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OMESSO ANNUNCIO DELL'AUTOVELOX: Niente multa

Che la multa non è valida se l’autovelox non risulta annunciato con un congruo anticipo lo si sapeva da tempo. La regola, tuttavia, deve valere per tutti: non soltanto per chi circola sulla strada su cui è piazzato l’apparecchio di rilevamento elettronico, ma anche per gli automobilisti provenienti da altre arterie che s’immettono in quella sorvegliata e che hanno pari diritto a essere avvisati per tempo. Lo precisa l’ordinanza 680/11 emessa dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Accolto, nella specie, il ricorso dell’automobilista multato sulla strada statale dopo l’intersezione con la provinciale: sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda. Intanto di certo c’è che non basta un solo cartello “premonitore” sull’arteria di collegamento oggetto di rilevamento elettronico della velocità dei veicoli. Il trasgressore segna un punto a suo favore perché fin dal ricorso introduttivo per l’opposizione alla sanzione amministrativa deduce di non aver incontrato alcuna indicazione della successiva presenza dell’autovelox. Né il verbale di contestazione, che pure fa fede fino a querela di falso, attesta la sussistenza di segnaletica ad hoc. Che invece, in base alla legge 160/07, deve essere garantita in modo specifico, e ad un’adeguata distanza, fra l’intersezione tra le strade (nella specie la provinciale e la statale) e la postazione di accertamento elettronico. In caso contrario l’avvertimento all’automobilista non può ritenersi andato a buon fine e la pretesa sanzionatoria non è legittima. Spettava dunque all’amministrazione, in questo caso, l’onere di dimostrare che la presenza dell’autovelox fosse ben evidente.


Cassazione.Net              Procedimento   Civile Ordinanza   n. 00680/2011
      Sezione 6
      Udienza del     28/10/2010
      Depositato il   13/01/2011
           
                                      REPUBBLICA ITALIANA            Ud. 28/10/10
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    R.G.N. 373/2010
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                        SEZIONE SESTA CIVILE
                           SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ            Giovanni                   - Presidente  -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio                      - Consigliere -
Dott. PICCIALLI          Luigi                 - rel. Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI          Emilio                     - Consigliere -
Dott. GIUSTI             Alberto                    - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
                             
           
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