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ACQUISTO AZIONI PROPRIE: Annullabile la deliberazione per violazione del diritto dei soci della S.p.A.

Solo annullabile la deliberazione dell’assemblea della Spa in caso di violazione del diritto di opzione di acquisto di azioni proprie spettante ai soci o di violazione del quorum deliberativo.
È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1361 del 20 gennaio 2011, ha stabilito che “la deliberazione con cui una s.p.a. autorizza l’acquisto di azioni proprie, assunta ai sensi dell’art. 2357 cod. civ., legittimamente tiene conto, nel calcolo dei limiti di legge, sia della riserva da sovrapprezzo delle azioni (divenuta disponibile dopo la trasformazione della società da cooperativa a s.p.a.), sia dell’aumento di capitale sociale successivo all’ultimo bilancio approvato; mentre la violazione del diritto di opzione spettante ai soci o l’errore nel calcolo del quorum deliberativo possono comportare la mera annullabilità della deliberazione assembleare”.


Cassazione.Net              Procedimento   Civile
          Sentenza
         n. 01361/2011
      Sezione 1
      Udienza del     16/12/2010
      Depositato il   20/01/2011
           
                                       REPUBBLICA ITALIANA           Ud. 16/12/10
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 31612/2005
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE  Corrado                              - Presidente  -
Dott. RORDORF    Renato                          - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo                                 - Consigliere -
Dott. RAGONESI   Vittorio                             - Consigliere -
Dott. CULTRERA   Maria Rosaria                        - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                             
           
