APPALTI PUBBLICI & TRACCIABILITA' FINANZIARIA: Chiarimenti dell'AVCP
In materia di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a seguito della conversione in legge del D.L. n. 187/2010 ad opera della L. 17 dicembre 2010, n. 217 (G.U. 18 dicembre 2010, n. 295), ma anche sulla base delle richieste di chiarimenti avanzate da più parti, ha ritenuto di integrare le "indicazioni operative" di cui alla determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 con quelle della nuova determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 (G.U. 7 gennaio 2011, n. 4)
Al “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (L. n. 136/2010) – entrato in vigore il 7 settembre 2010 – ha fatto quasi subito seguito il D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, contenente una serie di disposizioni interpretative ed attuative della nuova disciplina. Le nuove regole antimafia, come è noto, prestano una particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (art. 3, L. n. 136/2010) e, di conseguenza, l’AVCP, ravvisando la particolare delicatezza del tema e l’opportunità di chiarire con tempestività alcuni nodi interpretativi, ha predisposto un’apposita determinazione (la n. 8 del 18 novembre 2010) volta ad offrire agli operatori (tra questi, appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture) una prima serie di “indicazioni operative”.
Si tratta di applicare correttamente le norme del Piano relative, per esempio, all’utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (accesi presso le banche o Poste Italiane Spa) ed alla registrazione di tutti i movimenti finanziari su tali conti, con l’obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico (bancario o postale).
Finalità analoghe a quelle della determinazione n. 8/2010, pertanto, hanno le “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” contenute nel nuovo provvedimento in parola (determinazione n. 10/2010) adottato dall’Autorità a seguito sia della conversione in legge del D.L. n. 187/2010 (ad opera della L. 17 dicembre 2010, n. 217 - G.U. 18 dicembre 2010, n. 295), sia delle richieste di chiarimenti pervenute da più parti.
Per tale motivo, la determinazione n. 10/2010 mira a chiarire le problematiche più rilevanti (in particolare, quelle relative a destinatari e termini di applicazione) che sono state segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici, in modo da poter consentire una concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità. Nel rimandare direttamente alla lettura della nuova determinazione per una lettura completa delle nuove indicazioni date dall’AVCP, nel prosieguo si fornisce quadro sintetico delle previsioni più salienti.
Regime transitorio
Uno dei problemi interpretativi, causato dalla non felice formulazione della norma, è rappresentato dal dubbio della possibilità di applicarla “immediatamente” oppure ai soli contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della L. n. 136/10). In proposito, pertanto, con la determinazione n. 10/2010 l’AVCP precisa che:
- per i contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima di tale data, gli obblighi di tracciabilità si applicano immediatamente ed integralmente: “Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità”;
- per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 187/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro 180 giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (giugno 2011): accogliendo l'invito dell’AVCP, il legislatore ha ora previsto al citato comma 2 che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 c.c. si intendono “automaticamente integrati” con le clausole di tracciabilità (previste dai commi 8 e 9 dell’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., e ciò vuol dire che nel caso in cui alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano volontariamente adeguato i contratti, questi ultimi saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi (evitando così “la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio”, sancita dal comma 8 dell'art. 6, L. n. 136/2010);
- per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, l’AVCP suggerisce alle stazioni appaltanti, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto;
- infine, l’AVCP ribadisce che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.
Ambito di applicazione
Come già chiarito dall’AVCP nella ...
Al “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (L. n. 136/2010) – entrato in vigore il 7 settembre 2010 – ha fatto quasi subito seguito il D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, contenente una serie di disposizioni interpretative ed attuative della nuova disciplina. Le nuove regole antimafia, come è noto, prestano una particolare attenzione alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (art. 3, L. n. 136/2010) e, di conseguenza, l’AVCP, ravvisando la particolare delicatezza del tema e l’opportunità di chiarire con tempestività alcuni nodi interpretativi, ha predisposto un’apposita determinazione (la n. 8 del 18 novembre 2010) volta ad offrire agli operatori (tra questi, appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture) una prima serie di “indicazioni operative”.
Si tratta di applicare correttamente le norme del Piano relative, per esempio, all’utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (accesi presso le banche o Poste Italiane Spa) ed alla registrazione di tutti i movimenti finanziari su tali conti, con l’obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico (bancario o postale).
Finalità analoghe a quelle della determinazione n. 8/2010, pertanto, hanno le “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari” contenute nel nuovo provvedimento in parola (determinazione n. 10/2010) adottato dall’Autorità a seguito sia della conversione in legge del D.L. n. 187/2010 (ad opera della L. 17 dicembre 2010, n. 217 - G.U. 18 dicembre 2010, n. 295), sia delle richieste di chiarimenti pervenute da più parti.
Per tale motivo, la determinazione n. 10/2010 mira a chiarire le problematiche più rilevanti (in particolare, quelle relative a destinatari e termini di applicazione) che sono state segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici, in modo da poter consentire una concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità. Nel rimandare direttamente alla lettura della nuova determinazione per una lettura completa delle nuove indicazioni date dall’AVCP, nel prosieguo si fornisce quadro sintetico delle previsioni più salienti.
Regime transitorio
Uno dei problemi interpretativi, causato dalla non felice formulazione della norma, è rappresentato dal dubbio della possibilità di applicarla “immediatamente” oppure ai soli contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 (data di entrata in vigore della L. n. 136/10). In proposito, pertanto, con la determinazione n. 10/2010 l’AVCP precisa che:
- per i contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché relativi a bandi pubblicati prima di tale data, gli obblighi di tracciabilità si applicano immediatamente ed integralmente: “Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilità”;
- per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 187/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilità entro 180 giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (giugno 2011): accogliendo l'invito dell’AVCP, il legislatore ha ora previsto al citato comma 2 che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 c.c. si intendono “automaticamente integrati” con le clausole di tracciabilità (previste dai commi 8 e 9 dell’art. 3, L. n. 136/2010 e s.m.i., e ciò vuol dire che nel caso in cui alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano volontariamente adeguato i contratti, questi ultimi saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi (evitando così “la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio”, sancita dal comma 8 dell'art. 6, L. n. 136/2010);
- per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, l’AVCP suggerisce alle stazioni appaltanti, di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, si procede alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto;
- infine, l’AVCP ribadisce che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG.
Ambito di applicazione
Come già chiarito dall’AVCP nella ...

