ACQUISTO AZIONI PROPRIE: Annullabile la deliberazione per violazione del diritto dei soci della S.p.A.
Solo annullabile la deliberazione dell’assemblea della Spa in caso di violazione del diritto di opzione di acquisto di azioni proprie spettante ai soci o di violazione del quorum deliberativo.
È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1361 del 20 gennaio 2011, ha stabilito che “la deliberazione con cui una s.p.a. autorizza l’acquisto di azioni proprie, assunta ai sensi dell’art. 2357 cod. civ., legittimamente tiene conto, nel calcolo dei limiti di legge, sia della riserva da sovrapprezzo delle azioni (divenuta disponibile dopo la trasformazione della società da cooperativa a s.p.a.), sia dell’aumento di capitale sociale successivo all’ultimo bilancio approvato; mentre la violazione del diritto di opzione spettante ai soci o l’errore nel calcolo del quorum deliberativo possono comportare la mera annullabilità della deliberazione assembleare”.
Cassazione.Net Procedimento Civile
Sentenza
n. 01361/2011
Sezione 1
Udienza del 16/12/2010
Depositato il 20/01/2011
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 16/12/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 31612/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31612 - 2005 proposto da:
T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso l'avvocato D'AGOSTINO ANTONIO,
rappresentato e difeso dall'avvocato TORDO CAPRIOLI ALFONSO, giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI TODI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
BARBERINI 52, presso l'avvocato GOLINO VINCENZO, rappresentata e
difesa dall'avvocato SEGOLONI ANNALISA, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 910/2004 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,
depositata il 18/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato A. TORDO CAPRIOLI che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. T.A., socio della Banca Popolare di Todi s.p.a., con
atto notificato il 23 luglio 1996 cito' detta societa' in giudizio
dinanzi al Tribunale di Perugia per far dichiarare nulla o annullare
una deliberazione assembleare, assunta il 25 aprile 1996, con cui gli
amministratori erano stati autorizzati ad acquistare 7.000 azioni
proprie della societa'.
Essendo stata la domanda rigettata dal tribunale, il sig. T.
propose gravame, che fu pero' del pari rigettato dalla Corte
d'appello di Perugia con sentenza depositata il 18 ottobre 2004.
La corte umbra, per quanto ancora in questa sede interessa, anzitutto
nego' fondamento alla tesi dell'impugnante secondo cui l'acquisto di
azioni proprie della societa' sarebbe avvenuto in violazione del
primo comma dell'art. 2357 c.c., ossia oltre il limite degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili. Tale limite, a giudizio
della corte, non era stato superato, potendosi tra le riserve
computare anche quella iscritta nel bilancio relativo all'esercizio
1995 come "fondo sovrapprezzo di emissione", divenuta disponibile per
effetto dell'avvenuta trasformazione della Banca di Todi in societa'
per azioni in epoca anteriore alla deliberazione impugnata; ne'
poteva convenirsi con l'assunto dell'appellante - peraltro
inammissibile, perche' dedotto per la prima volta nel giudizio di
gravame - secondo cui, per rendere disponibile detto fondo, sarebbe
occorsa l'approvazione di un ulteriore bilancio successivo alla
trasformazione.
Fu del pari escluso dalla corte d'appello che l'acquisto di azioni
proprie fosse stato autorizzato dall'assemblea oltre il limite del
dieci per cento del capitale, posto dal terzo comma del citato art.
2357 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa). La
corte ritenne che si dovesse a tal fine tener conto del capitale
risultante all'esito di un aumento deliberato il 6 marzo 1996,
ancorche' successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio, non
potendo trovare ingresso in appello l'eccezione con la quale il sig.
T. aveva contestato la mancata informazione all'assemblea
dell'avvenuta sottoscrizione di detto aumento di capitale;
sottoscrizione comunque tempestivamente documentata in causa dalla
difesa della banca, la quale aveva provveduto a depositare il proprio
fascicolo di parte, precedentemente ritirato, entro quattro giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie di
replica alla comparsa conclusionale.
Fu disattesa anche l'eccezione di nullita', o di giuridica
inesistenza, della deliberazione di aumento del capitale sociale
sopra menzionata: in parte per difetto di specificita' del dedotto
motivo di gravame ed in parte per l'infondatezza dell'assunto
dell'appellante secondo cui l'aumento del capitale, con esclusione
del diritto di opzione, non avrebbe potuto esser deliberato
contestualmente alla trasformazione dell'ente in societa' azionaria
ed avrebbe dovuto necessariamente essere adottato nelle forme e con
le maggioranze richieste per quest'ultimo tipo di societa'.
