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ASSEGNO BANCARIO: Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista

Norme impugnate: Artt. 8 bis e 9 bis della legge 15/12/1990, n. 386.

Oggetto: Preavviso di revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni - Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione prima del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative (così da permettere al traente di effettuare il pagamento tardivo) - Necessità che il trattario effettui la relativa comunicazione anche alla persona fisica che, dopo aver emesso l'assegno in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, abbia perduto tale qualità nel periodo tra la data di emissione e la scadenza del termine per il pagamento tardivo - Omessa previsione..

Dispositivo: manifesta inammissibilità
Atti decisi: ord. 225/2010

ORDINANZA N. 50

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promosso dal Giudice di pace di Perugia nel procedimento vertente tra F. A. e l’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia con ordinanza dell’11 dicembre 2009, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza dell’11 dicembre 2009, il Giudice di pace di Perugia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il procedimento amministrativo sanzionatorio di cui allo stesso art. 8-bis, nei confronti del traente che abbia emesso un assegno senza provvista, debba essere preceduto dalla comunicazione al traente del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ex art. 9-bis citato anche nell’ipotesi in cui egli sia il rappresentante della persona giuridica venuto a cessare dalle sue funzioni nel periodo intercorrente tra l’emissione dell’assegno e la scadenza per il pagamento, in modo da consentirgli di provvedere ex art. 8 al pagamento tardivo, così impedendo l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 2 della stessa legge;

che il rimettente ha riferito che F.A. aveva proposto opposizione avverso un’ordinanza prefettizia con la quale gli era stato ingiunto, in qualità di traente, di pagare una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria oltre alla sanzione accessoria amministrativa del divieto di emettere assegni per la durata di tre anni;

che il giudizio aveva ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità di un’ordinanza prefettizia emessa in applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di assegni in virtù dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che con la medesima ordinanza si ingiungeva, in via principale all’amministratore ed in via solidale alla società, il pagamento della sanzione pecuniaria, mentre si applicava al solo amministratore la sanzione accessoria dell’interdizione all’emissione di assegni per un periodo di anni tre;

che, secondo il giudice a quo, la persona fisica cui era destinata l’ordinanza prefettizia, al momento dell’emissione degli assegni in questione ricopriva la qualifica di amministratore della società, mentre al momento della scadenza del termine previsto per il pagamento tardivo dei medesimi ...
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