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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 26.10.2010 n. 44840


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente -

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -

Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da:


P.C.;

avverso la sentenza n. 1127/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/12/2009; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente al reato di furto perché il fatto non sussiste; rinvio al giudice “a quo” per la determinazione della pena in ordine all’altro reato;

Udito, per la parte civile, l’Avv.to Boggio Massimo del Foro di Genova.


Fatto


P.C., impiegato con funzioni di acquisitore commerciale della società XX S.p.A. Di Genova, e distaccato presso la XX M. di (OMISSIS) per operare nel settore della acquisizione e gestione del traffico cargo operato da XX, è stato chiamato a rispondere dei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.), rivelazione di segreto industriale (art. 622 c.p.) e furto aggravato dal mezzo fraudolento, in danno della società predetta; si contestava al P. il fatto che, poco prima di dare le dimissioni dalla società, nell’(OMISSIS), si faceva trasmettere da un collega sul proprio computer aziendale  una serie di dati e offerte commerciali inerenti clienti italiani ed altresì, in occasione di un rientro nella sede di (OMISSIS), accedeva al server centrale della società prendendo cognizione dei dati commerciali ivi custoditi, che spostava su un proprio indirizzo privato, per poi utilizzarli a favore della xxx S.p.A., concorrente della XX, della quale egli, subito dopo le dimissioni, diveniva co-amministratore; società quest’ultima che formulava agli stessi clienti della XX proposte più vantaggiose di quelle praticate dalla stessa XX. La sentenza di primo grado assolveva l’imputato da tutti i reati ascritti per insussistenza del fatto.

Per il reato di cui all’art. 615 ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la sentenza accertava che il P. era entrato nel sistema informatico della XX in modo legittimo e non abusivo; infatti il P., in quanto dipendente, era legittimato ad accedere al server centrale H della società ed anzi disponeva di una apposita password; escludeva la sussistenza del reato di cui all’art. 623 perché destinato a punire solo le condotte di rivelazione o uso indebito di invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, mentre tali non erano quelle di cui si avvalse il P., che erano notizie commerciali attinenti alla vita della società; quanto al furto, il Tribunale riteneva che non era possibile avere prova certa che P. avesse sottratto i files che aveva aperto sul computer di (OMISSIS).

La Corte di appello riformava la sentenza di primo grado e riteneva P.C. Colpevole dei reati di cui agli art. 622 c.p., (cosi modificato l’originario capo della rubrica sub A), e art. 624 c.p., esclusa per quest’ultimo l’aggravante dell’accesso abusivo al sistema informatico, e ritenuto più grave il furto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.

Secondo i giudici di appello occorreva partire dalle circostanze di fatto pacificamente accertate; indiscutibile era la concomitanza tra gli addebiti che gli erano stati rivolti e la formalizzazione delle dimissioni del P. dalla STP con immediata creazione di una propria società, la xxx, avente attività identica a quella svolta dalla STP e sede nello stesso immobile di (OMISSIS) dove si trovava la sede STP; parimenti era stato accertato che nei tre giorni precedenti l’invio della formale lettera di dimissioni P., recatosi a (OMISSIS) per chiarire la propria posizione, aveva aperto dal computer di cui disponeva in tali uffici, 1356 files contenuti nel disco dell’azienda contenenti importanti informazioni sull’azienda stessa; per ragioni logiche – osservava la Corte di appello – doveva ritenersi che fosse stato proprio lui ad aprire i files (e non altro collega parimenti munito di password, come eccepito dalla difesa) dal momento che egli aveva ammesso di essere stato al lavoro in quei tre giorni senza lamentarsi che un qualche collega gli avesse impedito di utilizzare il computer, come sarebbe dovuto avvenire se qualcun altro avesse operato al suo posto; sempre ragioni logiche facevano ritenere che egli avesse duplicato i files, dal momento che, essendosi licenziato, non poteva avere interesse ad aprirli per svolgervi una normale attività lavorativa.

La Corte di appello concordava sulla insussistenza del reato di cui all’art. 615 ter; riteneva invece sussistente il reato di furto, per essersi P. impossessato di dati della XX aventi un rilevante valore economico al fine di utilizzarli per propri fini personali, con esclusione dell’aggravante del mezzo fraudolento;

nonché ...

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