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MORATORIA DEI DEBITI DELLE PMI

DA FISCO & TASSE-------------------------------CIRCOLARE DEL GIORNO 21 Gennaio 2011
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“L’arte è la corona della vita”
GRODDECK
Entro il 31.01.2011 presentazione della domanda
per la moratoria dei debiti delle PMI
Numero : 13/2011
Gruppo : AGEVOLAZIONI
Oggetto : DOMANDA PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI PMI VERSO IL SETTORE CREDITIZIO
Norme e prassi : AVVISO COMUNE ABI-CONFINDUSTRIA-MINISTERO DELL’ECONOMIA E ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA DEL 3.8.2009; INTEGRAZIONE DEL 23.12.2009; PROROGA DEL 15.06.2010;
CIRCOLARI ABI DEL 23.10.2009, 14.01.2010, 12.02.2010 E DEL 01.07.2010.
Sintesi
Il Ministero dell’Economia, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI)
e le altre rappresentanze di impresa firmatarie, in data 3 agosto
2009, dell’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle
piccole e medie imprese verso il settore creditizio, hanno
concordato una proroga dell’intesa: le domande potranno
quindi essere presentate entro il nuovo termine del 31 gennaio
2011.
Con tale Accordo viene prevista, in particolare, la possibilità di
sospendere temporaneamente il pagamento della quota
capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o
di leasing.
In questa circolare si riassumono le caratteristiche del beneficio,
le regole per l’accesso, le modalità operative e gli effetti
prodotti dalla sospensione del debito.
Gli
argomenti
1. L’ACCORDO COMUNE ABI - MINISTERO DELL’ECONOMIA CONFINDUSTRIA E LE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
2. LE OPERAZIONI INTERESSATE
3. LE IMPRESE CHE POSSONO RICHIEDERLA: REQUISITI DIMENSIONALI E DI CONTINUITÀ
4. LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
5. L’ISTRUTTORIA DELLA BANCA
6. GLI EFFETTI
7. UN ESEMPIO: LA SOSPENSIONE DEL MUTUO
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L’accordo comune
ABI – Ministero
dell’Economia -
Confindustria e le
Associazioni di
categoria
L’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese
(PMI) verso il sistema creditizio è stato firmato in data 3 agosto 2009 da ABI,
Confindustria, Ministero dell’Economia e dalle principali Associazioni di
categoria1 con l’obiettivo di fornire al sistema economico italiano,
caratterizzato dalla prevalenza di imprese di medio/piccole dimensioni un
aiuto per superare la crisi economica.
Questo accordo prevedeva originariamente il “congelamento” per un
anno dei debiti contratti dalle PMI nei confronti delle banche con scadenza
fissata al 30 giugno 2010 per presentare la relativa domanda; le parti
firmatarie sono però pervenute successivamente a definire una proroga al 31
gennaio 2011, per cui le domande di ammissione potranno essere presentate
entro quest’ultimo termine.
Si precisa sin da subito che le domande potranno essere presentate per
operazioni che non hanno già fruito in precedenza della sospensione;
potranno dunque chiedere la moratoria anche le Pmi che ne hanno già
beneficiato, ma per finanziamenti differenti, mentre rimangono invece
immutati tutti gli altri contenuti presenti nell’Avviso comune.
Nel seguito di questa circolare esamineremo le condizioni, le regole da
rispettare e le modalità per l’accesso a questa agevolazione di natura
straordinaria che consente alle imprese di rinviare, per un certo periodo di
tempo, il rimborso dei debiti assunti verso gli istituti di credito o altri
intermediari finanziari.
1 Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Casartigiani, CIA, CNA, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Lega Coop sono tra i firmatari dell’avviso comune. Altre Associazioni si sono aggiunte come
firmatarie della proroga.
2 I mutui aventi durata da 18 mesi e un giorno in su rientrano tutti nell’ambito applicativo dell’Avviso comune, purché non
si riferiscano a finanziamenti in origine a breve termine e sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito
piano di ammortamento.
Le operazioni
interessate
La sospensione non riguarda indistintamente tutti i tipi di debito che
l’impresa può avere nei confronti delle banche ma solo alcune forme di
finanziamento.
La moratoria può quindi consistere nella:
 sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale del mutuo2;
 sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei
canoni di leasing immobiliare;
TERMINE PER PRESENTARE LA
DOMANDA DI SOSPENSIONE
31 GENNAIO 2011
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3 Circolare ABI del 23 ottobre 2009.
4 L’elenco proposto non è esaustivo di tutte le tipologie agevolabili. Così, ad esempio, rientrano nell’applicazione
dell’accordo, tra le altre, anche alcune forme di factoring. Parimenti possono beneficiare della moratoria i finanziamenti
che già godono di agevolazione pubblica (in conto capitale o interessi) ma solo alle precise condizioni fissate
nell’accordo integrativo del 23.12.2009 (v. Circolare ABI del 12.02.2010).
 sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei
canoni di leasing mobiliare;
 allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per
sostenere le esigenze di cassa con riferimento alle operazioni di
anticipazione su crediti certi ed esigibili. I crediti sono certi se non sono
suscettibili di contestazione e si considerano esigibili se non sono gravati da
diritti di terzi e con flussi di pagamento controllabili3;
 allungamento a 120 giorni per il credito a breve termine stipulato ai sensi
dell’art. 43 del d.lgs. n. 385 del 1993 (credito agrario).