Venne infine rigettato il motivo di gravame concernente la pretesa
invalidita' della delibera assembleare del 25 aprile 1996 per eccesso
di potere della maggioranza, non essendo state dedotte prove idonee a
sorreggere l'assunto dell'appellante.
Avverso tale sentenza il sig. T. ha proposto ricorso per
cassazione, articolato in cinque motivi, al quale la Banca di Todi ha
replicato con controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione posta all'esame di questa corte dal primo motivo del
ricorso concerne il dettato dell'art. 2357 c.c., comma 1, che
consente ad una societa' azionaria di acquistare azioni proprie solo
"nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato".
1.1. La corte d'appello ha escluso che, nel caso in esame, quel
limite sia stato superato ed a tale conclusione e' pervenuta
computando tra le riserve disponibili della Banca di Todi anche una
posta, denominata in bilancio "fondo sovrapprezzo azioni", che era
stata inizialmente costituita, a norma del terzo comma del previgente
art. 2525 (ora sostituito dall'art. 2528 c.c., comma 2, quando la
societa' aveva ancora veste di cooperativa. La successiva
trasformazione dell'ente in societa' per azioni ha indotto la corte
territoriale a reputare che detta riserva, all'atto della
deliberazione avente ad oggetto l'acquisto di azioni proprie della
societa', fosse divenuta pienamente disponibile e che, percio', se ne
potesse tener conto per ampliare il limite entro cui l'acquisto di
dette azioni era consentito.
Il ricorrente, lamentando la violazione di varie norme di diritto
sostanziale e processuale, oltre che vizi di motivazione
dell'impugnata sentenza, contesta siffatta conclusione e sostiene
che, viceversa, avendo il legislatore fatto riferimento alle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ed essendo
stato l'ultimo bilancio della Banca di Todi approvato, prima
dell'impugnata delibera, quando la societa' era ancora una
cooperativa, il "fondo sovrapprezzo azioni" non avrebbe potuto esser
considerato disponibile. Per raggiungere un tale scopo, sempre
secondo il ricorrente, sarebbe prima occorsa l'approvazione di un
nuovo bilancio,, che tenesse conto della diversa veste giuridica
assunta dalla societa' ed anche di ogni ulteriore fatto sopravvenuto.
Lamenta ancora il ricorrente che quest'ultimo rilievo - quello
concernente la necessita' dell'approvazione di un bilancio successivo
alla trasformazione per poter computare il suddetto fondo tra le
riserve disponibili - sia stato giudicato inammissibile dalla corte
d'appello, perche' nuovo, senza pero' tener conto che non si trattava
di un'eccezione, bensi' di una mera argomentazione difensiva. E si
duole anche che la stessa corte non abbia preso in considerazione le
circostanze, dedotte nell'atto di gravame, dalle quali risultava
come, per l'acquisto delle azioni proprie, la societa' avesse in
concreto utilizzato fondi diversi da quello per sovrapprezzo azioni
sopra menzionato.
1.2. Le riferite censure non sono convincenti, o almeno non al punto
da indurre alla cassazione della sentenza impugnata.
Puo' darsi che l'assunto prospettato dall'appellante secondo cui
sarebbe occorso un nuovo bilancio per rendere disponibili riserve che
all'origine non lo erano non integri una vera e propria eccezione.
Non e' pero' possibile rimettere in discussione in questa sede
l'entita' delle riserve di cui si discute, ne' il modo del loro reale
utilizzo ed il rapporto quantitativo tra esse e le azioni, proprie
cui si riferisce l'impugnata delibera assembleare, trattandosi di
profili di fatto, accertati in modo preciso nel giudizio di merito e
non suscettibili di essere rivisti dal giudice di legittimita' se non
a patto di un non ammissibile riesame diretto delle risultanze
istruttorie.
La questione decisiva resta, allora, unicamente quella di stabilire
se fosse o meno disponibile, per essere utilizzata nell'acquisto di
azioni proprie a norma del primo comma del citato art. 2357, la
riserva da sopraprezzo iscritta nell'ultimo bilancio approvato,
avendo nel frattempo la cooperativa assunto la veste di societa' per
azioni.
A tale domanda la risposta non puo' che essere positiva.
Gia' prima della riforma del diritto societario attuata nel 2003 era
opinione della prevalente dottrina che, nelle societa' cooperative,
non essendo previsto un tetto massimo per la riserva legale, la
riserva costituita dal sovrapprezzo di azioni fosse indisponibile, e
quindi non utilizzabile per l'eventuale acquisto di azioni proprie
della societa'. Una volta, pero', che la cooperativa abbia dismesso
questa veste per assumere quella di societa' per azioni, e che siano
divenute quindi ad essa applicabili le disposizioni vigenti per
quest'ultimo tipo sociale, mentre la riserva non cessa di esistere
nel patrimonio ...