            sentenza
sul ricorso 31612 - 2005 proposto da:
      T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato  in
ROMA,  VIA  CARLO MIRABELLO 6, presso l'avvocato D'AGOSTINO  ANTONIO,
rappresentato  e difeso dall'avvocato TORDO CAPRIOLI ALFONSO,  giusta
procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
BANCA  POPOLARE DI TODI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in  persona  del
Presidente  pro  tempore, elettivamente domiciliata in  ROMA,  PIAZZA
BARBERINI  52,  presso  l'avvocato GOLINO VINCENZO,  rappresentata  e
difesa dall'avvocato SEGOLONI ANNALISA, giusta procura a margine  del
controricorso;
                                                 - controricorrente -
avverso  la  sentenza n. 910/2004 della CORTE D'APPELLO  di  PERUGIA,
depositata il 18/10/2004;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
16/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato A. TORDO CAPRIOLI che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.        T.A., socio della Banca Popolare di Todi s.p.a., con
atto  notificato il 23 luglio 1996 cito' detta societa'  in  giudizio
dinanzi  al Tribunale di Perugia per far dichiarare nulla o annullare
una deliberazione assembleare, assunta il 25 aprile 1996, con cui gli
amministratori  erano  stati autorizzati ad acquistare  7.000  azioni
proprie della societa'.
Essendo  stata  la domanda rigettata dal tribunale, il  sig.     T.
propose  gravame,  che  fu  pero'  del  pari  rigettato  dalla  Corte
d'appello di Perugia con sentenza depositata il 18 ottobre 2004.
La corte umbra, per quanto ancora in questa sede interessa, anzitutto
nego' fondamento alla tesi dell'impugnante secondo cui l'acquisto  di
azioni  proprie  della societa' sarebbe avvenuto  in  violazione  del
primo  comma  dell'art. 2357 c.c., ossia oltre il limite degli  utili
distribuibili  e delle riserve disponibili. Tale limite,  a  giudizio
della  corte,  non  era  stato superato,  potendosi  tra  le  riserve
computare  anche quella iscritta nel bilancio relativo  all'esercizio
1995 come "fondo sovrapprezzo di emissione", divenuta disponibile per
effetto  dell'avvenuta trasformazione della Banca di Todi in societa'
per  azioni  in  epoca  anteriore alla deliberazione  impugnata;  ne'
poteva   convenirsi   con   l'assunto  dell'appellante   -   peraltro
inammissibile,  perche' dedotto per la prima volta  nel  giudizio  di
gravame  - secondo cui, per rendere disponibile detto fondo,  sarebbe
occorsa  l'approvazione  di  un ulteriore  bilancio  successivo  alla
trasformazione.
Fu  del  pari escluso dalla corte d'appello che l'acquisto di  azioni
proprie  fosse stato autorizzato dall'assemblea oltre il  limite  del
dieci  per cento del capitale, posto dal terzo comma del citato  art.
2357  (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di  causa).  La
corte  ritenne  che  si dovesse a tal fine tener conto  del  capitale
risultante  all'esito  di  un aumento deliberato  il  6  marzo  1996,
ancorche'  successivo  all'approvazione  dell'ultimo  bilancio,   non
potendo trovare ingresso in appello l'eccezione con la quale il  sig.
   T.   aveva  contestato  la  mancata  informazione  all'assemblea
dell'avvenuta   sottoscrizione  di   detto   aumento   di   capitale;
sottoscrizione  comunque tempestivamente documentata in  causa  dalla
difesa della banca, la quale aveva provveduto a depositare il proprio
fascicolo  di  parte, precedentemente ritirato, entro quattro  giorni
dalla  scadenza  del termine per la presentazione  delle  memorie  di
replica alla comparsa conclusionale.
Fu   disattesa   anche  l'eccezione  di  nullita',  o  di   giuridica
inesistenza,  della  deliberazione di aumento  del  capitale  sociale
sopra  menzionata: in parte per difetto di specificita'  del  dedotto
motivo  di  gravame  ed  in  parte  per  l'infondatezza  dell'assunto
dell'appellante  secondo cui l'aumento del capitale,  con  esclusione
del   diritto  di  opzione,  non  avrebbe  potuto  esser   deliberato
contestualmente  alla trasformazione dell'ente in societa'  azionaria
ed  avrebbe dovuto necessariamente essere adottato nelle forme e  con
le maggioranze richieste per quest'ultimo tipo di societa'.
Venne  infine rigettato il motivo di gravame concernente  la  pretesa
invalidita' della delibera assembleare del 25 aprile 1996 per eccesso
di potere della maggioranza, non essendo state dedotte prove idonee a
sorreggere l'assunto dell'appellante.
Avverso  tale  sentenza  il  sig.    T.  ha  proposto  ricorso  per
cassazione, articolato in cinque motivi, al quale la Banca di Todi ha
replicato con controricorso e successiva memoria.
                      MOTIVI DELLA DECISIONE
1.  La questione posta all'esame di questa corte dal primo motivo del
ricorso  concerne  il  dettato dell'art.  2357  c.c.,  comma  1,  che
consente ad una societa' azionaria di acquistare azioni proprie  solo
"nei  limiti  degli  utili distribuibili e delle riserve  disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato".
1.1.  La  corte  d'appello ha escluso che, nel caso  in  esame,  quel
limite  sia  stato  superato  ed  a  tale  conclusione  e'  pervenuta
computando tra le riserve disponibili della Banca di Todi  anche  una
posta,  denominata in bilancio "fondo sovrapprezzo azioni",  che  era
stata inizialmente costituita, a norma del terzo comma del previgente
art.  2525  (ora sostituito dall'art. 2528 c.c., comma 2,  quando  la
societa'   aveva   ancora   veste  di  cooperativa.   La   successiva
trasformazione dell'ente in societa' per azioni ha indotto  la  corte
territoriale   a   reputare   che  detta  riserva,   all'atto   della
deliberazione  avente ad oggetto l'acquisto di azioni  proprie  della
societa', fosse divenuta pienamente disponibile e che, percio', se ne
potesse  tener  conto per ampliare il limite entro cui l'acquisto  di
dette azioni era consentito.
Il  ricorrente,  lamentando la violazione di varie norme  di  diritto
sostanziale   e   processuale,  oltre   che   vizi   di   motivazione
dell'impugnata  sentenza, contesta siffatta  conclusione  e  sostiene
che,  viceversa, avendo il legislatore fatto riferimento alle riserve
disponibili  risultanti  dall'ultimo bilancio  approvato  ed  essendo
stato   l'ultimo  bilancio  della  Banca  di  Todi  approvato,  prima
dell'impugnata   delibera,  quando  la  societa'   era   ancora   una
cooperativa, il "fondo sovrapprezzo azioni" non avrebbe potuto  esser
considerato  disponibile.  Per  raggiungere  un  tale  scopo,  sempre
secondo  il  ricorrente, sarebbe prima occorsa l'approvazione  di  un
nuovo  bilancio,,  che  tenesse conto della diversa  veste  giuridica
assunta dalla societa' ed anche di ogni ulteriore fatto sopravvenuto.
Lamenta  ancora  il  ricorrente  che quest'ultimo  rilievo  -  quello
concernente la necessita' dell'approvazione di un bilancio successivo
alla  trasformazione  per poter computare il suddetto  fondo  tra  le
riserve  disponibili - sia stato giudicato inammissibile dalla  corte
d'appello, perche' nuovo, senza pero' tener conto che non si trattava
di  un'eccezione, bensi' di una mera argomentazione difensiva.  E  si
duole anche che la stessa corte non abbia preso in considerazione  le
circostanze,  dedotte  nell'atto di gravame,  dalle  quali  risultava
come,  per  l'acquisto delle azioni proprie, la  societa'  avesse  in
concreto  utilizzato fondi diversi da quello per sovrapprezzo  azioni
sopra menzionato.
1.2.  Le riferite censure non sono convincenti, o almeno non al punto
da indurre alla cassazione della sentenza impugnata.
Puo'  darsi  che  l'assunto prospettato dall'appellante  secondo  cui
sarebbe occorso un nuovo bilancio per rendere disponibili riserve che
all'origine  non  lo erano non integri una vera e propria  eccezione.
Non  e'  pero'  possibile  rimettere in discussione  in  questa  sede
l'entita' delle riserve di cui si discute, ne' il modo del loro reale
utilizzo  ed  il rapporto quantitativo tra esse e le azioni,  proprie
cui  si  riferisce l'impugnata delibera assembleare,  trattandosi  di
profili di fatto, accertati in modo preciso nel giudizio di merito  e
non suscettibili di essere rivisti dal giudice di legittimita' se non
a  patto  di  un  non  ammissibile riesame diretto  delle  risultanze
istruttorie.
La  questione decisiva resta, allora, unicamente quella di  stabilire
se  fosse o meno disponibile, per essere utilizzata nell'acquisto  di
azioni  proprie  a  norma del primo comma del citato  art.  2357,  la
riserva  da  sopraprezzo  iscritta  nell'ultimo  bilancio  approvato,
avendo nel frattempo la cooperativa assunto la veste di societa'  per
azioni.
A tale domanda la risposta non puo' che essere positiva.
Gia' prima della riforma del diritto societario attuata nel 2003  era
opinione  della prevalente dottrina che, nelle societa'  cooperative,
non  essendo  previsto  un tetto massimo per la  riserva  legale,  la
riserva costituita dal sovrapprezzo di azioni fosse indisponibile,  e
quindi  non  utilizzabile per l'eventuale acquisto di azioni  proprie
della  societa'. Una volta, pero', che la cooperativa abbia  dismesso
questa veste per assumere quella di societa' per azioni, e che  siano
divenute  quindi  ad  essa  applicabili le disposizioni  vigenti  per
quest'ultimo  tipo sociale, mentre la riserva non cessa  di  esistere
nel  patrimonio  ...
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