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CRISI CONIUGALE: L'assegno è sempre proporzionato al tenore di vita

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza 24.1.2011 n. 1612


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -

Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso n. xx/2006 R.G., proposto da:


M.C., - ricorrente -


contro


L.G., - controricorrente / intimata -


avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 426/2006, pubblicata il 25 maggio 2006; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2010 dal Consigliere dott. Guido Mercolino; udito l’avv. Roberto G. Aloisio per il ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.


Fatto


1. - Il Tribunale di Brescia, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 23 gennaio 2003, lo scioglimento del matrimonio contratto da M.C. Con L.G., con sentenza definitiva del 14 novembre 2005 riconobbe alla donna un assegno mensile di Euro 7.500,00, da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla sentenza.

2. - L’impugnazione proposta dal M. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Brescia, che con sentenza del 25 maggio 2006 ha parzialmente accolto l’appello incidentale della L..

condannando il M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri legali di determinazione dell’assegno, avendo accertato che la L., priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli in quanto cinquantanovenne, non era in grado di mantenere l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, desumibile da consistente reddito del M. e dal suo ingente patrimonio, nonché dal complessivo stile di vita della coppia e dal possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna.

Quanto alla determinazione dell’assegno, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il patrimonio del M. fosse stato interamente acquisito anteriormente alle nozze, conferendo rilievo preminente al contributo fornito dalla L. in qualità di casalinga, alla conduzione della famiglia, alla cura del figlio ed alla vita di relazione del coniuge, e quindi anche all’incremento del suo patrimonio personale.

3. - Avverso la predetta sentenza il M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La L. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.


Diritto


1. - Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, anche in relazione all’art. 2697 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene infatti che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, la Corte d’Appello ha omesso di considerare le dazioni e le elargizioni da lui effettuate in favore della moglie, e segnatamente il godimento da parte di quest’ultima di una prestigiosa abitazione da lui acquistata e la sopportazione da parte di esso ricorrente delle relative spese di mantenimento e manutenzione, nonché il pagamento di una polizza di assicurazione contro le malattie e gli infortuni da lui stipulata a favore della L., e l’acquisto a favore di quest’ultima di una autovettura. Fssa., inoltre, non ha tenuto conto dell’obbligo, da lui assunto, di provvedere al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e con lui convivente, e non ha correttamente valutato la sua situazione economica, facendo riferimento al suo reddito lordo, anziché a quello effettivo, e dando credito ad una valutazione del suo patrimonio fondata su una perizia di parte più volte contestata.

La Corte ha infine ...

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