SCRITTURE EXTRACONTABILI DETENUTE FUORI DALLA SEDE AZIENDALE: Valido l'accertamento fiscale
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 4.8.2010 n. 18057
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:
P.G., - ricorrente -
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, - controricorrenti -
avverso le sentenze nn. 53/34/05, 55/34/05, 57/34/05 della Commissione tributaria regionale di Roma, emesse il 2 febbraio 2005, depositate il 21 aprile 2005;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 20 maggio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito l’Avvocato Alessandro Cogliati Dezza per il ricorrente; udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Fatto
Il contribuente P.G., titolare di omonima ditta commerciale, proponeva opposizione a tre avvisi di accertamento relativi agli anni 1995, 1996, 1997 dell’Ufficio delle Entrate di Rieti che., basandosi su un p.v.c. Della Guardia di Finanza,, aveva contestato l’omessa fatturazione e dichiarazione di corrispettivi percepiti nell’esercizio dell’impresa e aveva ritenuto non inerenti l’attività commerciale alcune detrazioni di fatture, con conseguente maggiore debito di imposta I.V.A., cui andavano aggiunti i crediti non riconosciuti, oltre le sanzioni e gli interessi.
Deduceva il contribuente che l’Amministrazione finanziaria aveva posto a base dell’accertamento documentazione extra-contabile rinvenuta al di fuori della sede commerciale, e in particolare nel suo domicilio , in assenza dell’autorizzazione della competente Procura della Repubblica , e, quindi, in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52. Contestava inoltre il contribuente la motivazione per relationem al p.v.c. Della Guardia di Finanza. Nel merito contestava all’Ufficio di aver presunto maggiori ricavi non fatturati sulla base di presunzioni semplici fondate sugli elementi della contabilità della ditta, sebbene regolarmente tenuta, e in particolare sulla somma di tutte le operazioni attive e passive rilevate sui conti correnti bancari intestati alla ditta P., senza tener conto dei numerosi giroconti e dei versamenti e prelievi personali effettuati in relazione alle proprie necessità economiche.
Infine il ricorrente contestava l’ammontare delle sanzioni irrogate.
La C.T.P. Rigettava i tre ricorsi e le relative sentenze venivano impugnate dal P. ma la C.T.R. Ha confermato le decisioni.
Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi di impugnazione.
Si difendono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
In primo luogo si rileva l’ammissibilità di un unico ricorso avverso tre diverse decisioni della C.T.R. In conformità alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia tributaria è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta (Cass. Civ., SS.UU. n. 3692 del 16 febbraio 2009).
Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente propone alla Corte il seguente quesito di diritto: se sia legittimo, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, il provvedimento del P.M. Di autorizzazione all’accesso presso l’abitazione del contribuente, quando esso sia fornito non solo di motivazione alquanto generica, ma soprattutto sia stata concessa al fine di ricercare le scritture contabili del contribuente sull’erroneo presupposto che quest’ultimo non si avvalesse di alcun depositario di tali documenti, mentre invece le scritture risultavano depositate presso un commercialista, essendo tale circostanza ben nota all’Agenzia delle Entrate.
Si rileva in primo luogo che il ricorrente non ha impugnato per difetto di motivazione la sentenza della C.T.R. E conseguentemente il motivo ...

