzi ai Landgerichte e agli Oberlandesgerichte, le parti devono farsi rappresentare da un avvocato (…)».
10 Ai sensi dell’art. 114 della ZPO:
«Una parte che, in ragione della sua situazione personale e finanziaria, non sia in grado di pagare le spese giudiziali, o possa pagarle solo in parte oppure a rate, ha diritto al gratuito patrocinio, ove ne faccia richiesta, se l’azione o la difesa in giudizio ha sufficienti possibilità di successo e non appare pretestuosa (…)».
11 L’art. 116, n. 2, della ZPO, stabilisce quanto segue:
«Sono ammesse al gratuito patrocinio, ove ne facciano richiesta:
1. (…)
2. le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite (...) in Germania, qualora né esse medesime né i soggetti che hanno un interesse economico alla controversia siano in grado di sostenere tali spese e risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio».
12 L’art. 122, n. 1, della ZPO precisa quanto segue:
«L’ammissione al gratuito patrocinio comporta che:
1. lo Stato federale o il Land possa esigere dalla parte interessata:
a) il pagamento delle spese giudiziali e di notifica sostenute o da sostenere,
b) la soddisfazione dei crediti ...