La sospensione riguarda quindi soltanto la quota capitale dei
contratti di mutuo, di leasing e le anticipazioni sopra indicate:
rimane dovuta alle ordinarie scadenze la quota in conto interessi.
E’ in ogni caso escluso dalla moratoria il leasing operativo
(caratterizzato dalla mancanza di opzione finale di acquisto).
Le principali tipologie di debiti, per i quali è applicabile la sospensione,
sono quindi le seguenti4:
LA MORATORIA
DEI DEBITI E’
POSSIBILE SOLO
PER
SOSPENDERE…
Finanziamenti a medio-lungo termine con durata
superiore ai 18 mesi, ipotecari e non
Leasing immobiliari
Leasing mobiliari aventi ad oggetto beni registrati
nei pubblici registri e beni strumentali per l’impresa
Anticipazioni di crediti certi ed esigibili: ad es.
anticipi Sbf su effetti o ricevute, anticipi su fatture
Italia o Estero
Credito agrario a breve termine, perfezionato con
o senza cambiali, in essere al 23.12.2009
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Le imprese che
possono
richiederla:
requisiti
dimensionali e di
continuità
Possono essere ammesse al beneficio le piccole e le medie imprese, come
definite dalla normativa comunitaria, con una situazione economica e
finanziaria che possa provare la continuità aziendale, soggette
temporaneamente a difficoltà finanziaria a causa della crisi.
Le PMI ammissibili alla moratoria devono possedere i requisiti indicati dal
DM 18.04.20055 e quindi avere fino a 250 dipendenti e un fatturato fino a 50
milioni di euro oppure un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Per fatturato si intende l’importo netto del volume d’affari derivante dalla
vendita di prodotti e dalle prestazioni di servizi rientranti nelle attività ordinarie
dell’impresa ed è rappresentato dal totale dell’aggregato A.1 del bilancio
(ricavi delle vendite e delle prestazioni).
Per totale di bilancio si intende il totale dell’attivo patrimoniale.
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da
forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione
di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
I requisiti indicati devono intendersi riferiti alla singola impresa richiedente –
anche se appartenente ad un gruppo: per il controllo degli stessi si farà
dunque riferimento al bilancio civilistico e non a quello consolidato.
Per accedere alla moratoria le imprese devono inoltre possedere
Art. 2 DM 18 aprile 2005
Comma 1 - La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie
imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Comma 4 - I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono
cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5 Il decreto, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea, fornisce le indicazioni per la determinazione della
dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti ed agevolazioni alle attività produttive e si applica alle imprese
operanti in tutti i settori produttivi.
IMPRESE AMMESSE AL BENEFICIO
Piccole e medie imprese
secondo il DM 18.04.2005
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adeguate prospettive economiche di continuità aziendale, nonostante le
temporanee difficoltà conseguenti alla crisi.
Infatti devono essere imprese che, alla data del 30 settembre 2008 (“data
di riferimento”) non avevano esposizioni classificate come sofferenze, partite
incagliate, ristrutturate, scadute o sconfinanti e che alla data di
presentazione della domanda non hanno posizioni classificate come
ristrutturate o in sofferenza da non più di 180 giorni dalla data di
presentazione della domanda. Inoltre alla stessa data non devono avere
procedure esecutive in corso.
Ricapitolando l’impresa potrà richiedere alla propria banca la sospensione
del debito soltanto se ricorrono congiuntamente i requisiti sopra esposti.
Prima di presentare la domanda di moratoria è necessario verificare
se la banca finanziatrice ha aderito all’Avviso comune: solo le
banche aderenti sono tenute all’applicazione della sospensione (se
ricorrono tutti i requisiti).
La presentazione
dell’istanza
Per la richiesta di sospensione deve essere utilizzato il modello messo a
disposizione dal proprio istituto di credito/intermediario finanziario; si può
utilizzare come fac-simile il modello elaborato dall’ABI e disponibile sul sito
istituzionale www.abi.it.
Quest’ultimo deve considerarsi obbligatorio nelle sue parti sostanziali.
IMPRESE AMMESSE AL BENEFICIO
Temporaneamente in difficoltà
ma con prospettive di
continuità
POSSO
RICHIEDERE LA
MORATORIA SE
SONO UNA
IMPRESA CHE…
 Rispetta il parametro dimensionale;
 Ho adeguate prospettive economiche;
 Posso provare la continuità aziendale;
 Ero in “bonis” con la mia banca al 30
settembre 2008;
 Alla data della domanda non ho
posizioni in sofferenza, ristrutturate…
 Se ho rate in scadenza o già scadute da
non più di 180 gg. dalla domanda
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L’istruttoria della
banca
A seguito della presentazione della richiesta, la banca si riserva di verificare
se l’impresa rispetta le condizioni viste più sopra.
