LAVORO ED ECCEZIONI PRELIMINARI: Possono essere contestate dal Giudice anche con udienza già fissata
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 22.10.2010 n. 21756
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza sul ricorso 32520-2006 proposto da:
C. - ricorrente -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO – controricorrente -
avverso la sentenza n. 352/2005 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 21/11/2005 R.G.N. 876/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato CIPRIETTI SABATINO;
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Con sentenza depositata il 21 novembre 2005, il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro , dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla società C. di B. Enio ;
F.lli s.r.l. Avverso l’ordinanza ingiunzione n. 220 del 2003 emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Macerata per violazione di norme sulla disciplina del lavoro.
1.1. A fondamento di tale decisione, il Tribunale, accogliendo la relativa eccezione sollevata in giudizio dalla Direzione del lavoro , rilevava che l’ordinanza era rivolta, non già alla società opponente, ma a B.E., suo rappresentante legale ed autore degli illeciti contestati, mentre la medesima società, quale coobbligata solidale ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, era destinataria di una distinta ordinanza ingiuntiva, n. 220-bis del 2003, ed era perciò carente di legittimazione in relazione alla opposizione alla ordinanza n. 220 del 2003.
2. Di tale sentenza la società domanda la cassazione deducendo due motivi di impugnazione, cui la Direzione provinciale del lavoro di Macerata resiste con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione del giudicato” deducendosi che il Tribunale, avendo rinviato la causa per la decisione nel merito, aveva implicitamente respinto l’eccezione pregiudiziale della Direzione del lavoro in ordine alla legittimazione attiva all’opposizione e non avrebbe potuto, perciò, pronunciare sulla medesima.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, nonché erronea interpretazione degli atti processuali e vizio di motivazione, rilevandosi che l’ordinanza ingiuntiva opposta – a prescindere dalla attribuzione del numero d’ordine (220 e 220-bis) – si ...