È quanto sancito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1361 del 20 gennaio 2011, ha stabilito che “la deliberazione con cui una s.p.a. autorizza l’acquisto di azioni proprie, assunta ai sensi dell’art. 2357 cod. civ., legittimamente tiene conto, nel calcolo dei limiti di legge, sia della riserva da sovrapprezzo delle azioni (divenuta disponibile dopo la trasformazione della società da cooperativa a s.p.a.), sia dell’aumento di capitale sociale successivo all’ultimo bilancio approvato; mentre la violazione del diritto di opzione spettante ai soci o l’errore nel calcolo del quorum deliberativo possono comportare la mera annullabilità della deliberazione assembleare”.
Cassazione.Net Procedimento Civile
Sentenza
n. 01361/2011
Sezione 1
Udienza del 16/12/2010
Depositato il 20/01/2011
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 16/12/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 31612/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31612 - 2005 proposto da:
T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso l'avvocato D'AGOSTINO ANTONIO,
rappresentato e difeso dall'avvocato TORDO CAPRIOLI ALFONSO, giusta
procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI TODI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
BARBERINI 52, presso l'avvocato GOLINO VINCENZO, rappresentata e
difesa dall'avvocato SEGOLONI ANNALISA, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 910/2004 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,
depositata il 18/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato A. TORDO CAPRIOLI che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. T.A., socio della Banca Popolare di Todi s.p.a., con
atto notificato il 23 luglio 1996 cito' detta societa' in giudizio
dinanzi al Tribunale di Perugia per far dichiarare nulla o annullare
una deliberazione assembleare, assunta il 25 aprile 1996, con cui gli
amministratori erano stati autorizzati ad acquistare 7.000 azioni
proprie della societa'.
Essendo stata la domanda rigettata dal tribunale, il sig. T.
propose gravame, che fu pero' del pari rigettato dalla Corte
d'appello di Perugia con sentenza depositata il 18 ottobre 2004.
La corte umbra, per quanto ancora in questa sede interessa, anzitutto
nego' fondamento alla tesi dell'impugnante secondo cui l'acquisto di
azioni proprie della societa' sarebbe avvenuto in violazione del
primo comma dell'art. 2357 c.c., ossia oltre il limite degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili. Tale limite, a giudizio
della corte, non era stato superato, potendosi tra le riserve
computare anche quella iscritta nel bilancio relativo all'esercizio
1995 come "fondo sovrapprezzo di emissione", divenuta disponibile per
effetto dell'avvenuta trasformazione della Banca di Todi in societa'
per azioni in epoca anteriore alla deliberazione impugnata; ne'
poteva convenirsi con l'assunto dell'appellante - peraltro
inammissibile, perche' dedotto per la prima volta nel giudizio di
gravame - secondo cui, per rendere disponibile detto fondo, sarebbe
occorsa l'approvazione di un ulteriore bilancio successivo alla
trasformazione.
Fu del pari escluso dalla corte d'appello che l'acquisto di azioni
proprie fosse stato autorizzato dall'assemblea oltre il limite del
dieci per cento del capitale, posto dal terzo comma del citato art.
2357 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti di causa). La
corte ritenne che si dovesse a tal fine tener conto del capitale
risultante all'esito di un aumento deliberato il 6 marzo 1996,
ancorche' successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio, non
potendo trovare ingresso in appello l'eccezione con la quale il sig.
T. aveva contestato la mancata informazione all'assemblea
dell'avvenuta sottoscrizione di detto aumento di capitale;
sottoscrizione comunque tempestivamente documentata in causa dalla
difesa della banca, la quale aveva provveduto a depositare il proprio
fascicolo di parte, precedentemente ritirato, entro quattro giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie di
replica alla comparsa conclusionale.
Fu disattesa anche l'eccezione di nullita', o di giuridica
inesistenza, della deliberazione di aumento del capitale sociale
sopra menzionata: in parte per difetto di specificita' del dedotto
motivo di gravame ed in parte per l'infondatezza dell'assunto
dell'appellante secondo cui l'aumento del capitale, con esclusione
del diritto di opzione, non avrebbe potuto esser deliberato
contestualmente alla trasformazione dell'ente in societa' azionaria
ed avrebbe dovuto necessariamente essere adottato nelle forme e con
le maggioranze richieste per quest'ultimo tipo di societa'.
Venne infine rigettato il motivo di gravame concernente la pretesa
invalidita' della delibera assembleare del 25 aprile 1996 per eccesso
di potere della maggioranza, non essendo state dedotte prove idonee a
sorreggere l'assunto dell'appellante.