La richiesta deve intendersi accolta trascorsi 30 giorni lavorativi dalla
presentazione della stessa, senza che sia intervenuto esplicito e motivato
rifiuto.
Le imprese richiedenti la moratoria devono fornire le eventuali informazioni
di tipo economico, finanziario, patrimoniali ed organizzative richieste dalla
banca per consentire a questa di valutare l’effettiva presenza della
continuità aziendale.
La banca, nell’effettuare l’istruttoria, si attiene al principio di sana e
prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure.
Gli effetti La sospensione della quota capitale delle rate determina lo slittamento del
piano di ammortamento per periodo analogo. Gli interessi sul capitale
sospeso devono essere corrisposti alle scadenze originarie.
Non cambiano dunque né la sequenza né l’importo delle quote capitali
stabilite contrattualmente. Ne segue che le quote capitali interessate dalla
sospensione non verranno “accodate” dopo l’ultima rata di ammortamento
prevista dal piano originario, bensì costituiranno le quote capitali che il
cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione, attraverso un
ammortamento che fa riferimento allo stesso tasso contrattuale e che rispetta
la stessa periodicità.
Riguardo agli interessi da corrispondere durante il periodo di sospensione,
gli stessi verranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di
sospensione e senza l’abbattimento del debito residuo stesso; in definitiva, è
come se venisse praticato al cliente un periodo di preammortamento pari
alla durata della sospensione accordata.
Le operazioni di sospensione non possono comportare un aumento dei
tassi praticati, per cui dovranno trovare applicazione le condizioni già
concordate nel contratto originario.
SOSPENSIONE DELLA QUOTA
CAPITALE
Si allunga il piano di
ammortamento
ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
Decorsi 30 gg dalla presentazione
senza rifiuto esplicito della banca
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Inoltre le operazioni di sospensione non determinano l’applicazione di
interessi di mora per il periodo di sospensione (salvo il caso, nel periodo di
sospensione, di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai
“soli interessi” per cui la mora contrattuale continua ad essere applicabile da
parte della banca).
Un esempio: la
sospensione del
mutuo Esempio di sospensione del mutuo
La Società dei F.lli Bianchi snc ha in essere un mutuo bancario di 120.000,00 euro
da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali.
Si riporta il piano di ammortamento originario e quello successivo alla sospensione.
Se la sospensione avviene, ad esempio, dopo il pagamento della quinta rata e
immaginando sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di euro
12.176 slitta alla rata 7 del piano di ammortamento.
La somma di singoli importi arrotondati all’unità di Euro genera piccole
differenze, nei totali, rispetto alla somma di singoli importi con i decimali.
Piano di ammortamento originario:
Rata n. Rata Quota capitale Quota interessi Debito residuo
1 15.541 9.541 6.000 110.459
2 15.541 10.018 5.523 100.442
3 15.541 10.518 5.022 89.923
4 15.541 11.044 4.496 78.879
5 15.541 11.597 3.944 67.282
6 15.541 12.176 3.364 55.106
7 15.541 12.785 2.755 42.321
8 15.541 13.425 2.116 28.896
9 15.541 14.096 1.445 14.801
10 15.541 14.801 740 --
INTERESSI DA CORRISPONDERE
DURANTE LA SOSPENSIONE
Calcolati sul debito residuo
(comprensivo della quota
capitale sospesa)
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Piano di ammortamento con la sospensione:
Rata n. Rata Quota capitale Quota interessi Debito residuo
1 15.541 9.541 6.000 110.459
2 15.541 10.018 5.523 100.442
3 15.541 10.518 5.022 89.923
4 15.541 11.044 4.496 78.879
5 15.541 11.597 3.944 67.282
6 3.364 sospesa 3.364 67.282
7 15.541 12.176 3.364 55.106
8 15.541 12.785 2.755 42.321
9 15.541 13.425 2.116 28.896
10 15.541 14.096 1.445 14.801
11 15.541 14.801 740 --
Come si vede alla scadenza della sesta rata si versano solo gli interessi (3.364 Euro)
calcolati sul debito residuo (67.282 Euro) tenendo conto del congelamento della
parte capitale (12.176 Euro).
Il piano di ammortamento si allunga e la quota capitale non pagata della rata n.
6 non si accoda all’ultima rata bensì slitta diventando la quota capitale della rata
n. 7.
La moratoria, nel caso del mutuo, determina quindi un incremento del debito
residuo al termine dell’anno di sospensione e, conseguentemente, un aumento
negli oneri per interessi passivi (nell’esempio un incremento di Euro 3.364 rispetto al
piano originario).

inserito da Giovannifalcone il 2011-01-26 12:30:36
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