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ANTIRICICLAGGIO - Questionario a risposta multipla - Università di Salerno


ANTIRICICLAGGIO


… come cultura della legalità e governance del rischio …




Questionario a risposta multipla





1.     Reati presupposti al “Riciclaggio” secondo la originaria formula del 1978: 


a.     Tutte le condotte di rilevanza penale; 


b.     Fattispecie criminose costituenti delitto perché punite con ergastolo, reclusione e multa; 


c.      Reati specifici e ben circoscritti come la Rapina aggravata, la Estorsione e il Sequestro di persona  a scopo di estorsione, rispettivamente previsti dagli articoli 628, 629 e 630 del cp; 


2.     Qualche anno addietro venne arrestata una coppia di coniugi di Lecce, laddove il marito, quale dipendente di un grande Istituto di credito, si era appropriato della modica somma di 20 miliardi delle vecchie lire. In tale contesto, mentre l’autore del reato presupposto veniva accusato di “appropriazione indebita” per la cui fattispecie è prevista la reclusione fino a 3 anni (perseguibile d’ufficio solo per effetto dell’aggravante soggettiva del rapporto di lavoro). La moglie, casalinga e priva di redditi che gestì la ingente risorsa finanziaria, venne arrestata e inquisita per riciclaggio – reclusione da 4 a 12 anni. Perché è stata possibile simile e grave imputazione non limitandosi al  mero favoreggiamento? 


a.     Perché l’importo del danno provocato all’Istituto di credito è stato considerevole; 


b.     Perché anche l’appropriazione indebita, essendo punita con la reclusione è considerata una condotta di rilevanza penale di natura delittuosa e quindi rientrante fra i reati presupposto per effetto della variante introdotta dalla Legge 328/93[1][1]; 


c.      Perché trattandosi della moglie dell’autore principale del reato, si è ritenuto che la stessa abbia potuto fornire una collaborazione decisiva. 


3.     Qual è la differenza fra il “Riciclaggio” di rilevanza penale[2][2] e la nuova definizione introdotta dall’articolo 2 del D.Lgs 231/07[3][3]?


       a.     L’assenza del soggetto terzo (prestanome), indispensabile secondo la definizione del codice penale; 

b.     La tipologia dei reati presupposto; 


c.      L’evasione fiscale; 


4.     La “Collaborazione attiva” imposta dalla Istituzione nella lotta al contrasto del riciclaggio di denaro sporco significa: 


a.     Denunciare gli illeciti di qualsivoglia natura alla competente Autorità; 


b.     Svolgere le indagini ed investigazioni sulla clientela per comprendere la coerenza della potenzialità economica manifestata nella movimentazione dei rapporti in relazione all’attività lavorativa esercitata, anche per contrastare l’eventuale evasione fiscale; 


c.      Procedere senza ritardo alla Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS), quando sussiste il ragionevole sospetto – sulla base delle informazioni in nostro possesso, anche desunte dall’attività economica esercitata – che la provvista economica posta a base dell’operazione (finanziaria, immobiliare, commerciale), abbia una origine di natura delittuosa. 


5.     Ai fini del reato di riciclaggio di cui all’art.648 bis del cp e quindi della conseguente SOS, esiste una differenza e se si, quale, fra il traffico di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l’evasione fiscale? 


a.     Si, nel senso che mentre per il sospetto di traffico di stupefacenti o sequestro di persona a scopo di estorsione bisogna procedere sempre all’inoltro della SOS, nell’evasione fiscale invece bisogna verificare, in via preliminare, il superamento di determinate soglie quantitative di danno erariale secondo i contenuti degli artt.4 e 5 del D.Lgs nr.74/2000 (rispettivamente €.100.000,00 o 150.000,00 su base annua, corrispondente ad un accantonamento su un conto extracontabile – gestito da terzi per l’art.648 bis del cp, o direttamente – autoriciclaggio – per la nuova definizione dell’art.2 del D.Lgs 231/07, di almeno €. 500.000,00); 


b.     No, non esiste alcuna differenza e bisogna procedere sempre e comunque all’inoltro senza ritardo della SOS; 


c.      Sono situazioni che vanno valutate caso per caso. 


6.     Qual è l’iter della Segnalazione di Operazione Sospetta? 


a.     Deve essere inoltrata dal soggetto obbligato (Intermediario finanziario, Professionista o Altro soggetto) alla Questura territorialmente competente deputata all’avvio dell’attività investigativa; 


b.     Deve essere inoltrata dal soggetto obbligato (Intermediario finanziario, Professionista o Altro soggetto) all’Unità d’Informazione Finanziaria (ex Ufficio Italiano Cambi) allocata presso la Banca d’Italia che, a sua volta, dopo una preliminare verifica, la trasmette alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza – ambedue ubicati in Roma – che potranno delegare lo svolgimento delle investigazione al Reparto territoriale locale; 


c.      Deve essere inoltrata dal soggetto obbligato (Intermediario finanziario, Professionista o Altro soggetto), dopo una valutazione circa la gravità del sospetto,  direttamente all’Autorità Giudiziaria. 


7.     Quali sono i tempi per l’inoltro della SOS? 


a.     Non prima di aver acquisito delle prove certe e sicure in ordine alla provenienza illecita della provvista; 


b.     Aver appreso che il cliente si è incontrato con un noto personaggio legato alla locale criminalità organizzata; 


c.      Senza ritardo, quando le operazioni economiche poste in essere e/o anche semplicemente richieste, inducano ragionevolmente a ritenere  che la provvista abbia una origine di natura delittuosa. 


8.     Ci sono delle differenze di condotta, azione e/o valutazione da parte del soggetto obbligato fra l’identificazione del cliente fatta in passato e l’adeguata verifica del cliente introdotta dal recente Decreto legislativo nr.231/07? 


a.     Trattasi in buona sostanza della stessa cosa senza alcuna differenza; 


b.     L’identificazione del cliente, comune in ambo i casi,  è l’unica cosa importante da fare;




c.      L’adeguata verifica della clientela rappresenta un concetto nuovo e molto più ampio introdotto dal D.Lgs 231/07 per meglio approfondire la conoscenza del cliente (persona fisica e/o giuridica), che non deve più limitarsi ad acquisire la copia del documento di riconoscimento, ma verificare l’effettiva attività economica svolta (busta paga se lavoratore dipendente o visura camerale se trattasi di attività economica, verifica esistenza partita IVA e validità del documento di riconoscimento esibito (attraverso proprie ed autonome interrogazioni alla Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate e Archivio Polizia di Stato soprattutto in presenza di soggetti sconosciuti). Trattasi di un’attività da svolgersi anche rapporto durante in modo dinamico e non solo all’atto di accensione del rapporto. 


9.     Quali sono i principali compiti del soggetto obbligato alla “Collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio? 


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