Avverso tale sentenza il sig. T. ha proposto ricorso per
cassazione, articolato in cinque motivi, al quale la Banca di Todi ha
replicato con controricorso e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione posta all'esame di questa corte dal primo motivo del
ricorso concerne il dettato dell'art. 2357 c.c., comma 1, che
consente ad una societa' azionaria di acquistare azioni proprie solo
"nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato".
1.1. La corte d'appello ha escluso che, nel caso in esame, quel
limite sia stato superato ed a tale conclusione e' pervenuta
computando tra le riserve disponibili della Banca di Todi anche una
posta, denominata in bilancio "fondo sovrapprezzo azioni", che era
stata inizialmente costituita, a norma del terzo comma del previgente
art. 2525 (ora sostituito dall'art. 2528 c.c., comma 2, quando la
societa' aveva ancora veste di cooperativa. La successiva
trasformazione dell'ente in societa' per azioni ha indotto la corte
territoriale a reputare che detta riserva, all'atto della
deliberazione avente ad oggetto l'acquisto di azioni proprie della
societa', fosse divenuta pienamente disponibile e che, percio', se ne
potesse tener conto per ampliare il limite entro cui l'acquisto di
dette azioni era consentito.
Il ricorrente, lamentando la violazione di varie norme di diritto
sostanziale e processuale, oltre che vizi di motivazione
dell'impugnata sentenza, contesta siffatta conclusione e sostiene
che, viceversa, avendo il legislatore fatto riferimento alle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato ed essendo
stato l'ultimo bilancio della Banca di Todi approvato, prima
dell'impugnata delibera, quando la societa' era ancora una
cooperativa, il "fondo sovrapprezzo azioni" non avrebbe potuto esser
considerato disponibile. Per raggiungere un tale scopo, sempre
secondo il ricorrente, sarebbe prima occorsa l'approvazione di un
nuovo bilancio,, che tenesse conto della diversa veste giuridica
assunta dalla societa' ed anche di ogni ulteriore fatto sopravvenuto.
Lamenta ancora il ricorrente che quest'ultimo rilievo - quello
concernente la necessita' dell'approvazione di un bilancio successivo
alla trasformazione per poter computare il suddetto fondo tra le
riserve disponibili - sia stato giudicato inammissibile dalla corte
d'appello, perche' nuovo, senza pero' tener conto che non si trattava
di un'eccezione, bensi' di una mera argomentazione difensiva. E si
duole anche che la stessa corte non abbia preso in considerazione le
circostanze, dedotte nell'atto di gravame, dalle quali risultava
come, per l'acquisto delle azioni proprie, la societa' avesse in
concreto utilizzato fondi diversi da quello per sovrapprezzo azioni
sopra menzionato.
1.2. Le riferite censure non sono convincenti, o almeno non al punto
da indurre alla cassazione della sentenza impugnata.
Puo' darsi che l'assunto prospettato dall'appellante secondo cui
sarebbe occorso un nuovo bilancio per rendere disponibili riserve che
all'origine non lo erano non integri una vera e propria eccezione.
Non e' pero' possibile rimettere in discussione in questa sede
l'entita' delle riserve di cui si discute, ne' il modo del loro reale
utilizzo ed il rapporto quantitativo tra esse e le azioni, proprie
cui si riferisce l'impugnata delibera assembleare, trattandosi di
profili di fatto, accertati in modo preciso nel giudizio di merito e
non suscettibili di essere rivisti dal giudice di legittimita' se non
a patto di un non ammissibile riesame diretto delle risultanze
istruttorie.
La questione decisiva resta, allora, unicamente quella di stabilire
se fosse o meno disponibile, per essere utilizzata nell'acquisto di
azioni proprie a norma del primo comma del citato art. 2357, la
riserva da sopraprezzo iscritta nell'ultimo bilancio approvato,
avendo nel frattempo la cooperativa assunto la veste di societa' per
azioni.
A tale domanda la risposta non puo' che essere positiva.
Gia' prima della riforma del diritto societario attuata nel 2003 era
opinione della prevalente dottrina che, nelle societa' cooperative,
non essendo previsto un tetto massimo per la riserva legale, la
riserva costituita dal sovrapprezzo di azioni fosse indisponibile, e
quindi non utilizzabile per l'eventuale acquisto di azioni proprie
della societa'. Una volta, pero', che la cooperativa abbia dismesso
questa veste per assumere quella di societa' per azioni, e che siano
divenute quindi ad essa applicabili le disposizioni vigenti per
quest'ultimo tipo sociale, mentre la riserva non cessa di esistere
nel patrimonio ...
Questo Articolo è riservato per gli Iscritti
L'iscrizione è completamente gratuita

